Cassazione, sentenza n. 32327 del 02/11/2022

Sentenza n. 32327 del 02/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
32327
Data
02/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un accordo definitorio ha comportato la rideterminazione in autotutela del debito fiscale delle società per gli anni 2003-2005 e l’adozione dei relativi provvedimenti di sgravio. Le ricorrenti e l’Agenzia delle Entrate hanno dichiarato congiuntamente che la pretesa rideterminata era stata soddisfatta e che non permanevano ragioni per proseguire il giudizio. Considerata la documentata sopravvenuta carenza d’interesse, la Cassazione applica la disciplina sull’estinzione del processo tributario, dichiara cessata la materia del contendere e, conformemente alla richiesta comune, compensa per intero le spese processuali.

Testo della pronuncia

A seguito dell'"Accordo definitorio" del 29 novembre 2018, intervenuto tra l'Agenzia delle Entrate – D.R. Liguria e D.P. Genova – e le società ricorrenti, l'Agenzia delle Entrate ha emesso i seguenti provvedimenti di sgravio (allegati in atti): prot. nn. (—), per l'anno d'imposta 2003, nn. (—), per l'anno d'imposta 2004, nn. (—), per l'anno di imposta 2005, riferiti al provvedimento di autotutela prot. n. 213861 del 17 dicembre 2018, con cui è stata rideterminata la pretesa erariale relativa agli anni d'imposta in questione (2003-2004-2005), con accordo satisfattivo per le parti. Con istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositata telematicamente, le società ricorrenti e l'Agenzia delle entrate, premesso che in conseguenza di tale accordo e dei conseguenti provvedimenti di autotutela e di sgravio, è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio, hanno fatto istanza di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta procedura di autotutela/sgravio, chiedendo la compensazione delle spese di lite. In tale istanza si è dato atto che le società ricorrenti hanno adempiuto al debito fiscale come rideterminato in virtù del provvedimento di autotutela. All'odierna udienza pubblica, il procuratore delle società ricorrenti e l'avvocatura erariale hanno insistito, concordemente, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere riguardante il presente giudizio.

Motivi della decisione

Le parti, di comune accordo, hanno dichiarato di non avere più pretese contrapposte in atto in relazione all'oggetto della presente controversia. All'istanza congiunta di definizione, sono stati allegati l'Accordo definitorio" ed i consequenziali provvedimenti di sgravio, attraverso nota di deposito telematico, ex art. 372 c.p.c..

In considerazione di tale concorde istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, comprovata dalla documentazione versata in atti, la materia oggetto della presente controversia deve essere dichiarata cessata.

Ed invero, il processo tributario si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1.

In tal caso, la "cessazione della materia del contendere" situazione processuale con la quale, in linea generale, si intende far riferimento a quel fenomeno in base al quale fatti influenti sul diritto sostanziale producono effetti sull'interesse delle parti alla prosecuzione del processo, facendolo venire meno – è stata determinata dai provvedimenti di sgravio indicati in narrativa, riferiti al provvedimento di autotutela dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2017, con cui è stato rideterminato il debito fiscale di cui alla presente controversia, successivamente soddisfatto – come è pacifico tra le parti – dalle società ricorrenti.

In considerazione della comune volontà delle parti di estinguere la controversia con compensazione delle spese del presente giudizio, esse si dichiarano interamente compensate.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa interamente le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2022

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