Cassazione, sentenza n. 32141 del 31/10/2022
Sentenza n. 32141 del 31/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32141
- Data
- 31/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento IRPEG e IRAP aveva disconosciuto costi per prestazioni medico-chirurgiche ritenuti non documentati; dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione. La Cassazione ha rilevato che il giudice regionale non aveva spiegato perché la documentazione contabile e contrattuale richiamata nei processi verbali fosse inidonea a provare effettività e competenza dei costi, soffermandosi invece su documenti ipoteticamente necessari. Ravvisata una motivazione apparente, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte tributaria di secondo grado per gli accertamenti di fatto.
Testo della pronuncia
1. Il Centro clinico diagnostico "G.B.M." Srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, di cui all'epigrafe, che ha accolto l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto dallo stesso contribuente contro l'avviso d'accertamento in materia di Irpeg ed Irap di cui all'anno d'imposta 2003, che, per quanto qui interessa, aveva disconosciuto costi non documentati, relativi ai compensi dovuti per le prestazioni professionali medico-chirurgiche eseguite da alcuni professionisti ed ai compensi ulteriori dovuti alla European Neurosurgical Institute Srl , la cui equipe visitava ed interveniva chirurgicamente presso lo stesso centro diagnostico.
L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che, con riferimento alla circostanza che le prestazioni in questione siano state eseguite nel mese di dicembre 2003, la CTR avrebbe "disconosciuto il principio di non contestazione" ed avrebbe "ignorato la valenza probatoria degli elementi posti a fondamento dell'oggetto del giudizio, univocamente determinanti il rigetto dell'appello".
2. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per " violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".
A prescindere dalla sua rubricazione, il corpo del motivo evidenzia univocamente come il ricorrente denunzi nella sostanza la pretesa mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata, poichè essa non darebbe nessuna contezza delle circostanze fattuali relative al titolo contrattuale, alla collocazione temporale ed alle circostanze che avrebbero giustificato il mancato pagamento, da parte della contribuente, del compenso relativo alle prestazioni in esame nello stesso anno oggetto dell'accertamento.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente censura la sentenza impugnata per " violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5" e per la "connessa violazione dell'art. 2700 c.c.".
Lamenta il contribuente che il giudice d'appello sarebbe " approdato a un'esegesi oggettivamente erronea del quadro probatorio", in particolare con riferimento alle dichiarazioni del contribuente ed alle risultanze dei processi verbali di constatazione, aventi efficacia probatoria privilegiata, dai quali sarebbe emerso che la società verificata aveva prodotto documentazione relativa ai costi in questione, in base alla quale gli stessi verificatori avevano rilevato la sussistenza dei costi in questione e la loro imputabilità all'anno di competenza 2003.
4. I tre motivi vanno trattati congiuntamente, per la loro connessione. Essi sono ammissibili, atteso che il ricorso contiene specifici riferimenti ai processi verbali ed ai loro allegati (ed alla loro menzione processuale nello stesso appello erariale), riportandone stralci (pagg. 4 s., 7 e 10 del ricorso), dai quali si evince che (come conferma il controricorso, a pag. 5) vi era stata una produzione documentale della contribuente in sede di verifica, relativa a documenti contabili e contrattuali pertinenti le operazioni della cui rilevanza si discute.
Tanto premesso, deve darsi atto che la sentenza impugnata, nell'affermare che non risulta documentazione "specifica" sull'"effettività e competenza dei costi in questione", non dà contezza dell'esame effettivo della documentazione menzionata nei riportati processi verbali di constatazione (e comunque quanto meno di questi ultimi); nè delle ragioni per le quali tali elementi istruttori non sarebbero "specifici" al fine di dimostrare l'effettività e la competenza fiscale dei costi in questione. Competenza che, peraltro, la stessa controricorrente (pag. 5 s. controricorso) ammette debba collocarsi nel 2003, anno d'imposta accertato, pur contestando l'effettività del componente negativo. Invero, la motivazione della sentenza impugnata, piuttosto che argomentare sulle ragioni per le quali non sarebbe "specifica" la documentazione in questione, si sofferma nel dettaglio su quello che, a dire della Commissione, il contribuente avrebbe dovuto produrre per provare il componente del reddito in questione ("dettagliato elenco", "prospetto di raccordo"), argomentando quindi su dati istruttori ipotetici, ma non su quelli reali sub iudice.
Sussiste pertanto il vizio radicale della motivazione denunciato dal ricorrente, in quanto "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione." (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; conforme, ex multis, Cass12/10/2017, n. 23940).
In particolare, "La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6" (Cass. 30/06/2020, n. 13248 del).
Pertanto, "In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci tra Spa rire il percorso argomentativo seguito." (Cass. 14/02/2020, n. 3819).
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa (cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018,n. 32980).
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo per i relativi accertamenti in fatto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia- sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria, il 31 ottobre 2022
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