Cassazione, sentenza n. 2361 del 27/01/2022

Sentenza n. 2361 del 27/01/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
2361
Data
27/01/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli accertamenti contestavano a una società di persone la deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e imputavano per trasparenza il maggiore reddito ai soci; la lite della società su IVA e IRAP era stata nel frattempo definita in via agevolata. La Cassazione afferma che tali costi possono essere dedotti soltanto se rispettano, oltre all’inerenza, anche effettività, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità. Poiché la CTR aveva verificato l’inerenza ma non la determinabilità, la Corte accoglie il motivo riferito ai soci, cassa la sentenza e rinvia; dichiara estinto il giudizio della società.

Testo della pronuncia

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 24 febbraio 2015, che, in accoglimento dell'appello della Raffineria M. R. s.n.c. di R.C. & C. e dei suoi soci M.R., R.P. e R.B.C., ha annullato gli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni della società per gli anni 2005-2008 e recuperate le imposte non versate dalla società e, in relazione al maggior reddito sociale imputato per trasparenza, dai suoi soci.

Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi l'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di costi, in relazione ad operazioni asseritamente inesistenti sotto il profilo soggettivo, nonchè l'indebita detrazione della relativa i.v.a., applicata secondo il meccanismo del reverse charge.

1.1. Il giudice di appello ha evidenziato, quanto alle riprese ai fini delle imposte dirette, che i costi erano deducibili, benchè relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, avendo la società dimostrato la controversa inerenza degli stessi e, quanto all'I.v.a., che l'applicazione del principio di neutralità dell'imposta conduce alla detraibilità della stessa, avuto riguardo all'effettività delle operazioni, alla loro corretta registrazione contabile e all'inerenza delle stesse.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

3. Resistono, con unico controricorso, la Raffineria Metalli R. s.n.c. di R.C. & C., M.R., R.P. e R.B.C..

4. Con nota del 15 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate riferisce che la società, relativamente alle riprese concernenti l'I.v.a. e l'I.r.a.p., ha aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con modif., con L. 17 dicembre 2018, n. 136 e versato gli importi dovuti, e conclude per la declaratoria della cessazione della materia del contendere limitatamente alla controversia instaurata dalla società.

5. Parte controricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., con la quale, tra l'altro, formula analoga richiesta.

Motivi della decisione

1. Dal contenuto dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate e della documentazione alla stessa allegata si evince l'avvenuta definizione della lite in oggetto tra l'Agenzia medesima e la Raffineria M. R. s.n.c. di R.C. & C..

Pertanto, in relazione al ricorso proposto nei confronti di tale società, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso.

1.1. Quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 13 della richiamata disposizione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

2. Ciò posto, in ordine al ricorso proposto nei confronti dei soci, con il primo motivo l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 4, lett. b), art. 5 e art. 109, L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, e artt. 2697 e 2729 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto deducibili i costi relativi alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, in ragione della loro inerenza, senza alcun accertamento in ordine alla loro certezza e determinabilità, contestata sin dagli atti impositivi.

2.1. Il motivo è fondato.

Giova rammentare che la L. n. 537 del 1993, richiamato art. 14, comma 4 bis, – applicabile, nella sua vigente formulazione in ragione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3, quale jus superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem – prevede la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una "frode carosello"), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. Cass. 17 dicembre 2014, n. 26461; Cass. 18 giugno 2014, n. 13800);

Orbene, la Commissione regionale ha ritenuto sussistente il diritto alla deduzione dei costi in ragione della accertata inerenza degli stessi, senza, tuttavia, verificare se fossero stati rispettati i principi di certezza e determinabilità, la cui inosservanza era stata specificamente contestata dall'Amministrazione finanziaria con gli atti impositivi e ribadita nel corso del giudizio di merito.

Può, in proposito, aggiungersi che se con riferimento al rispetto del principio della certezza dei costi, la valutazione del giudice di appello può ritenersi implicitamente espressa, in senso positivo, dall'apprezzamento dell'inerenza degli stessi, in quanto ontologicamente successiva, non altrettanto può affermarsi in ordine al rispetto del principio di determinabilità.

Il giudice del rinvio, dunque, dovrà verificare che si tratti di costi che siano concretamente rispettosi del principio di determinabilità, puntualmente contestato dall'Ufficio e non esaminato nella sentenza in esame, trattandosi di un accertamento impossibile in sede di legittimità.

2. La declaratoria di estinzione del giudizio relativamente alla posizione della società assolve dall'esame del secondo motivo di ricorso, vertente sulle riprese operate nei soli confronti dell'ente.

3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio vertente tra l'Agenzia delle Entrate e la Raffineria M. R. s.n.c. di R.C. & C. estinto per cessazione della materia del contendere; in ordine al ricorso avente ad oggetto gli avvisi di accertamento notificati a M.R., R.P. e R.B.C., accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

Domande frequenti

Quando diventano efficaci le nuove regole della Cassa Dottori Commercialisti?

Le modifiche richiedono l’approvazione dei Ministeri vigilanti. Fino a quel momento i versamenti seguono le regole attuali; la decorrenza va controllata sul testo approvato, senza trattare il calendario prospettato dalla riforma come un obbligo già operativo.

Quali vantaggi sono previsti per i giovani commercialisti?

La riforma prevede un maggiore accredito dell’integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni e la promessa previdenziale. Per i neo-iscritti under 35 l’esonero dai minimi passerebbe da cinque a sette anni, sempre subordinatamente all’efficacia delle nuove regole.

Quando si presentano le domande di sgravio per i contratti di solidarietà 2026?

La finestra indicata va dal 30 novembre al 10 dicembre 2026, tramite sgravicdsonline. Dal 2 novembre è prevista soltanto la precompilazione: per l’invio servono accesso con SPID o CIE e pagamento del bollo tramite la funzione PagoPA integrata.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.