Cassazione, sentenza n. 2367 del 27/01/2022
Sentenza n. 2367 del 27/01/2022
La lite concerne la restituzione di un rimborso IVA ottenuto dal rappresentante fiscale di un soggetto inglese per prestazioni indicate come servizi e consulenze, ritenute dall’Ufficio non imponibili in Italia. La Corte esclude l’extrapetizione perché la qualificazione come distacco di personale era entrata nel tema della controversia già attraverso le difese introduttive ed era stata esaminata in primo grado; conferma inoltre la valutazione del contratto compiuta dal giudice regionale. L’IVA applicata a operazioni non imponibili non è detraibile: il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
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