Cassazione, sentenza n. 14350 del 05/05/2022
Sentenza n. 14350 del 05/05/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14350
- Data
- 05/05/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva le sanzioni relative alla TIA 2009 e, in particolare, la superficie imponibile di una struttura alberghiera. La Cassazione rileva che la CTR aveva confermato l’annullamento senza spiegare concretamente come avesse valutato i documenti delle parti, richiamandoli in modo generico e contraddittorio: la motivazione, pur graficamente esistente, non rendeva percepibile il percorso logico seguito. Accolto il primo motivo del Comune e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Il Comune di Forio propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 11788/29/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto da Hotel T. del S. S.r.L. avverso avviso di contestazione e irrogazione sanzioni relativamente a imposta TIA, annualità 2009.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva confermato la sentenza di primo grado sul rilievo che la produzione documentale del Comune di Forio fosse priva di idoneità probatoria in quanto risalente nel tempo e che fossero passate in giudicato le pronunce aventi ad oggetto l'impugnazione delle cartelle esattoriali relative ad annualità precedenti TARSU/TIA 2005, 2006 ed anche alla medesima annualità del 2009.
La contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria difensiva.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria in quanto la sentenza rivelerebbe un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento e si lamenta, in particolare, che la Commissione Tributaria Regionale si sia limitata a menzionare l'annullamento delle cartelle esattoriali emesse nei confronti della contribuente e taluni documenti, prodotti dall'appellata, di cui non era stato, tuttavia, illustrato il contenuto, risultando la pronuncia altresì contraddittoria laddove da una parte si afferma che il Comune aveva prodotto documentazione risalente ad oltre dieci anni prima, e dall'altra si afferma che il Comune aveva prodotto accertamento TARSU relativo all'annualità 2004.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di valutare la documentazione prodotta dal Comune relativa alla metratura risultante dal sopralluogo effettuato nel 2004 ed alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società contribuente.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'avviso di accertamento, emesso nel luglio 2013, a seguito di sopralluogo sul territorio tramite rilevazione delle misure e destinazione delle superfici tassabili ai fini TIA.
2.4. Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2) e omessa pronuncia per avere la Commissione Tributaria Regionale annullato l'atto impositivo, sul rilievo che la superficie tassabile era inferiore rispetto a quella su cui era stata calcolata l'imposta, senza al contempo procedere a rideterminare l'importo dovuto.
3.1. Il primo motivo è fondato.
3.2. La motivazione della sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado senza esplicitare le valutazioni operate sulla documentazione prodotta dalle parti, risulta contraddittoria ed apparente a fronte delle specifiche censure del Comune in merito alla superficie tassabile, ritenuta dai Giudici di prime cure considerevolmente inferiore rispetto a quella utilizzata per il calcolo dall'ente impositore.
3.3. La Commissione Tributaria Regionale si è limitata invero a richiamare genericamente la documentazione prodotta dalla contribuente ("relazione tecnica di parte", "licenze di esercizio alberghiero"), e ad evidenziare che la documentazione del Comune risultava risalente nel tempo – "datat(a)… di oltre dieci anni" -, pur avendo dato atto, nelle premesse della sentenza, della produzione di un "verbale di accesso ai locali", relativo all'annualità 2004.
3.4. Non sono state quindi indicate, da parte della Commissione Tributaria Regionale, le ragioni del proprio convincimento avendo fatto rinvio, genericamente e contraddittoriamente, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione con riguardo al suo contenuto, nè disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 12664/2012).
3.5. La sentenza è pertanto parimenti affetta da error in procedendo, atteso che, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, con riguardo alle censure circa "…la superficie oggetto di tassazione" e gli specifici documenti prodotti dal Comune a supporto delle sue argomentazioni (come puntualmente riportate in ricorso a pag. 3 ss.), risultando invece del tutto priva la sentenza impugnata sia dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado, che delle specifiche considerazioni che avevano indotto a disattenderle.
4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche ai fini della determinazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 27 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2022
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