Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 32327

Cassazione, sentenza n. 32327 del 2/11/2022

Sentenza n. 32327 del 02/11/2022

Un accordo definitorio ha comportato la rideterminazione in autotutela del debito fiscale delle società per gli anni 2003-2005 e l’adozione dei relativi provvedimenti di sgravio. Le ricorrenti e l’Agenzia delle Entrate hanno dichiarato congiuntamente che la pretesa rideterminata era stata soddisfatta e che non permanevano ragioni per proseguire il giudizio. Considerata la documentata sopravvenuta carenza d’interesse, la Cassazione applica la disciplina sull’estinzione del processo tributario, dichiara cessata la materia del contendere e, conformemente alla richiesta comune, compensa per intero le spese processuali.

  • Autotutela
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento e riscossione
N. 32326

Cassazione, sentenza n. 32326 del 2/11/2022

Sentenza n. 32326 del 02/11/2022

L’accertamento IRES, IRAP e IVA per il 2005 era fondato sugli studi di settore e su uno scostamento dei ricavi dichiarati, che la società indicava nel 4,4 per cento; la CTR ne aveva confermato la legittimità richiamando una semplice incongruenza. La Cassazione stabilisce che la grave incongruenza resta un presupposto necessario dell’accertamento standardizzato e deve essere valutata concretamente dal giudice di merito, senza automatismi basati su percentuali fisse. Accolto il relativo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.

N. 32322

Cassazione, sentenza n. 32322 del 2/11/2022

Sentenza n. 32322 del 02/11/2022

Un’associazione chiedeva la revocazione parziale di una precedente ordinanza, sostenendo che la Cassazione avesse percepito erroneamente il contenuto di tre motivi dichiarati inammissibili per novità e difetto di specificità. La Corte chiarisce che l’errore revocatorio richiede un contrasto percettivo tra la pronuncia e gli atti, non potendo riguardare una valutazione o interpretazione già compiuta sulle risultanze processuali. Poiché la precedente ordinanza aveva esaminato i motivi e formulato un giudizio sulla loro autosufficienza, non ricorreva un errore di fatto: il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile.

N. 32312

Cassazione, sentenza n. 32312 del 2/11/2022

Sentenza n. 32312 del 02/11/2022

La società domandava la revocazione dell’ordinanza che aveva giudicato tardiva l’eccezione sull’assenza della firma autografa nella delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, sostenendo di aver contestato la delega già in primo grado. La Cassazione distingue però la richiesta iniziale di produzione del documento dalla specifica censura sulla firma, formulata soltanto in appello, ed esclude qualsiasi errore percettivo decisivo nella precedente pronuncia. Precisa inoltre che l’Amministrazione può produrre la delega anche in secondo grado quando la contestazione sia stata ritualmente proposta; il ricorso è dichiarato inammissibile.

N. 32332

Cassazione, sentenza n. 32332 del 2/11/2022

Sentenza n. 32332 del 02/11/2022

L’accertamento aveva rettificato IRPEF, IRAP e IVA applicando gli studi di settore, mentre il contribuente giustificava lo scostamento richiamando le condizioni economiche e il contesto territoriale dell’attività; la CTR aveva ritenuto le deduzioni generiche e non provate. La Cassazione ha ribadito che gli studi costituiscono presunzioni semplici, consolidate dal contraddittorio, e che resta necessario uno scostamento qualificabile come grave, spettando poi al contribuente provare le specifiche circostanze giustificative. Ritenuto corretto l’apprezzamento della CTR e inammissibili o infondate le ulteriori censure, ha rigettato il ricorso.

N. 32331

Cassazione, sentenza n. 32331 del 2/11/2022

Sentenza n. 32331 del 02/11/2022

La società chiedeva la revocazione della precedente pronuncia che aveva confermato l’accertamento IRES, IRAP e IVA per il 2006, lamentando l’omessa considerazione di un giudicato esterno relativo al 2007. La Cassazione afferma che l’erronea supposizione dell’inesistenza del giudicato costituisce errore di diritto, non errore di fatto revocatorio; inoltre, l’accertata effettività dei costi pubblicitari nel 2007 non vincolava il diverso periodo d’imposta, trattandosi di circostanze potenzialmente mutevoli. Il ricorso per revocazione è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
N. 32059

Cassazione, sentenza n. 32059 del 31/10/2022

Sentenza n. 32059 del 31/10/2022

L’Agenzia chiedeva di revocare parzialmente una precedente ordinanza, che aveva erroneamente dichiarato definito l’intero giudizio sebbene il condono riguardasse un solo avviso. Accertato l’errore percettivo, la Corte ha riaperto l’esame degli altri due accertamenti e precisato che i costi di operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti se il contribuente prova effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; la sola registrazione delle fatture non basta. Ha inoltre escluso ogni automatica efficacia della sentenza penale nel processo tributario, cassando la decisione regionale per l’acritico recepimento dell’assoluzione e rinviando al giudice di merito.

N. 32149

Cassazione, sentenza n. 32149 del 31/10/2022

Sentenza n. 32149 del 31/10/2022

I contribuenti avevano acquistato fondi agricoli con le agevolazioni per il compendio unico, concedendone poi una parte in godimento stagionale per colture intercalari; la CTR aveva ritenuto integrata la decadenza per cessazione della conduzione diretta. La Cassazione conferma che la disciplina agevolativa, di stretta interpretazione, attribuisce rilievo al fatto oggettivo dell’interruzione della coltivazione diretta, indipendentemente dalle ragioni organizzative o produttive addotte dall’acquirente. Dichiarata generica anche la censura sull’omessa pronuncia relativa alla notificazione degli atti, la Corte rigetta integralmente il ricorso.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Imprese
N. 32147

Cassazione, sentenza n. 32147 del 31/10/2022

Sentenza n. 32147 del 31/10/2022

La controversia riguardava una cartella IN.V.IM. notificata nel 2006 in relazione a un accertamento, concernente una vendita immobiliare, divenuto definitivo nel 1997; i giudici di merito avevano ritenuto decaduta l’Amministrazione. La Cassazione conferma che, secondo la disciplina anteriore al 1° luglio 1999 applicabile al caso, anche l’IN.V.IM. doveva essere iscritta a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla definitività dell’accertamento, termine scaduto nel 1998. La carenza motivazionale della sentenza d’appello non impone cassazione, essendo corretta la soluzione della questione giuridica; il ricorso dell’Agenzia è rigettato.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
  • Imposte indirette
N. 32145

Cassazione, sentenza n. 32145 del 31/10/2022

Sentenza n. 32145 del 31/10/2022

La controversia riguardava un avviso IN.V.IM. emesso dopo un precedente giudizio che aveva ridotto la base imponibile; la contribuente ne eccepiva la decadenza e, durante il giudizio di cassazione, chiedeva la definizione agevolata della lite. La Corte ha qualificato l’atto come impositivo, e non di mera liquidazione, poiché il precedente giudicato aveva determinato soltanto il valore imponibile, lasciando contestabili altri profili della tassazione. Ha quindi accolto l’impugnazione del diniego, dichiarato definibile la controversia ed estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate.

  • Pace Fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imposte indirette
N. 32144

Cassazione, sentenza n. 32144 del 31/10/2022

Sentenza n. 32144 del 31/10/2022

Una società chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva confermato l’accertamento di redditi d’impresa attribuiti a una stabile organizzazione italiana, sostenendo che non fosse stato considerato un giudicato esterno relativo ad annualità diverse. La Corte ha escluso che il contrasto con un giudicato consenta la revocazione delle pronunce di mera legittimità e ha precisato che l’erronea valutazione del giudicato costituisce errore di diritto, non errore revocatorio di fatto. Inoltre, la sentenza invocata era stata prodotta senza la necessaria certificazione del passaggio in giudicato; il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
  • Estero
N. 32141

Cassazione, sentenza n. 32141 del 31/10/2022

Sentenza n. 32141 del 31/10/2022

L’accertamento IRPEG e IRAP aveva disconosciuto costi per prestazioni medico-chirurgiche ritenuti non documentati; dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione. La Cassazione ha rilevato che il giudice regionale non aveva spiegato perché la documentazione contabile e contrattuale richiamata nei processi verbali fosse inidonea a provare effettività e competenza dei costi, soffermandosi invece su documenti ipoteticamente necessari. Ravvisata una motivazione apparente, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte tributaria di secondo grado per gli accertamenti di fatto.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRAP
N. 32139

Cassazione, sentenza n. 32139 del 31/10/2022

Sentenza n. 32139 del 31/10/2022

A seguito di controlli automatizzati erano state notificate al cessionario di un ramo d’azienda cartelle relative a debiti tributari del cedente; il cessionario lamentava la mancata preventiva escussione del patrimonio di quest’ultimo. La Corte ha affermato che il cessionario può eccepire il beneficio di preventiva escussione impugnando la cartella, pur non trattandosi di un vizio proprio dell’atto, e che il giudice deve verificare l’incapienza del patrimonio del cedente secondo le pertinenti regole probatorie. Poiché la CTR aveva escluso erroneamente la legittimazione dell’Amministrazione, la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
  • Operazioni straordinarie
N. 32138

Cassazione, sentenza n. 32138 del 31/10/2022

Sentenza n. 32138 del 31/10/2022

La lite originava da tre avvisi che avevano rettificato, ai fini IRES e IRAP, la riserva sinistri iscritta da una compagnia assicurativa, ritenendone indeducibile una parte; i giudici di merito avevano accolto le ragioni della contribuente. Durante il giudizio di cassazione la società ha documentato, per ciascun atto, la tempestiva domanda di definizione agevolata e il versamento dovuto. In assenza di diniego dell’Amministrazione e di un’istanza di trattazione entro i termini previsti, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, lasciando le spese a chi le aveva anticipate.

  • Pace Fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRES
  • IRAP
N. 32129

Cassazione, sentenza n. 32129 del 31/10/2022

Sentenza n. 32129 del 31/10/2022

L’Amministrazione contestava, nell’ambito della tassazione consolidata, la deduzione della svalutazione di crediti derivanti da finanziamenti contro cessione del quinto, perché assistiti da garanzia assicurativa; la CTR aveva invece riconosciuto la deducibilità. La Cassazione ha ribadito che la svalutazione è deducibile quando il credito non è integralmente coperto: la garanzia prevista per tali finanziamenti riguarda soltanto vita e perdita dell’impiego, mentre restano esclusi altri rischi, e l’accantonamento deducibile è determinato forfettariamente. Ritenuta la decisione regionale conforme a tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

N. 32069

Cassazione, sentenza n. 32069 del 31/10/2022

Sentenza n. 32069 del 31/10/2022

L’Agenzia delle Entrate chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva dichiarato tardivo il suo ricorso, deducendo che un primo tentativo di notifica, effettuato entro il termine al difensore del precedente grado, non era stato considerato. La Corte ha rilevato che gli effetti della prima attivazione si conservano soltanto se il mancato perfezionamento non è imputabile al notificante e la procedura viene ripresa diligentemente; l’Agenzia non aveva allegato né provato l’incolpevolezza dell’errore. Poiché la circostanza omessa non avrebbe determinato una decisione diversa, mancava un errore revocatorio decisivo e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

N. 32056

Cassazione, sentenza n. 32056 del 28/10/2022

Sentenza n. 32056 del 28/10/2022

Una società chiedeva la revocazione della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso relativo a un accertamento IRES, IRAP e IVA per costi da operazioni inesistenti, sostenendo che motivi e richieste fossero stati percepiti erroneamente. La Corte ha distinto la svista materiale, suscettibile di revocazione, dalla valutazione giuridica sull’ammissibilità: la pronuncia contestata aveva esaminato integralmente il ricorso, giudicandone oscura e disordinata la struttura e generico il petitum. Poiché la contribuente censurava tale valutazione senza individuare un errore percettivo decisivo, il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
N. 32052

Cassazione, sentenza n. 32052 del 28/10/2022

Sentenza n. 32052 del 28/10/2022

L’Agenzia delle Entrate chiedeva la revocazione della sentenza che aveva deciso nel merito un ricorso relativo a un accertamento induttivo IRPEF, IRAP e IVA, senza rilevare la definizione agevolata perfezionata per due contribuenti. La Corte ha riscontrato negli atti le comunicazioni dell’ufficio attestanti la regolarità delle domande e l’integrale pagamento, la cui esistenza non era mai stata controversa. Qualificata l’omissione come errore percettivo decisivo, ha accolto la revocazione, revocato parzialmente la precedente pronuncia e dichiarato estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, limitatamente alle due posizioni definite.

N. 32024

Cassazione, ordinanza n. 32024 del 28/10/2022

Accertamento - Fatti indiziari - Dichiarazioni rese da terzi.

Un accertamento IRES, IRAP e IVA contestava l’inesistenza oggettiva di alcune operazioni; la CTR aveva escluso ogni valore probatorio alle dichiarazioni degli amministratori delle imprese fornitrici perché non verbalizzate in un processo verbale di constatazione. La Cassazione afferma che le dichiarazioni di terzi riportate nell’avviso costituiscono fatti o indizi, da valutare con gli altri elementi presuntivi per verificare se l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è cassata con rinvio al giudice tributario regionale.

  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • IVA
  • IRES
  • IRAP
N. 31878

Cassazione, ordinanza n. 31878 del 27/10/2022

Processo tributario - Onere della prova - Nuovo comma 5-bis inserito all'art. 7 del d.lgs. 546/1992 con la Legge 130/2022.

La controversia riguardava un accertamento IRES, IVA e IRAP collegato a cessioni di gasolio agricolo e al coinvolgimento della contribuente in una frode; i giudici regionali avevano ritenuto insufficienti gli indizi dell’Ufficio, valorizzando alcuni adempimenti formali e l’archiviazione penale. La Cassazione rileva che la CTR non ha esaminato complessivamente il quadro indiziario né spiegato perché quei controlli dimostrassero l’ordinaria diligenza. Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 del processo tributario specifica, senza aggravarlo, l’onere probatorio già gravante sull’Amministrazione. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio.

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