Cassazione, sentenza n. 32138 del 31/10/2022
Sentenza n. 32138 del 31/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32138
- Data
- 31/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite originava da tre avvisi che avevano rettificato, ai fini IRES e IRAP, la riserva sinistri iscritta da una compagnia assicurativa, ritenendone indeducibile una parte; i giudici di merito avevano accolto le ragioni della contribuente. Durante il giudizio di cassazione la società ha documentato, per ciascun atto, la tempestiva domanda di definizione agevolata e il versamento dovuto. In assenza di diniego dell’Amministrazione e di un’istanza di trattazione entro i termini previsti, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, lasciando le spese a chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
L'A. Assicurazioni Spa fu destinataria di tre avvisi di accertamento, con i quali fu rettificato dalla Direzione Regionale della Lombardia il reddito imponibile ai fini IRES della società, quello consolidato di gruppo e l'imponibile IRAP indicati nella dichiarazione per l'anno 2004.
La rettifica fu originata da rilievo di cui a processo verbale di constatazione della stessa Direzione Regionale della Lombardia, che contestava la legittimità della variazione della riserva sinistri iscritta in bilancio, ritenuta eccessiva, per l'ammontare di Euro 18.291.891,19 e pertanto incompatibile con i precetti del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (TUIR) e, come tale, indeducibile.
Gli atti impositivi furono impugnati dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano che, riuniti i ricorsi, li accolse.
L'Ufficio propose appello avverso detta pronuncia, che fu respinto dalla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, con sentenza n. 31/34/12, depositata il 9 marzo 2012, non notificata.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
In pendenza del giudizio la società ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, depositando quindi documentazione relativa alla domanda presentata nei termini e comprovante il versamento di quanto dovuto.
Sospeso il giudizio sino al 31 dicembre 2020, la causa è stata quindi fissata per l'udienza pubblica del 6 dicembre 2021, in prossimità della quale la contribuente ha depositato memoria, richiamando la documentazione già prodotta ed insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, aderendo all'istanza di estinzione del giudizio.
La trattazione si è quindi svolta in camera di consiglio, ex del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 – bis quale inserito dall'art. 6 della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta di discussione orale.
Motivi della decisione
1. In via preliminare va dato atto che la controricorrente ha allegato documentazione comprovante l'avvenuta presentazione nei termini da parte della società di domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, del convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, in relazione a ciascuno dei tre avvisi di accertamento dalla cui impugnazione ha tratto origina il presente giudizio, con la prova del versamento dell'importo dovuto con riferimento a ciascun atto impositivo.
Precisamente si tratta dei seguenti avvisi di accertamento: (—) (IRES teorica 2004); (—) (IRAP 2004); (—) (IRES 2004).
2. Non essendo intervenuto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, entro la data del 31 luglio 2020 diniego della richiesta di definizione agevolata della lite e non essendovi stata, come previsto dall'art. 6, comma 13, del citato decreto, entro la data del 31 dicembre 2020 dalla parte interessata istanza per la trattazione del giudizio, il giudizio va dichiarato estinto.
In senso analogo si è provveduto con decreto in controversie analoghe laddove nessuna parte (come del resto nel presente giudizio, ove però l'udienza era stata già calendarizzata) aveva richiesto fissarsi l'udienza di trattazione (cfr. decreti n. 3618/2021; 5964/2021 e 12083/2021).
3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente previsto dall'ultimo periodo del succitato del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico della parte che le anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria, il 31 ottobre 2022
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