Cassazione, sentenza n. 32458 del 03/11/2022
Sentenza n. 32458 del 03/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32458
- Data
- 03/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente aveva impugnato due intimazioni di pagamento e una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, ottenendone l’annullamento, poi confermato in appello, per vizi formali, notificatori e prescrizionali. La Cassazione ha rilevato che intimazioni e comunicazione preventiva sono atti a contenuto vincolato per i quali non è richiesta la sottoscrizione del funzionario, oltre a censurare l’omesso esame di fatti decisivi e di specifici motivi d’appello. Accolti quasi tutti i motivi principali e incidentali, compreso quello sul contrasto tra motivazione e dispositivo, ha cassato con rinvio per un nuovo giudizio.
Testo della pronuncia
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate ed al concessionario per la riscossione Equitalia Nord Spa A.A. adìva la Commissione tributaria provinciale di Treviso, chiedendo l'annullamento dei seguenti atti: a) intimazione di pagamento n. (—), notificata in data 19 aprile 2013, dell'importo di Euro 1.019.068,59 (di cui Euro 685.685,94 per importi iscritti a ruolo e non saldati, oltre Euro 32.190,95 per compensi di riscossione ed Euro 301.191,70 per interessi di mora); b) intimazione di pagamento n. (—), notificata in data 19 aprile 2013, per l'importo di Euro 3.585,85 (di cui Euro 2.839,88 per importi iscritti a ruolo e non saldati, Euro 295,59 per compensi di riscossione, Euro 450,38 per interessi di mora); c) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. (—), notificata in data 2 maggio 2013.
Eccepiva, in particolare, la ricorrente i seguenti vizi degli atti impugnati: i) mancata sottoscrizione; mancata allegazione delle prodromiche cartelle esattoriali; iii) carenza di motivazione; iv) mancata indicazione dell'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale proporre opposizione; v) inesistenza della notificazione delle intimazioni di pagamento e delle cartelle di pagamento presupposte; vi) decadenza dell'azione di riscossione; vii) prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva in giudizio l'Equitalia Nord Spa la quale eccepiva, in via pregiudiziale, la tardività delle censure relative alle cartelle di pagamento, nonchè la carenza di legittimazione passiva in ordine all'asserita decadenza dall'azione di riscossione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25, e contestando, comunque, la fondatezza delle doglianze proposte dalla contribuente.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Treviso la quale eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva nonchè l'inammissibilità del ricorso per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con sentenza n. 125/03/2013, depositata il 23 dicembre 2013, accoglieva il ricorso, compensando le spese.
2. Interposto gravame sia dalla Equitalia Nord Spa che dall'Agenzia delle entrate la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 766/01/2015, pronunciata il 23 aprile 2015 e depositata in segreteria il 4 maggio 2015, rigettava gli appelli e confermava la sentenza impugnata.
3. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Equitalia Nord Spa , sulla base di dieci motivi.
Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle entrate, che ha proposto ricorso incidentale sulla base di sette motivi.
Non si è costituita in giudizio la contribuente A.A..
4. All'udienza pubblica del 7 luglio 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione, ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 bis, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso l'Equitalia Nord Spa eccepisce contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto nella sentenza impugnata si afferma che negli atti impugnati mancherebbe l'indicazione della qualifica del soggetto che ha firmato gli atti stessi, mentre tale indicazione era effettivamente contenuta nel senso che tali soggetti erano qualificati responsabili della procedura (B.B. per le intimazioni di pagamento e C.C. per la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria).
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, e dell'art. 3 del Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate del 28 giugno 1999, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non essere necessaria la sottoscrizione degli atti impugnati, trattandosi di atti a contenuto vincolato come previsto per legge.
Con il terzo motivo di ricorso l'Equitalia Nord Spa eccepisce violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto le intimazioni impugnate avevano, come detto, contenuto vincolato e, come tali, non sarebbero state annullabili per violazione di norme sul procedimento o sulla forma.
Con il quarto motivo di ricorso la concessionaria per la riscossione deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), posto che, con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non è previsto alcun obbligo di indicazione e di sottoscrizione dell'atto.
Con il quinto motivo di ricorso l'Equitalia Nord Spa deduce l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non essersi la C.T.R. pronunciata sul motivo di appello riguardante la validità della notificazione degli atti impugnati.
Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere, la C.T.R., preso in considerazione l'eccezione di tardività della censura, sollevata dalla difesa della contribuente, con riferimento alla dedotta inesistenza della notificazione degli atti impugnati nei confronti di familiari asseritamente non conviventi con la sig.ra A.A..
Con il settimo motivo di ricorso la Equitalia Nord denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), dello stesso codice, per avere la C.T.R. ritenuto l'irregolarità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, in quanto effettuata nei confronti di familiari non conviventi con la contribuente, mentre la contribuente aveva eccepito soltanto l'invalidità della notificazione delle intimazioni di pagamento, e non anche delle prodromiche cartelle esattoriali.
Con l'ottavo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la C.T.R. affermato che la cartella di pagamento (atto presupposto) n. 11320060029276416000 sarebbe stata notificata a familiare non convivente, mentre la stessa era stata notificata a mani proprie della sig.ra A.A..
Con il nono motivo di ricorso l'Equitalia Nord Spa deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1073, art. 26, e del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, in quanto la cartella di pagamento n. (—) era stata notificata a mani proprie della contribuente, mentre la cartella di pagamento n. (—) era stata notificata a familiare convivente qualificatosi suocero della stessa.
Con il decimo motivo di ricorso la concessionaria per la riscossione eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la C.T.R. ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948, num. 4), c.c., e per non avere considerato, invece, il disposto dell'art. 2953 c.c., applicabile anche nell'ipotesi di cartelle di pagamento non impugnate.
6. Orbene, così riassunti i motivi di ricorso principale, osserva la Corte quanto segue.
6.1. Il primo motivo è fondato.
Invero, la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, per avere la C.T.R. affermato che negli atti impugnati mancava la qualificazione del soggetto che ha firmato, e che tale informazione non era stata fornita negli scritti difensivi.
Orbene, va precisato che il vizio in questione, più che come contraddittorietà della motivazione, è qualificabile come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e che ha formato oggetto di discussione tra le parti, secondo quanto previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
In effetti, i giudici d'appello non hanno minimamente esaminato la circostanza che sia nelle intimazioni di pagamento che nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era indicata la qualificazione di B.B. (per le intimazioni di pagamento) e C.C. (per la comunicazione preventiva) come responsabili della procedura. Trattasi di circostanza di fatto rilevante ai fini del giudizio, che la C.T.R. avrebbe dovuto prendere in considerazione, ragion per cui, sotto questo aspetto, la sentenza impugnata deve essere cassata.
6.2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Con i suddetti motivi si censura, sotto varie forme, la sentenza impugnata, per avere confermato l'annullamento delle intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva impugnate, per la mancata indicazione della qualificazione dei soggetti che hanno firmato gli atti suddetti.
I motivi sono fondati. Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, prevede, per le intimazioni di pagamento, l'adozione di un modello ministeriale, e quindi trattasi di atto a contenuto vincolato, per il quale non è prevista la sottoscrizione del funzionario responsabile. Ugualmente dicasi per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis.
Ne consegue, pertanto, che erra la C.T.R. nel ritenere invalidi gli atti in questione, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che peraltro riguarda le cartelle di pagamento (e quindi non le intimazioni e le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria), per le quali l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento sussiste solo se riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, conv. dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto la sanzione della nullità della cartella solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza del 22 luglio 2009, n. 58 (Cass. 29 agosto 2018, n. 21290).
6.3. Anche il quinto ed il sesto motivo di ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono da considerare fondati.
Sul punto, va innanzitutto rilevato che i motivi in questione sono formulati con riferimento all'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
In realtà, la ricorrente censura essenzialmente l'omessa pronuncia su specifici motivi di appello, riguardanti la regolarità della notificazione degli atti impugnati (in quanto effettuata a mani di familiari conviventi), e la tardività, nel giudizio di primo grado, della censura riguardante l'invalidità/inesistenza di tale notificazione, sollevata dalla contribuente, in quanto effettuata non già mediante motivi aggiunti D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, bensì mediante una semplice memoria scritta predisposta per l'udienza dinanzi alla C.T.P. del 9 dicembre 2013. I motivi in questione, quindi, in base al loro contenuto ed alla loro effettiva formulazione, denunciano una violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), e come tali devono essere riqualificati, in applicazione del principio secondo il quale "l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunziato" (Cass. 10 settembre 2020, n. 18770; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036).
Orbene, così riqualificati i motivi in oggetto, va rilevato che, come già detto, il concessionario per la riscossione aveva formulato due specifici motivi di appello: il primo, con il quale si deduceva che le intimazioni di pagamento erano state notificate a familiare convivente, e la comunicazione preventiva a mani proprie della contribuente; il secondo, che la censura proposta in primo grado in merito all'asserita invalidità della notificazione degli atti in questione era stata formulata tardivamente.
Ora, va osservato che la C.T.P. di Treviso aveva annullato gli atti impugnati in quanto notificati a familiari non conviventi; su tale questione il concessionario per la riscossione aveva formulato specifico motivo di appello, evidenziando che le intimazioni di pagamento erano state invece notificate a familiari conviventi, e che la comunicazione preventiva era stata notificata a mani proprie della contribuente, ma tali circostanze non sono state minimamente prese in considerazione della C.T.R., la quale ha omesso anche si pronunciarsi sulla questione relativa alla eccepita tardività dell'eccezione di invalidità della notificazione, che in primo grado non è stata sollevata con il ricorso introduttivo, bensì soltanto con memoria aggiuntiva, e come tale è inammissibile. Infatti, la contribuente ha svolto tale doglianza soltanto all'udienza di trattazione tenutasi il 9 dicembre 2013, nel mentre avrebbe dovuto formulare dei motivi aggiunti D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, da notificarsi nel termine di sessanta giorni dalla produzione documentale da parte dell'agente della riscossione, avvenuta in data 1 agosto 2013.
Sussiste quindi il vizio di omessa pronuncia denunciato con i motivi in questione.
6.4. Il settimo motivo è anch'esso fondato.
Dalla sentenza impugnata si evince che la contribuente, in primo grado, aveva ampliato i motivi di ricorso, "con memoria successiva, in vista dell'udienza di discussione", eccependo l'invalidità della notificazione degli atti impugnati, che non sarebbe avvenuta presso la sua abitazione e non a mani di familiare convivente.
Nella sentenza impugnata, invece, si afferma che le cartelle di pagamento (e quindi atti diversi, e cioè gli atti presupposti non impugnati) furono irregolarmente notificate a familiari non conviventi. I giudici d'appello sono quindi in in un vizio di ultrapetizione, avendo esaminato la regolarità della notificazione di atti (le cartelle di pagamento) non impugnati.
6.5. L'ottavo motivo di ricorso è inammissibile.
La ricorrente, infatti, denuncia l'omessa, carente ed illogica motivazione della sentenza impugnata, per avere affermato che la cartella di pagamento n. (—) sarebbe stata notificata in data 2 dicembre 2006 a familiare non convivente della A.A., mentre era stata notificata a mani proprie della suddetta contribuente.
Il motivo è da considerare inammissibile, in quanto formulato secondo il modello di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, previgente n. 5, e non secondo lo schema attuale, non essendo stato indicato un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti che non sarebbe stato preso in considerazione.
6.6. Il nono motivo è fondato.
La C.T.R., nella sentenza impugnata, afferma che "le cartelle di pagamento furono irregolarmente notificata a familiari non conviventi con la contribuente".
In realtà, la cartella di pagamento n. (—) è stata consegnata a mani proprie della contribuente, mentre la cartella di pagamento n. (—)000 a familiare convivente, qualificatosi suocero della sig.ra A.A..
Ne consegue che le notificazioni in questione rispettano pienamente il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prevede la possibilità, per il concessionario per la riscossione, di notificare direttamente la cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Peraltro, l'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale attesta avvenuti in sua presenza (Cass. 8 novembre 2013, n. 25128; Cass. 27 maggio 2011, n. 11708).
Conseguentemente, in assenza di querela di falso, nel caso di specie le notificazioni appaiono pienamente regolari, essendo entrambe avvenute presso il domicilio della A.A., e l'una avvenuta a mani proprie della contribuente, l'altra a mani di un familiare che l'ufficiale postale ha accertato, nell'àmbito dei suoi poteri d'indagine, essere convivente con la stessa contribuente, di talchè solo proponendo querela di falso quest'ultima avrebbe potuto contestare tale attestazione dell'agente.
6.7. Fondato è, infine, anche il decimo motivo.
La sentenza impugnata ha ritenuto, con riferimento ai tributi di cui alle intimazioni di pagamento ed alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnate, che essi si prescrivessero in cinque anni, trattandosi di prestazioni da effettuarsi periodicamente ex art. 2948 c.c., n. 4), e che quindi, in ogni caso, per i tributi in questione sarebbe maturata la prescrizione, in quanto il termine decennale si applicherebbe soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato.
In realtà, indipendente dalla questione relativa all'applicazione, agli atti tributari non impugnati, dell'art. 2953 c.c., trattandosi, nel caso di specie, di tributi erariali (imposte dirette), essi si prescrivono comunque nel termine di dieci anni (cfr., da ultimo, Cass. 26 giugno 2020, n. 12740; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33266), ragion per cui, tenendo conto della preventiva regolare notifica delle cartelle di pagamento (2006), al momento della notificazione delle intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (2013) i tributi in questione non erano comunque prescritti.
7. Venendo invece ad esaminare il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, con il primo motivo di ricorso l'ente impositore eccepisce la nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell'art. 91 c.p.c., in tema di spese di giustizia, per avere, la C.T.R., accolto nel dispositivo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate (confermando la sentenza di primo grado, che nulla disponeva nei confronti dell'Agenzia), e, nella motivazione, accolto invece l'eccezione di prescrizione, il che incideva inevitabilmente sulla posizione sostanziale dell'Ente, rendendo quindi ingiustificata anche la condanna alle spese dell'Agenzia.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., il termine di prescrizione da applicare era comunque quello decennale, e, trattandosi di imposte afferenti all'anno 1999, era stato comunque interrotto dalla notificazione delle cartelle di pagamento, avvenuta nel 2006.
Con il terzo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate contesta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ossia che le cartelle di pagamento derivavano da un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza non impugnata.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per non avere, la C.T.R., dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione svolta dalla contribuente contro le cartelle di pagamento presupposte, che non erano state impugnate.
Con il quinto motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto, nel caso di specie, l'Ufficio non era incorso in alcuna decadenza, dal momento che l'avviso di accertamento era stato notificato tempestivamente.
Con il sesto motivo di ricorso l'ente impositore eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 2699 c.c. e ss., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere, la C.T.R., affermato che le cartelle di pagamento erano state irregolarmente notificate a familiari non conviventi della contribuente, nel mentre una di tali cartelle era stata notificata direttamente alla A.A., e l'altra al suocero della stessa.
Con il settimo motivo di ricorso, infine, l'Agenzia delle entrate eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24, nonchè degli artt. 156-157 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice, in quanto l'invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento era stata proposta tardivamente, non già con il ricorso introduttivo in primo grado ma con memoria successiva, senza che peraltro sussistessero le condizioni previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24.
8. Così riassunti i motivi di ricorso incidentale, osserva la Corte quanto segue.
8.1. Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata contiene, nel dispositivo, l'affermazione della sussistenza del difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, mentre in sede di motivazione dichiara la prescrizione dei crediti tributari, il che finisce per incidere sulla posizione sostanziale dell'ente impositore, affermandone, quindi, implicitamente la legittimazione passiva.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo, che determina la nullità della sentenza, ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass. 5 maggio 2021, n. 11794; Cass. 17 giugno 2020, n. 11718; Cass., S.U., 27 gennaio 2020, n. 1718).
Nel caso di specie, il contrasto evidenziato in precedenza rende del tutto inidonea la sentenza impugnata a far conoscere i termini esatti della decisione, perchè, come già detto, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia, di per sè risolutiva, va tuttavia in insanabile contrasto con l'affermazione (contenuta nella motivazione) di intervenuta prescrizione del credito, che, incidendo sulla posizione sostanziale dell'Agenzia, presuppone invece la sussistenza della legittimazione passiva di quest'ultima.
8.2. Anche il secondo motivo è fondato.
L'Agenzia delle Entrate contesta il capo della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti tributari di cui agli atti impugnati (intimazioni di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), dovendosi ritenere applicabile non già la prescrizione quinquennale, come ritenuto dalla C.T.R., bensì la prescrizione decennale.
Orbene, come già evidenziato con riferimento al decimo motivo del ricorso principale, i tributi in questione, per i quali sono stati notificati gli atti impugnati, attengono ad imposte dirette per l'anno 1999, e ad essi si applica la prescrizione decennale, ragion per cui, al momento della notificazione delle cartelle di pagamento (2006 e 2010) e delle intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva (2013), la prescrizione non era ancora maturata.
8.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Invero, i tributi indicati nell'intimazione di pagamento hanno prescrizione decennale per loro natura, non perchè conseguenti ad un avviso di accertamento ovvero a cartelle di pagamento non impugnate, non applicandosi, agli atti di accertamento tributari, il principio del giudicato di cui all'art. 2953 c.c. (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397).
8.4. Il quarto motivo di ricorso è fondato. La C.T.R. ha erroneamente valutato la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, nonostante che queste non fossero state impugnate.
8.5. Il quinto motivo è fondato. Ed invero, con riferimento al termine di prescrizione del tributo, va osservato che gli atti impugnati si fondato su pregresse cartelle di pagamento, che a loro volta si fondano su un avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione. Quest'ultimo, riguardante l'imposta per l'anno 1999, risulta notificato nel 2006, ma non risulta impugnato. Conseguentemente, applicandosi, come detto, la prescrizione decennale, questa non era maturata al momento della notificazione dell'avviso di accertamento, nè, successivamente, momento della notificazione delle cartelle di pagamento, nè, ancora, al momento della notificazione delle intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
8.6. Il sesto motivo è anch'esso fondato.
Ed invero, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 2699 c.c., va osservato che, come già evidenziato in precedenza, dagli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione delle cartelle di pagamento presupposte risulta che queste sono state notificate l'una a mani proprie della A.A., l'altra a familiare dichiaratosi convivente. Tali avvisi fanno fede fino a querela di falso, che non risulta proposta, ragion per cui sussiste la violazione della norma di cui all'art. 2699 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato l'irregolarità delle notificazioni di tali cartelle, senza dare rilievo fidefaciente alle risultanze degli avvisi di ricevimento in questione.
8.7. Il settimo motivo di ricorso è fondato. Invero, la censura relativa alla asserita nullità della notificazione di una cartella di pagamento è stata introdotta dalla ricorrente con semplice memoria illustrativa, e non già con atto contenente motivi aggiunti come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24. Conseguentemente, la C.T.R. non avrebbe potuto prendere in considerazione tale censura.
9. In conclusione, quindi, devono accogliersi il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, nono e decimo motivo del ricorso principale proposto da Equitalia Nord Spa , ed il primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate; vanno invece dichiarati inammissibili l'ottavo motivo del ricorso principale, ed il terzo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e va disposto il rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, nono e decimo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile l'ottavo motivo dello stesso ricorso.
Accoglie altresì il primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il terzo motivo dello stesso ricorso.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2022
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