Cassazione, sentenza n. 2359 del 27/01/2022
Sentenza n. 2359 del 27/01/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2359
- Data
- 27/01/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione contestava l’applicazione del reverse charge alle cessioni di rottami e la deduzione di costi riferiti ad acquisti da privati; la controversia sull’avviso di accertamento era stata successivamente definita in via agevolata. La Cassazione osserva che la CTR aveva valutato gli indizi dell’Ufficio, ritenendo che le lavorazioni non avessero mutato la natura dei materiali e che i costi fossero stati realmente sostenuti negli importi contabilizzati. Trattandosi di accertamenti di fatto non riesaminabili in sede di legittimità, la Corte rigetta il ricorso relativo alle sanzioni e dichiara estinto il giudizio sull’avviso.
Testo della pronuncia
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 27 agosto 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio, aveva rettificato la dichiarazione resa dalla V. E. s.r.l. per l'anno 2004 e il conseguente atto di contestazione con cui era stata irrogata la relativa sanzione.
Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'avviso di accertamento l'Ufficio contestato l'omesso versamento dell'I.v.a., in relazione a cessioni di beni indicate in fatture prive dell'applicazione dell'imposta, in quanto erroneamente assoggettate al regime del reverse charge, nonchè l'indebita deduzione di costi per acquisti effettuati presso privati, ritenuti soggettivamente inesistenti, e per recupero di bolli, in quanto non documentati.
1.1. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame erariale evidenziando, quanto al rilievo concernente l'I.v.a., che le cessioni rilevate avevano ad oggetto rottami, per cui correttamente la contribuente aveva assolto l'I.v.a. con il meccanismo del reverse charge, e, quanto, ai rilievi residui, che i costi, benchè relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, erano deducibili, in quanto effettivamente sostenuti e certi.
2. Il ricorso è affidato a due motivi.
3. Resiste con controricorso la V. E. s.r.l..
4. Con nota del 15 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate riferisce che la società, relativamente alla controversia relativa all'avviso di accertamento, ha avanzato regolare domanda di definizione agevolata delle liti ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con modif., con L. 17 dicembre 2018, n. 136, e, pertanto, conclude per l'estinzione parziale del giudizio.
5. La Vitali Ecorecuperi s.r.l. deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Dal contenuto dell'istanza dell'Agenzia delle Entrate e della documentazione alla stessa allegata si evince l'avvenuta definizione della lite in oggetto relativa alla contestata legittimità dell'avviso di accertamento.
Pertanto, in relazione all'impugnazione di tale atto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, proseguendo con riferimento al giudizio relativo alla legittimità dell'atto di contestazione.
2. Ciò posto, con il primo motivo l'Agenzia denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, consistente nella trasformazione dei rifiuti acquistati dalla contribuente in materia prima non qualificabile quale rottame che, successivamente, veniva posta in vendita con operazioni assoggettate – erroneamente – al regime del reverse charge.
Evidenzia, in particolare, che il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che l'accertamento dallo stesso compiuto in ordine al procedimento di lavorazione cui i rottami erano sottoposti era fondato sulle risultanze di una dichiarazione resa dall'ing. C. la quale, tuttavia, era riferita con riferimento ad altro periodo temporale.
Inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che nelle fatture attive il prodotto era qualificato come "rifiuto", mentre nei documenti di trasporto era qualificato come "materia prima secondaria".
Infine, avrebbe ignorato la circostanza che le società cessionarie non sottoponevano il prodotto acquisto ad alcuna lavorazione prima di porlo in commercio.
2.1. Il motivo è infondato.
La Commissione regionale ha preso in esame le circostanze allegate dall'Amministrazione finanziaria e posta a fondamento del recupero i.v.a. operato, nonchè – per quanto rileva in questa sede – dell'atto di irrogazione della sanzione per omessa versamento dell'imposta (ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13), giungendo alla conclusione che "le lavorazioni eseguite all'interno degli impianti della ricorrente non hanno provocato il mutamento della natura dei rottami".
Ha argomentato tale conclusione sia con l'inadeguatezza degli impianti a provocare un siffatto cambio di natura dei beni, sia con l'estraneità dell'attività di fusione dei rottami dal novero di quelle esercitate dalla società.
Tali elementi indiziari sono stati ritenuti dal giudice maggiormente idonei a fondare la relazione di inferenza con il fatto ignoto, ossia il mancato assoggettamento dei rottami a lavorazione, rispetto a quelli allegati dall'Ufficio, consistenti in discordanze riscontrate nella documentazione di trasporto e dalla constatazione della sussistenza di una lavorazione complessa cui i rottami erano sottoposti, che, dunque, sono stati presi in considerazione, ma ritenuti inidonei a dimostrare l'assunto dell'Ufficio.
2.2. Sotto altro profilo, si osserva che la doglianza rischia di risolversi in una critica delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, critica non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959).
3. Con l'ultimo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, consistente nella sussistenza dei requisiti di cui al T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, per la deducibilità dei costi.
Evidenzia, in particolare, che la Commissione regionale non aveva esaminato i fatti dedotti nell'atto di appello, dai quali si evinceva la globale inattendibilità della società e, dunque, l'insussistenza di tali requisiti.
3.1. Il motivo è infondato.
La Commissione regionale ha ritenuto che, diversamene da quanto affermato dall'Ufficio, "i costi sono stati realmente sostenuti e che gli importi sono quelli contabilizzati".
In tal modo, è pervenuta ad un accertamento fattuale, frutto della valutazione della contabilità della società, che si presenta incompatibile con l'assunto della ricorrente, all'esito di un esame delle risultanze probatorie comprensive di quegli elementi rappresentanti i fatti da quest'ultima allegati.
In proposito, deve rammentarsi che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, nè gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (così, Cass., ord., 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. 2 febbraio 2007, n. 2272).
4. Pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso relativo alla legittimità dell'atto di contestazione della sanzione, non può essere accolto.
5. Appare opportuno, anche in considerazione della sopravvenuta estinzione parziale del giudizio, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio relativo alla legittimità dell'avviso di accertamento estinto; rigetta il ricorso relativo alla legittimità dell'atto di contestazione; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022
Domande frequenti
Quando diventano efficaci le nuove regole della Cassa Dottori Commercialisti?
Le modifiche richiedono l’approvazione dei Ministeri vigilanti. Fino a quel momento i versamenti seguono le regole attuali; la decorrenza va controllata sul testo approvato, senza trattare il calendario prospettato dalla riforma come un obbligo già operativo.
Quali vantaggi sono previsti per i giovani commercialisti?
La riforma prevede un maggiore accredito dell’integrativo per chi si iscrive prima dei 43 anni e la promessa previdenziale. Per i neo-iscritti under 35 l’esonero dai minimi passerebbe da cinque a sette anni, sempre subordinatamente all’efficacia delle nuove regole.
Quando si presentano le domande di sgravio per i contratti di solidarietà 2026?
La finestra indicata va dal 30 novembre al 10 dicembre 2026, tramite sgravicdsonline. Dal 2 novembre è prevista soltanto la precompilazione: per l’invio servono accesso con SPID o CIE e pagamento del bollo tramite la funzione PagoPA integrata.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

