Cassazione, sentenza n. 14486 del 6/05/2022
Sentenza n. 14486 del 06/05/2022
Una società contestava l’accertamento TARSU 2010 relativo allo stabilimento industriale, chiedendo l’esclusione integrale delle superfici produttive di rifiuti speciali e censurando motivazione, mancato contraddittorio e sanzione per omessa denuncia. La Cassazione ha escluso un obbligo generale di contraddittorio per il tributo e affermato che la riduzione presuppone la prova delle aree, della natura dei rifiuti e dell’autosmaltimento; la denuncia resta dovuta anche per consentire tali verifiche. Ha quindi confermato la riduzione del 20% riconosciuta in appello e rigettato il ricorso.
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