Cassazione, sentenza n. 2360 del 27/01/2022

Sentenza n. 2360 del 27/01/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
2360
Data
27/01/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite verteva sull’applicazione del reverse charge alle cessioni di materiali ferrosi, sulla deducibilità dei costi per acquisti da privati e sulle relative sanzioni; il giudizio sull’avviso di accertamento era stato definito in via agevolata. La Cassazione rileva che la CTR aveva esaminato gli elementi dell’Ufficio, ma aveva ritenuto non provata la trasformazione dei rottami in materia prima e aveva accertato l’effettivo sostenimento dei costi, sulla base delle risultanze disponibili. Non essendo consentito riesaminare il merito delle prove, la Corte rigetta il ricorso sull’atto di contestazione e dichiara estinto il giudizio sull’accertamento.

Testo della pronuncia

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 2 dicembre 2014, che ha accolto solo parzialmente il suo appello.

Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con avviso di accertamento l'Ufficio aveva contestato alla V.E. s.r.l. l'omesso versamento dell'I.v.a. relativo all'anno 2006, in relazione a cessioni di beni indicate in fatture prive dell'applicazione dell'imposta, in quanto erroneamente assoggettate al regime del reverse charge, nonchè l'indebita deduzione di costi per acquisti effettuati presso privati, ritenuti soggettivamente inesistenti, e per recupero di bolli, in quanto non documentati.

1.1. La Commissione regionale ha ritenuto fondato solo quest'ultimo il solo rilievo, mentre ha disatteso, per il resto, il gravame erariale evidenziando, quanto al rilievo concernente l'I.v.a., che le cessioni rilevate avevano ad oggetto rottami ferrosi, per cui correttamente la contribuente aveva assolto l'I.v.a. con il meccanismo del reverse charge, e, quanto alla contestata indebita deduzione di costi, che questi ultimi, benchè relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, erano deducibili, in quanto effettivamente sostenuti e certi e non riconducibili al compimento di attività qualificabile come delitto non colposo.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

3. Resiste con controricorso la Vitali Ecorecuperi s.r.l..

4. Con nota del 15 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate riferisce che la società, relativamente alla controversia relativa all'avviso di accertamento, ha avanzato regolare domanda di definizione agevolata delle liti ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con modif., con L. 17 dicembre 2018, n. 136, e, pertanto, conclude per l'estinzione parziale del giudizio.

5. La V. E. s.r.l. deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Dal contenuto dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate e della documentazione alla stessa allegata si evince l'avvenuta definizione della lite in oggetto relativa alla contestata legittimità dell'avviso di accertamento.

Pertanto, in relazione all'impugnazione di tale atto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, proseguendo con riferimento al giudizio relativo alla legittimità dell'atto di contestazione.

2. Ciò posto, con il primo motivo l'Agenzia denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, consistente nella trasformazione dei rifiuti acquistati dalla contribuente in materia prima non qualificabile quale rottame che, successivamente, veniva posta in vendita con operazioni assoggettate – erroneamente – al regime del reverse charge.

Evidenzia, in particolare, che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che l'accertamento dallo stesso compiuto in ordine al procedimento di lavorazione cui i rottami erano sottoposti era fondato sulle risultanze di una dichiarazione resa dall'ing. C. la quale, tuttavia, era riferita con riferimento ad altro periodo temporale.

Inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che nelle fatture attive il prodotto era qualificato come "rifiuto", mentre nei documenti di trasporto era qualificato come "materia prima secondaria".

Infine, avrebbe ignorato la circostanza che le società cessionarie non sottoponevano il prodotto acquisto ad alcuna lavorazione prima di porlo in commercio.

2.1. Il motivo è infondato.

La Commissione regionale ha preso in esame le circostanze allegate dall'Amministrazione finanziaria e posta a fondamento del recupero i.v.a. operato, nonchè – per quanto rileva in questa sede – dell'atto di irrogazione della sanzione per omessa versamento dell'imposta (ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13), giungendo alla conclusione che "l'assunto dell'Ufficio che il materiale ferroso sia stato sottoposto ad ulteriore trattamento, in particolare la fusione, tale da modificarne la natura da rottame a materia prima secondaria non risulta sufficientemente provato".

Ha argomentato tale conclusione con la considerazione che le lavorazioni del rottame non hanno determinato il cambiamento della materia, in quanto si sono limitate alla pulitura, selezione, taglio e compattamento, nonchè con l'inadeguatezza degli impianti a provocare un siffatto cambio di natura dei beni e, in particolare, a svolgere attività di fusione.

Tali elementi indiziari sono stati ritenuti dal giudice maggiormente idonei a fondare la relazione di inferenza con il fatto ignoto, ossia il mancato assoggettamento dei rottami a lavorazione, rispetto a quelli allegati dall'Ufficio, consistenti in discordanze riscontrate nella documentazione di trasporto e dalla constatazione della sussistenza di una lavorazione complessa cui i rottami erano sottoposti, che, dunque, sono stati presi in considerazione, ma ritenuti inidonei a provare l'assunto dell'Ufficio.

2.2. Sotto altro profilo, si osserva che la doglianza rischia di risolversi in una critica delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, critica non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959).

3. Con l'ultimo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, consistente nella sussistenza dei requisiti di cui al T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, per la deducibilità dei costi relativi agli acquisti da privati.

Evidenzia, in particolare, che la Commissione regionale non aveva esaminato i fatti dedotti nell'atto di appello, dai quali si evinceva la globale inattendibilità della società e, dunque, l'insussistenza di tali requisiti.

3.1. Il motivo è infondato.

La Commissione regionale ha ritenuto che, diversamene da quanto affermato dall'Ufficio, i costi fossero stati realmente sostenuti e che gli importi fossero coerenti con quelli contabilizzati, valorizzando, a tal fine, quanto affermato nella sentenza di assoluzione pronunciata sul processo penale che ha avuto origine dai fatti in esame.

In tal modo, è pervenuta ad un accertamento fattuale che si presenta incompatibile con l'assunto della ricorrente, all'esito di un esame delle risultanze probatorie, comprensive di quegli elementi rappresentanti i fatti da quest'ultima allegati.

In proposito, deve rammentarsi che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, nè gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (così, Cass., ord., 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2272).

4. Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso relativo alla legittimità dell'atto di contestazione della sanzione, non può essere accolto.

5. Appare opportuno, anche in considerazione della sopravvenuta estinzione parziale del giudizio, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio relativo alla legittimità dell'avviso di accertamento estinto; rigetta il ricorso relativo alla legittimità dell'atto di contestazione; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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