Cassazione, sentenza n. 2357 del 27/01/2022
Sentenza n. 2357 del 27/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2357
- Data
- 27/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La questione riguardava la sanzione applicabile per l’irregolare assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile su una fattura emessa da un soggetto estero. La CTR aveva accertato che l’imposta era stata comunque assolta attraverso l’annotazione nel registro degli acquisti e, non essendo dovuto alcun ulteriore tributo, aveva qualificato la violazione come formale, applicando la sanzione meno grave prevista dalla disciplina allora vigente. La Cassazione ritiene tale accertamento decisivo, esclude l’applicabilità della sanzione prevista per l’omesso versamento e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, compensando le spese.
Testo della pronuncia
1. Con la sentenza n. 33/05/13 del 13/12/2013, la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) accoglieva l'appello di Sardegna Maricoltura s.r.l. (di seguito SM) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Nuoro (di seguito CTP) n. 01/01/12, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento concernente IVA relativa all'anno d'imposta 2005 e conseguenti sanzioni.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l'avviso di accertamento l'Ufficio riteneva l'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile (cd. reverse charge) con riferimento alla fattura di una società norvegese e, pertanto, chiedeva il versamento dell'imposta, comminando la sanzione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 9 bis, primo periodo.
1.2. La CTR accoglieva l'appello di SM, evidenziando che, non essendoci stato un danno per l'Erario perchè l'IVA non era dovuta, la violazione contestata era solo formale, con conseguente riduzione della sanzione in ragione del principio di proporzionalità e in applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, terzo periodo, comma 9 bis.
2. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.
3. SM resisteva in giudizio con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 8 e 17 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto l'avvenuta assoluzione dell'imposta, con conseguente applicazione della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, terzo periodo, comma 9 bis, anzichè di quella prevista dal primo periodo della medesima disposizione.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la CTR, nel caso di specie non vi sarebbe alcun debito d'imposta da parte di SM, così come chiarito dalla sentenza di primo grado, non impugnata in parte qua; invero, "l'imposta, seppur irregolarmente, deve ritenersi assolta anche in considerazione del fatto che, mediante l'avvenuta annotazione della medesima nel registro degli acquisti, sono stati adempiuti, seppur in modo non regolare, gli obblighi di assunzione del debito IVA".
1.2.1. Inoltre, "costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento, nei casi come quello di specie, irrogare la medesima sanzione prevista, nella prima parte del comma 9 bis, per la ben più grave ipotesi in cui l'IVA sia stata addebitata in fattura ma ne sia stato omesso il versamento".
1.3. Ne consegue che, essendovi un accertamento in fatto sull'assolvimento degli obblighi di imposta, ne consegue che nessuna imposta è dovuta e, pertanto, non può trovare applicazione il primo periodo dell'art. 6, comma 9 bis, ma correttamente la CTR ha ritenuto l'applicazione del terzo periodo della medesima disposizione.
1.4. Vale ancora la pena di evidenziare che non può trovare applicazione al caso di specie, così come evidenziato dal Procuratore generale, lo ius superveniens costituito dalla nuova formulazione del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 6, comma 9 bis, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. f): in disparte dal fatto che nè SM nè l'Agenzia delle entrate hanno mai invocato l'applicazione di tale disposizione, che non è sicuramente più favorevole al contribuente (così come riconosciuto dallo stesso Procuratore generale).
2. In conclusione, il ricorso va rigettato.
2.1. Tenuto conto delle difficoltà interpretative nell'inquadramento della fattispecie, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
2.2. Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022
Domande frequenti
Quando diventano efficaci le nuove regole della Cassa Dottori Commercialisti?
Le modifiche richiedono l’approvazione dei Ministeri vigilanti. Fino a quel momento i versamenti seguono le regole attuali; la decorrenza va controllata sul testo approvato, senza trattare il calendario prospettato dalla riforma come un obbligo già operativo.
Quali vantaggi sono previsti per i giovani commercialisti?
La riforma prevede un maggiore accredito dell’integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni e la promessa previdenziale. Per i neo-iscritti under 35 l’esonero dai minimi passerebbe da cinque a sette anni, sempre subordinatamente all’efficacia delle nuove regole.
Quando si presentano le domande di sgravio per i contratti di solidarietà 2026?
La finestra indicata va dal 30 novembre al 10 dicembre 2026, tramite sgravicdsonline. Dal 2 novembre è prevista soltanto la precompilazione: per l’invio servono accesso con SPID o CIE e pagamento del bollo tramite la funzione PagoPA integrata.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

