Cassazione, sentenza n. 32433 del 03/11/2022
Sentenza n. 32433 del 03/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32433
- Data
- 03/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva il rimborso IRPEF sulla base di una dichiarazione rettificativa collegata a quella della società partecipata; nel giudizio di rinvio la CTR aveva riconosciuto il rimborso pronunciandosi soltanto sulla tempestività della rettifica. La Cassazione ha ricordato che, nelle controversie di rimborso, il contribuente deve allegare e provare i presupposti del trattamento richiesto, mentre le contestazioni dell’Ufficio costituiscono mere difese salvo giudicato interno. Poiché l’Agenzia aveva contestato anche la spettanza sostanziale dell’agevolazione, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato per l’esame del merito.
Testo della pronuncia
A.A. propose ricorso avverso il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso dell'IRPEF dell'anno di imposta (—) a seguito di presentazione di dichiarazione in rettifica, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis ritenuta inidonea dall'Ufficio perchè tardiva e non presentata per via telematica.
La Commissione tributaria di prima istanza rigettò il ricorso e la decisione venne confermata, con rigetto dell'appello proposto dal contribuente, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 56/20/10, depositata il 31 maggio 2010, ribadiva la tardività della dichiarazione rettificativa.
Il ricorso proposto avverso la sentenza venne accolto, quanto ai primi cinque motivi, da questa Corte con sentenza n. 19537 del 28 maggio 2014, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito.
Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello proposto dal contribuente e riconosceva il diritto dello stesso al rimborso delle somme di sua spettanza, ordinando all'Ufficio di provvedere al riguardo.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto, affidandosi a due motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, A.A..
Il ricorso è stato avviato alla pubblica udienza ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. n. 176 del 2020, in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso e il controricorrente memoria.
Questa Corte, con ordinanza resa all'esito dell'udienza, ha disposto l'acquisizione dei fascicoli non presenti in atti, indi la causa è stata rimessa per la trattazione in pubblica udienza in prossimità della quale il controricorrente ha depositato ulteriore memoria e il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Dott. Alessandro Pepe, ha depositato, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis cit., le sue conclusioni chiedendo respingersi il ricorso, anche se appare evidente che tale richiesta conclusiva sia frutto di mero refuso, in quanto nell'illustrazione delle conclusioni, il P.G. motiva diffusamente sulla fondatezza del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo -rubricato: violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denunzia che la C.T.R., in sede di rinvio, aveva accolto l'originaria domanda della controparte, motivando unicamente in ordine alla "tardività della dichiarazione integrativa" senza valutare la fondatezza dell'istanza di rimborso (che, secondo la prospettazione difensiva, era stata contestata da essa Agenzia in sede del primo giudizio di appello facendo presente che la dichiarazione rettificativa della Frulin Sas , di cui A.A. era socio, e dalla quale conseguiva la legittimità dell'istanza di rimborso IRPEF per la medesima annualità, non era stata accettata). Aggiunge la ricorrente che questa Corte, con sentenza n. 7625 del 2014, aveva escluso la spettanza della agevolazione cd "Tremonti Bis" su cui erano fondate le dichiarazioni in rettifica.
2.Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe comunque errato nel venir meno alla sua funzione di giudice del merito, essendosi limitato ad annullare il diniego di rimborso e omettendo di esaminare la debenza della pretesa tributaria.
3. Il contribuente, in controricorso e in memoria, contesta tale ricostruzione, evidenziando come, oltre la sentenza citata dall'Agenzia delle entrate, dopo la proposizione del ricorso, siano state emesse da altre Commissioni tributarie regionali, altre pronunce passate in cosa giudicata, sfavorevoli all'Amministrazione, essendosi riconosciuta, in quelle pronunce la spettanza della agevolazione in discorso.
4. In materia, è fermo l'orientamento (Cass. n. 15026 del 02/07/2014; Cass. n. 17239 del 27/06/2019) per cui "in tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno".
Nella specie, peraltro, dall'esame degli atti dei fascicoli d'ufficio dei gradi di merito è agevole rilevare che, sul punto, non sia formato alcun giudicato interno, avendo l'Agenzia delle entrate non solo nel giudizio di secondo grado ma anche nel giudizio di rinvio disposto da questa Corte (v. atto di costituzione in giudizio al ricorso in riassunzione depositato presso la C.T.R. della Lombardia) contestato, nel merito, la spettanza del rimborso, non sussistendo alcuna valida dichiarazione in rettifica da parte della Società (cui sarebbe conseguita la validità della rettifica della dichiarazione da parte del socio accomandatario A.A.).
In particolare, con la costituzione nel giudizio in riassunzione come anche con l'odierno ricorso, l'Agenzia delle entrate ha fatto espresso riferimento alla sentenza n. 7625/2014 del 2.04.2014 con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso di A.A. avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di analoga, a quella in causa, istanza di rimborso per l'annualità 2001, aveva espressamente escluso che la Società avesse diritto all'agevolazione di cui alla L. n. 383 del 2001 (cd. Tremonti bis). D'altra parte, le contrarie sentenze allegate dal contribuente non appaiono influenti ai fini del decidere in quanto relative a diverse annualità e, soprattutto, prive di attestazione di passaggio in cosa giudicata.
Ciò posto, il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate merita accoglimento, con assorbimento del secondo, in quanto la C.T.R., nel pronunciare unicamente sulla tardività della dichiarazione integrativa ha omesso di decidere nel merito della domanda del contribuente come demandatole da questa Corte.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e va disposto il rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perchè proceda al riesame (ivi compresi gli eventuali giudicati formatisi nelle more) e regoli le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2022
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