Cassazione, sentenza n. 13992 del 3/05/2022
Sentenza n. 13992 del 03/05/2022
L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini IRES 2004, il riporto di una perdita del 2002 generata dall’agevolazione Tremonti-bis, sebbene quell’annualità fosse coperta da definizione automatica. La Cassazione conferma che tali perdite, diversamente da quelle ordinarie, concorrono alla determinazione dell’imponibile condonato: una volta consolidata quella base, non sono più verificabili né i presupposti dell’agevolazione né il suo effetto diretto sulle annualità successive. Il ricorso principale è rigettato, quello incidentale condizionato resta assorbito e le spese sono compensate.
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