Cassazione, sentenza n. 2363 del 27/01/2022
Sentenza n. 2363 del 27/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2363
- Data
- 27/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione impugnava la decisione che aveva annullato una cartella, ritenendo già formato un giudicato esterno per l’identità della controversia con quella definita da una precedente sentenza tributaria. La Cassazione precisa che chi contesta l’esistenza o l’interpretazione del giudicato esterno deve riprodurre integralmente nel ricorso la decisione invocata, non essendo sufficienti richiami parziali alla motivazione. Poiché l’Agenzia non aveva assolto tale onere di specificità, i motivi relativi al giudicato sono dichiarati inammissibili, il restante motivo è assorbito e il ricorso viene rigettato.
Testo della pronuncia
1. L'E. S.R.L. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catania, la cartella di pagamento n. (—) con cui l'Ufficio aveva provveduto a riprese nei propri confronti per complessivi Euro 754.459,04.
2. Con sentenza n. 385/3/4 l'adita C.T.P. accolse il ricorso, osservando come la cartella in questione fosse stata già oggetto di precedente annullamento ad opera della C.T.P. di Bari.
3. Avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Catania, la quale, con sentenza 2561/18/14, depositata il 28.8.2014, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) le difese svolte dall'Ufficio in prime cure fossero generiche, "con quanto conseguente secondo il principio di non contestazione" e (b) l'oggetto del giudizio fosse "identico a quello di cui alla sentenza barese", con conseguente formazione di un giudicato (esterno) al riguardo.
4. Avverso la decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, con controricorso, la HBG ARCADES S.P.A. (già HBG GROUP S.P.A., incorporante la E. S.R.L.), mentre è rimasta intimata l'EQUITALIA S.P.A..
5. La causa è stata quindi fissata per la trattazione all'odierna udienza pubblica, in vista della quale parte ricorrente ha tempestivamente depositato istanza di trattazione in presenza, D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis; in vista della medesima udienza la Procura Generale ha depositato, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis cit., memoria contenente le proprie conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi sui motivi di appello proposti dall'Ufficio.
2. Con il secondo motivo la difesa dell'AGENZIA si duole (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la C.T.R. ritenuto pacifico il rilevato giudicato esterno, nonostante la "chiara ed analitica (…) contestazione sollevata dall'Ufficio in relazione alla presunta identità del giudizio de quo con quello sottoposto all'esame dei giudici di Bari…" (cfr. ricorso, p. 7, secondo cpv.).
3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, infine (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'essere l'oggetto del giudizio deciso dalla C.T.P. di Bari solo parzialmente coincidente con quello dell'odierno contenzioso.
4. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare in via preliminare e congiuntamente – per identità di questioni agli stessi sottese – il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali sono inammissibili.
4.1. La C.T.P., prima e la C.T.R., poi, hanno ritenuto che l'oggetto dell'odierno giudizio sia "identico" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultimo cpv.) a quello del procedimento definito dalla C.T.P. di Bari con sentenza n. 1/2008, con conseguente formazione di un giudicato esterno sul punto. Sennonchè è consolidato il principio per cui, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello (nella specie, dalla C.T.R.) deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass., Sez. 2, 19.8.2020, n. 17310, Rv. 65889501. Cfr. anche, in termini, relativamente all'erronea interpretazione del precedente giudicato Cass., Sez. L, 8.3.2018, n. 5508, Rv. 647532-01).
4.2. Orbene, posto il principio che precede, osserva la Corte come entrambi i motivi in esame non superino il vaglio dell'ammissibilità, per carenza di specificità (cfr. l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non essendo stato riprodotto il testo integrale della sentenza il cui giudicato esterno sarebbe stato mal interpretato dalla C.T.R. e, dunque, non essendo possibile al Collegio di svolgere alcuna valutazione in proposito.
5. Consegue a quanto precede l'assorbimento del primo motivo di ricorso.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della HBG ARCADES S.P.A. (già HBG GROUP S.P.A., incorporante la E. S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità. Nulla va invece disposto, al riguardo, nei rapporti tra l'AGENZIA DELLE ENTRATE e VEQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rimasta solo intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della HBG ARCADES S.P.A. (già HBG GROUP S.P.A., incorporante la E. S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge. Nulla dispone in ordine alle spese di lite nei rapporti tra l'AGENZIA DELLE ENTRATE e l'EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022
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