Cassazione, sentenza n. 32527 del 04/11/2022
Sentenza n. 32527 del 04/11/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 32527
- Data
- 04/11/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La commissione regionale aveva dichiarato tardivo il ricorso contro una comunicazione di iscrizione ipotecaria, mentre il contribuente sosteneva che fosse stata considerata la data impressa sull’atto anziché quella di ricezione. La Cassazione ha stabilito che il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione dell’iscrizione e che grava sul ricorrente indicare e provare quando ne abbia avuto conoscenza; il rilievo officioso della tardività non richiede un previo contraddittorio, trattandosi di questione processuale prevedibile. Mancando tale prova, e non essendo consentita un’impugnazione senza limiti temporali, il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
A.A. propone sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1380/15 depositata il 17.09.2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava l'inammissibilità del ricorso originario per essere stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
La società Equitalia Servizi di Riscossione Spa e l'Agenzia delle Entrate replicano con controricorso.
Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè degli artt. 115 e 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4; per avere il decidente fatto decorrere il termine di sessanta giorni per l'impugnazione della comunicazione dalla data impressa sulla stessa, anzichè dalla data di ricezione.
Sostiene al riguardo di non aver mai indicato la data di notifica della comunicazione e che la Regionale avrebbe fatto decorrere il termine per l'impugnazione dalla data stampigliata sulla comunicazione opposta; mentre la richiesta di rimessione in termini per l'opposizione era stata formulata solo in via cautelativa.
3. La seconda e la terza censura ripropongono la medesima questione sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero come vizio di cui dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per aver il giudicante omesso di esaminare che la data stampigliata sulla comunicazione non era quella di ricezione dell'atto poi impugnato.
4. La quarta censura è incentrata sulla violazione dell'art. 101 c.p.c., comma 2, e del principio del contraddittorio, ex art. 360 c.p.c., n. 4; per avere la Regionale fondato la decisione su questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti.
5. Il quinto motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 19 e 21, nonchè degli artt. 132 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4; per avere i giudici di appello omesso di considerare che la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria non è atto impugnabile ex art. 19 D.Lgs. cit..
6. Il sesto motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 184 bis, del principio della rimessione in termini per errore scusabile e legittimo affidamento nonchè, ancora, violazione dell'art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4; per avere i giudici regionali escluso la rimessione in termine in favore del contribuente ancorchè la comunicazione impugnata non contenesse l'indicazione del termine per impugnare l'atto.
7. Con l'ultimo mezzo si lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè dell'art. 132 c.p.c., per l'omessa pronuncia sul motivo relativo alla omessa notifica delle cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria.
8. I primi tre motivi ed il quinto – in quanto osmotici – possono essere congiuntamente esaminati.
8.1 Essi sono destituiti di fondamento.
Per gli atti amministrativi di imposizione tributaria, la legge processuale stabilisce che: "il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, n. 1), ed ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, unitamente al ricorso ed ai documenti previsti dal comma 1, il ricorrente è tenuto a depositare il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia". Tale previsione non è sanzionata in ipotesi di inosservanza, tanto che il successivo art. 32 del D.Lgs. citato, stabilisce che la nuova documentazione probatoria possa essere depositata sino a venti giorni prima della data fissata per la trattazione. La notificazione dell'atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell'atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestività dell'impugnazione, la definitività dello stesso (sulla funzione della notificazione dell'atto impositivo come provocatio ad opponendum v. Cass. n. 3294 del 1994; Cass. n. 17762 del 2002 e Cass. n. 15554 del 2009).
Rilevato che la legge collega la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, può concludersi che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione (Cass. n. 4760 del 2009). Ai fini del giudizio di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, il ricorrente è tenuto ad indicare il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio.
Solo in ipotesi di notifica nulla, il termine di notifica del ricorso non decorre dalla data della notifica nulla, ma dalla data in cui risulti che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto dell'atto impugnato, mentre, in tal caso, l'onere della prova della data in cui il contribuente ha avuto tale effettiva conoscenza grava sull'Amministrazione che eccepisca la tardività del ricorso (Cass. n. 2728 del 2011).
8.2 Questa Corte ha affermato che "In tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16 (al pari del D.Lgs. n. 546 del 1992, successivo art. 19) è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti; tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno".
Ne consegue che il giudice del gravame può rilevare d'ufficio il difetto di uno dei presupposti della legittimazione ad agire (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20978 del 13/09/2013; id. n. 9952/2003).
9. Sennonchè, nel caso in esame, la società ricorrente non solo non ha mai indicato la data in cui è venuto a conoscenza dell'intervenuta iscrizione ipotecaria (attraverso la visura ipotecaria ovvero attraverso la prova documentale della ricezione della comunicazione), ma si è limitato a depositare la comunicazione di iscrizione ipotecaria, già nel giudizio di merito, priva della documentazione relativa alla sua notificazione.
10. La giurisprudenza di questa Corte interpreta l'art. 101 c.p.c., comma 2, come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010, Rv. 612587 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014, Rv. 630981 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012, Rv. 623340 – 01). La tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016, Rv. 641276 01; Cass. n. 29803/2019).
11. Alla luce delle superiori considerazioni, va dunque affermato il seguente principio di diritto: "Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c., di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini".
11.1 In ogni caso, la censura risulta non sorretta da interesse ad agire, dal momento che la ricorrente non ha indicato quale sarebbe il diritto di difesa concretamente leso dalla mancata concessione del termine di cui all'art. 101 c.p.c., comma 2. In altri termini, non ha indicato in che modo, qualora gli fosse stato concesso l'invocato termine, avrebbe potuto contestare il rilievo di tardività, evitandone la pronuncia.
12. Parimenti destituiti di fondamento sono il quinto ed il sesto motivo, assorbito l'ultimo.
La circostanza che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non rientri nell'elenco degli atti impugnabili D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non consente l'impugnabilità sine die dell'atto comunque opposto.
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto – nella specie, comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria – non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione dell'atto successivo – tra le tante, Sez. 6 – 5 n. 26129 del 02/11/2017, Rv. 646418 – 01, che ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti tributari, non preceduta dall'impugnazione del preavviso di tale iscrizione. Si è, però, precisato che, in tema di contenzioso tributario, il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della avvenuta iscrizione; sicchè incombe sullo stesso l'onere di fornire la prova della data della conoscenza dell'atto (Sez. 5, n. 21852 del 28/10/2016, Rv. 641551 – 01).
Ne consegue che il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per proporre impugnazione – rispetto a tutti gli atti oggetto della giurisdizione tributaria – decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca in base sia al dato testuale dello stesso art. 21, sia ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione, trattandosi proprio dell'atto che è strumentale a rendere edotto il contribuente ed a stimolarne la eventuale reazione, al fine di consentire il raggiungimento dell'eventuale inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria (Cass. n. 18525/2022).
Il ricorso va dunque respinto, con aggravio di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore della concessionaria in Euro 4.500,00 oltre 200,00 Euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge; nonchè in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, all'udienza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2022
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

