Cassazione, sentenza n. 32149 del 31/10/2022
Sentenza n. 32149 del 31/10/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32149
- Data
- 31/10/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti avevano acquistato fondi agricoli con le agevolazioni per il compendio unico, concedendone poi una parte in godimento stagionale per colture intercalari; la CTR aveva ritenuto integrata la decadenza per cessazione della conduzione diretta. La Cassazione conferma che la disciplina agevolativa, di stretta interpretazione, attribuisce rilievo al fatto oggettivo dell’interruzione della coltivazione diretta, indipendentemente dalle ragioni organizzative o produttive addotte dall’acquirente. Dichiarata generica anche la censura sull’omessa pronuncia relativa alla notificazione degli atti, la Corte rigetta integralmente il ricorso.
Testo della pronuncia
I contribuenti hanno acquistato fondi agricoli usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico da coltivare per dieci anni, previste dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7. L'Agenzia delle Entrate ha notificato loro separati avvisi di liquidazione, con i quali ha proceduto alla parziale revoca dell'agevolazione poichè essi avevano concesso in affitto parte del fondo (godimento stagionale per coltivazione ortaggi), avvisi che i contribuenti hanno opposto. Il ricorso è stato accolto in primo grado. l'Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto osservando che anche nel caso di contratto di affitto a intercalare viene meno il requisito – necessario per fruire della agevolazione – della coltivazione per almeno dieci anni del fondo, poichè l'acquirente ne perde il possesso. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate, non costituita nei termini, ha presentato istanza per l'ammissione alla eventuale discussione orale. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto. I contribuenti hanno depositato memoria. Fissato all'udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1 e art. 7, comma 2; del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, comma 4-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, e della L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5-bis, commi 1 e 2, avendo la Commissione tributaria regionale, erroneamente, ritenuto che la concessione in godimento stagionale a terzi di una porzione dei fondi acquistati con i benefici previsti per l'imprenditore agricolo in tema di imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, costituisse motivo decadenza dai benefici suddetti. I ricorrenti deducono che nel loro caso non si è di fronte a una dismissione del possesso quanto piuttosto ad una particolare modalità di sfruttamento agricolo del fondo e cioè la diversificazione temporanea delle colture in fondi destinati alla produzione di cereali. Osservano che l'affitto ad intercalare non è modalità attraverso la quale l'attuale imprenditore si astiene dallo sfruttamento del fondo, quanto piuttosto il modo corretto di realizzare lo sfruttamento o meglio una fase dell'attività produttiva, perchè il compendio fondiario destinato alla produzione di cereali deve essere coltivato secondo un criterio rotativo e quindi alla coltivazione deve seguire un periodo di riposo, il cosiddetto maggese; è necessario pertanto praticare delle colture atte a rigenerare il terreno e pertanto l'imprenditore non può fare altro che far coltivare – per un periodo – il fondo ad altri che si occupano professionalmente di colture diverse.
Il motivo è infondato.
La dizione letterale del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis (introdotto dalla Legge di Conversione n. 25 del 2010, art. 1, comma 1), nel prevedere quale causa di decadenza la cessazione della conduzione diretta dei terreni, non consente letture alternative a quella applicata dal giudice d'appello. Si tratta di una norma che prevede una agevolazione tributaria e pertanto, di stretta interpretazione; ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene.
In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte la quale ha precisato che "in materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie 8 mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11, esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c." (Cass. n. 6688 del 21/03/2014).
Ed ancora, più specificamente, con riferimento alle scelte imprenditoriali, quale è quella evidenziata nel caso di specie, di non attrezzarsi per condurre in proprio il fondo anche per la necessaria rotazione, questa Corte ha affermato che "opera la decadenza dal beneficio fiscale previsto per il caso di acquisto della piccola proprietà contadina, se, nei cinque anni successivi, il fondo non viene coltivato, anche quando ciò dipende dall'esecuzione di opere prodromiche e funzionali all'esercizio dell'agricoltura, che non siano riconducibili a quelle indicate dalla L. n. 53 del 1956, art. 3, trattandosi di attività che rispondono a scelte imprenditoriali e organizzative dell'acquirente e che, dunque, non possono ritenersi non imputabili allo stesso" (Cass. n. 3199 del 09/02/2018; si veda Cass. n. 22290 del 15/07/2022).
A questo orientamento il Collegio intende dare continuità, posto che nel momento in cui l'imprenditore chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sulla eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto impositivo. La parte deduce che sussiste un vizio di notifica, da essa rilevato, poichè non risulta depositata nè allegata la ricevuta di ricezione dell'atto.
Il motivo è inammissibile per la sua genericità, posto che non viene trascritta nè adeguatamente riassunta la doglianza originaria, in termini tali da consentire il controllo sulla effettiva omissione da parte del giudice d'appello, e non piuttosto di una pronuncia implicita di rigetto, fondata sul consolidato principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. da parte della Commissione tributaria regionale, (Cass. 11043/2018; 654/2014; 17251/2013Cass. 17198/2017).
Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di irregolare costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2022
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