Cassazione, sentenza n. 13994 del 03/05/2022
Sentenza n. 13994 del 03/05/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13994
- Data
- 03/05/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva la deducibilità proporzionale di interessi passivi in presenza di dividendi di società estere e il riconoscimento di un maggior credito d’imposta. La Commissione tributaria centrale aveva accolto il ricorso dell’Ufficio motivando però sull’imponibilità degli interessi attivi e richiamando, senza un percorso comprensibile, la cedolare secca e i dividendi lordi: questioni estranee o non raccordate al tema deciso. Ravvisata una motivazione oggettivamente incomprensibile e quindi inferiore al minimo costituzionale, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR.
Testo della pronuncia
1. Con l'unico motivo la contribuente denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 37, e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Commissione tributaria centrale di Torino formulato una motivazione assolutamente inconferente rispetto alle questioni oggetto del giudizio di merito e non idonea a rendere palese la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione." (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; conforme, ex multis, Cass. 12/10/2017, n. 23940).
Nel caso di specie, la Commissione tributaria centrale ha così argomentato l'accoglimento del ricorso presentato dall'Ufficio: "il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene di accogliere il ricorso dell'Ufficio. Per quanto riguarda gli interessi maturati sui crediti d'imposta, si ritiene che tali interessi non debbano essere assoggettati ad IRPEG o ILOR in quanto hanno natura compensativa e pertanto non possono essere qualificabili come reddito di capitale o reddito d'impresa. (…). In punto al credito d'imposta sul dividendo della partecipazione, il Collegio ritiene che correttamente abbia operato l'amministrazione con il (silenzio) diniego al rimborso di crediti d'imposta sui dividendi. Ciò in quanto il meccanismo del credito d'imposta sui dividendi, introdotto dalla L. 13 dicembre 1977, n. 904, art. 1, si calcolava sull'ammontare lordo dei dividendi, non era applicabile nel caso di cedolare secca, mentre per i dividendi relativi a società non residenti, la tassazione dell'utile era, in sede di produzione, di pertinenza di altri Stati".
1.2. Invero il thema decidendum principale della controversia si incentrava sulla questione se i dividendi delle società estere controllate dalla contribuente, ai fini del calcolo proporzionale (disciplinato dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 58), della percentuale di interessi passivi deducibile, andassero considerati per l'intera parte soggetta a tassazione, comprendendo anche il 60% esente, con applicazione retroattiva del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63, comma 2, lett. d).
Ebbene, sul punto la decisione resa dalla Commissione centrale, come dedotto sia dalla ricorrente che dal Procuratore generale, è nella sostanza priva di effettiva motivazione, atteso che l'argomentazione giuridica che dovrebbe sorreggerla è oggettivamente incomprensibile, in quanto ha per oggetto una questione del tutto estranea al thema decidendum. Infatti, la problematica relativa all'assoggettabilità ad Irpeg ed Ilor degli interessi attivi maturati sui crediti di imposta non ha nulla a che vedere con il rapporto di indeducibilità degli interessi passivi di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 58 e 74. Quindi quest'ultimo profilo, oggetto del ricorso di cui la Commissione dispone l'accoglimento, risulta invero sprovvisto di qualsiasi apparato motivazionale.
1.3. Per quanto concerne poi la questione, pure parte del thema decidendum, del riconoscimento del maggior credito d'imposta in ragione dell'applicabilità della L. n. 649 del 1983, art. 2, comma 1, risulta obbiettivamente incomprensibile l'argomentazione del giudice a quo, che si esaurisce nell'affermazione che tale credito si calcola "sull'ammontare lordo dei dividendi" e che "non era applicabile nel caso di cedolare secca". Non è invero comprensibile quale sia l'iter logico seguito dalla Commissione centrale, non essendo chiaro come i profili richiamati incidano sul regime applicabile ai crediti di imposta per le dichiarazioni aventi ad oggetto il periodo d'imposta 1983. In particolare, non viene esplicitato quale sia il fondamento logico e normativo dell'applicazione al caso di specie, da un lato, della cedolare secca, regime che a detta del giudice di merito escluderebbe l'applicazione del meccanismo del credito d'imposta, e, dall'altro, della liquidazione del credito d'imposta sull'ammontare lordo dei dividendi. Inoltre la motivazione impugnata non spiega come questi dati possano incidere sul regime impositivo di cui alla L. n. 904 del 1977, art. 1, successivamente modificato dalla L. n. 649 del 1983, art. 2, comma 1.
All'accoglimento del motivo consegue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2022
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