Cassazione, sentenza n. 32312 del 02/11/2022
Sentenza n. 32312 del 02/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32312
- Data
- 02/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società domandava la revocazione dell’ordinanza che aveva giudicato tardiva l’eccezione sull’assenza della firma autografa nella delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, sostenendo di aver contestato la delega già in primo grado. La Cassazione distingue però la richiesta iniziale di produzione del documento dalla specifica censura sulla firma, formulata soltanto in appello, ed esclude qualsiasi errore percettivo decisivo nella precedente pronuncia. Precisa inoltre che l’Amministrazione può produrre la delega anche in secondo grado quando la contestazione sia stata ritualmente proposta; il ricorso è dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
1. La società A. C. Spa ricorre per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 05580/2021, relativa al giudizio R.G. n. 30928/2019 e depositata in data 1 marzo 2021, con cui, in accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle entrate, è stata ritenuta "tardiva" l'eccezione di illegittimità della delega sottoscritta meccanicamente e non con firma autografa, in quanto sollevata per la prima volta in appello, con cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n. 2697/4/2018 del 13 giugno 2018, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2010, emesso nei confronti della A. C. Spa 1. La difesa della ricorrente deduce che i giudici dell'ordinanza di cui si chiede la revocazione sarebbero incorsi in una svista percettiva, ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), delle risultanze documentali, che, se rettamente percepite, avrebbero portato a ritenere tempestivamente proposta, già in primo grado, l'eccezione di mancata allegazione della delega di firma senza pronunciarne l'illegittimità per novità della questione. Evidenzia di avere puntualmente e tempestivamente eccepito nel corso del primo grado di giudizio, a più riprese, che l'Ufficio della Direzione provinciale di Monza-Brianza non avesse depositato la delega di firma; sul punto deduce: 1) di aver "segnalato" alle pagine 5 e 6 del controricorso in Cassazione (all. n. 3) che "l'Ufficio si è costituito in giudizio depositando le proprie controdeduzioni (…) senza peraltro depositare la delega di firma la cui esibizione era stata richiesta dall'esponente con il primo motivo di ricorso" (n.d.r., enfasi aggiunta); 2) che a pagina 6 del controricorso, aveva evidenziato che in data 23 settembre 2016, in vista dell'udienza di primo grado di discussione nel merito, aveva depositato memorie illustrative "con cui ha insistito in via preliminare per l'annullamento dell'atto impugnato, non avendo l'Ufficio consentito la verifica della validità della delega di firma, visto che la stessa non era stata nè allegata alle controdeduzioni nè prodotta con separata nota di deposito documenti" (n.d.r., enfasi aggiunta; v. pag. 6 del controricorso in Cassazione, all. n. 3; nonchè la relativa nota n. 6); 3) che tale circostanza era stata poi ulteriormente ribadita nella parte "in diritto" del controricorso in cassazione, alle pagine 19-20 di tale atto. Ove è detto che "La documentazione relativa alla delega di firma non è stata infatti prodotta in primo grado, come asserisce l'Agenzia delle Entrate. Del resto, la delega non risulta nè tra gli allegati depositati con le controdeduzioni (si veda al riguardo pagina 23 delle controdeduzioni stesse dove tra gli allegati sono indicati solo la copia del processo verbale di contestazione e la nota spese (per completezza, il controricorso riporta in nota n. 11 la trascrizione integrale della parte delle controdeduzioni in primo grado relativa agli allegati dell'atto; n.d.r.)) nè oggetto di una diversa nota di deposito (si veda estratto dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, all. 2 del presente controricorso)".
1.1. La difesa della ricorrente chiede, pertanto, di dichiararsi ammissibile il ricorso in revocazione e, per l'effetto, accogliersi il ricorso originario della società contribuente sull'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per invalidità della delega di firma/funzioni del funzionario incaricato.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Mette conto, in primo luogo, di riprodurre la motivazione resa dall'impugnata ordinanza.
Tale ordinanza, dopo aver dato atto che, con il primo motivo di impugnazione, l'Agenzia delle entrate denunciava la nullità della sentenza per non aver la CTR dichiarato la novità dell'eccezione, formulata per la prima volta in appello, relativa alla illegittimità della delega di firma poichè sottoscritta col sistema meccanografico anzichè con forma autografa, e dopo aver rilevato che la novità di una domanda formulata nel corso del giudizio è sempre rilevabile anche d'ufficio, ha ritenuto che: a) "sia il ricorrente che il controricorrente (entrambi nel riportare il testo della sentenza della Commissione tributaria provinciale laddove questa afferma che l'ufficio ha depositato in ogni caso in giudizio l'atto di conferimento della delega) sono concordi nel senso che la delega in questione sia stata depositata già in primo grado (n.d.r., sottolineatura aggiunta) mentre la commissione tributaria regionale ha afferma sì che la delega è stata depositata dall'ufficio unitamente all'appello incidentale, ma senza anche precisare che tale deposito sia avvenuto per la prima volta in appello, cosicchè l'affermazione della Commissione tributaria regionale è compatibile con quanto sopra riportato concordemente dalle parti"; b) "nel giudizio di primo grado non risulta eccepita l'assenza o la tardività del deposito della delega (n.d.r., sottolineatura aggiunta) infatti il controricorrente riporta sì nel rispetto del principio di autosufficienza la parte del suo ricorso in primo grado laddove si chiede l'esibizione della delega spiegando che tale richiesta si giustifica perchè la delega è valida solo se rispetti precisi e determinati requisiti ma non viene anche riportato una parte dello stesso ricorso o di una memoria prodotta in primo grado in cui vi sia una doglianza relativa all'assenza o alla perdita del deposito della delega, e d'altra parte se la delega fosse stata depositata dall'ufficio con delle controdeduzioni la parte contribuente avrebbe potuto sollevare l'eccezione di legittimità della stessa con una successiva memoria in udienza". Conclusivamente, i giudici dell'ordinanza impugnata hanno ritenuto che "l'eccezione di legittimità della delega, sollevata per la prima volta in appello, risulta tardiva cosicchè la doglianza dell'Agenzia relativa a tale di tardività deve ritenersi fondata e che, dunque, è errata la decisione della Commissione tributaria regionale laddove non ha rilevato la tardività della suddetta doglianza" (n.d.r., sottolineatura aggiunta).
2.2. Mette conto, altresì, di rilevare che l'Agenzia delle entrate, in controricorso, ha riconosciuto che la difesa della società contribuente, aveva eccepito, già in primo grado, con la memoria del 23 settembre 2016, la mancata presenza nel fascicolo processuale della delega di firma (enfasi aggiunta) (v. controricorso, pag. 6, terz'ultimo e quart'ultimo capoverso) rilevando, tuttavia che, solo con la successiva memoria in appello del 12 aprile 2018, aveva eccepito la legittimità della delega di firma per mancanza di firma autografa.
2.3. Che la questione della mancanza di firma autografa alla delega sia stata proposta solo con la memoria di parte contribuente del 12 aprile 2018, è d'altro canto, fatto confermato dalle difese compiute dalla società nel ricorso in revocazione. Alla pagina 5 del ricorso in revocazione, nel trascrivere le difese del primo grado di giudizio, la difesa della società afferma che "L'Ufficio si è costituito in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali ribadiva essenzialmente quanto già sostenuto nell'avviso di accertamento impugnato e nel precedente PVC, senza però depositare la delega di firma/funzioni la cui esibizione era stata richiesta dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso" (enfasi aggiunta) (v. nota 4 di pagina 5 del ricorso in revocazione ove è trascritto un estratto del motivo n. 1 del ricorso introduttivo). Viceversa, alle pagine 9 e 10 del ricorso in revocazione, la difesa della società ricorrente, in primo luogo, dà atto che, con la memoria del 15 marzo 2017, l'Agenzia delle entrate aveva allegato, all'appello incidentale, "la delega di firma/funzioni richiesta dall'esponente sin dal ricorso di primo grado". Precisa, poi, che, con le memorie illustrative dell'11 aprile 2018, aveva contestato nuovamente la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, facendo valere l'illegittimità della delega, in quanto "Dall'analisi effettuata, infatti, è emerso che la delega doveva ritenersi nulla, non presentando alcuna firma autografa, ma la mera indicazione a mezzo stampa del nominativo dell'asserito firmatario, con conseguente nullità dell'avviso di accertamento che su di essa si fondava, in quanto sottoscritto da un funzionario non validamente delegato". Alla nota 8 di pagina 10, trascrive il motivo sulla nullità dell'avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione.
3. A fronte di tali evidenze processuali appare utile ribadire i principi affermati da questa Corte in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.
3.1. E' principio assolutamente pacifico che l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (v. S.U., 30/10/2008, n. 26022); in sostanza, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (Cass., 15/07/2009, n. 16447), restando, così, esclusa dall'ambito della revocazione qualunque erroneità della valutazione di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione.
3.2. Anche una risposta al motivo di doglianza ritenuta insoddisfacente o incompleta è di per sè idonea ad escludere un errore revocatorio, costituendo un normale effetto del sistema che la decisione giudiziale, la quale – come nel caso – dimostri di avere percepito i motivi di doglianza per averne illustrato il contenuto, possa risultare insoddisfacente per una delle due parti litiganti. E' perciò indispensabile, per non snaturare l'ambito del rimedio revocatorio e non trasformarlo in un inammissibile "terzo" grado di merito, che l'errore revocatorio cada su di un fatto materiale che, quando oggetto della revocazione siano i provvedimenti della Corte di cassazione, riguardi un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti.
3.3 Si è, dunque, consolidato il principio (v. S.U. 27/11/2019, n. 31032) che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. L'errore in questione, quindi, presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (v. Cass., 11/01/2018, n. 442; Cass., 29/10/2010, n. 22171).
4. Calando tali principi nella fattispecie in esame non pare affatto che i giudici dell'impugnata ordinanza siano incorsi un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, in quanto l'eccezione ritenuta nuova è quella relativa alla mancanza di firma autografa alla delega, che, per ammissione della stessa ricorrente, è stata dedotta con la memoria dell'11 aprile 2018, successiva alla costituzione dell'appellante incidentale. Non v'è, dunque, una diversa rappresentazione dello stesso fatto tra la sentenza e gli atti di causa, realizzante un errore revocatorio, avendo l'ordinanza impugnata pronunciato sulla questione controversa, oggetto del primo motivo di ricorso in cassazione dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR che, non considerando la novità della questione, aveva ritenuto "(…) illegittima la delega prodotta in giudizio con cui il direttore provinciale delegava alla sottoscrizione degli atti impositivi propri funzionari mediante firma automatizzata a mezzo stampa e, quindi, in assenza di firma autografa".
4.1. Nè, rispetto a tale decisione, può considerarsi errore revocatorio, decisivo per il giudizio, la circostanza che con l'ordinanza impugnata si sia considerato che le parti concordavano sul fatto che la delega in questione fosse stata depositata in primo grado; ed infatti, la pronuncia di novità dell'eccezione non ha riguardato la mancata produzione della delega, bensì quella della mancanza di firma scritta, con conseguente irrilevanza della questione proposta in punto di mancata produzione della delega nel giudizio di primo grado.
4.2. Peraltro, è principio assolutamente pacifico che quando il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni; nulla osta, dunque, di fronte ad eccezione ritualmente proposta in primo grado, di produrre, anche in sede di appello, la relativa delega (Cass., 17/07/2019, n. 19190).
5. Per il principio della soccombenza le spese di giudizio si pongono a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 3.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2022
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