Cassazione, sentenza n. 32659 del 7/11/2022
Sentenza n. 32659 del 07/11/2022
Era contestata l’ICI applicata a un terreno compreso in una lottizzazione dopo la cessione integrale della cubatura; la commissione regionale aveva riformato il primo grado, reputando immutata la natura edificabile dell’area e la soggettività passiva della proprietaria. La Cassazione ha affermato che il fondo di origine, una volta distaccato e trasferito il diritto edificatorio, non è imponibile come area edificabile, poiché la cessione produce direttamente il trasferimento di un autonomo diritto patrimoniale. Accolto il ricorso, la Corte ha cassato la decisione e accolto nel merito il ricorso introduttivo, con compensazione delle spese.
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