Cassazione, sentenza n. 32464 del 03/11/2022

Sentenza n. 32464 del 03/11/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
32464
Data
03/11/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia residua riguardava la tempestività degli accertamenti relativi al 2006 e 2007, annullati nei precedenti gradi per ritenuta inapplicabilità del raddoppio dei termini; per il 2008 era invece cessata la materia del contendere a seguito di definizione agevolata. La Cassazione ha stabilito che, secondo la disciplina temporale applicabile, bastava la sussistenza dell’obbligo di denuncia per un reato tributario, senza che rilevassero la presentazione della denuncia o i successivi esiti penali. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza e rinviato al giudice regionale.

Testo della pronuncia

1. A seguito di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, in data 27 febbraio 2013 veniva emesso nei confronti della società A.A. Automobili Srl , con sede in (—), processo verbale di constatazione, per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008.

Sulla base di tale P.V.C. l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Padova emetteva nei confronti della A.A. Automobili Srl tre avvisi di accertamento: 1) n. (—), notificato in data 10 dicembre 2013, con il quale l'Ufficio rettificava il reddito d'impresa per l'anno 2006, accertando ricavi non contabilizzati per Euro 106.631,45 a seguito di indagini finanziarie eseguite sui conti bancari intestati ai soci e collaboratori, e accertando altresì una maggiore imposta IVA per e 28.950,00 in virtù della vendita irregolare di sei autovetture senza addebito dell'imposta; 2) avviso di accertamento n. (—), notificato in pari data, con il quale l'Ufficio rettificava il reddito d'impresa per l'anno 2007, accertando ricavi non contabilizzati per Euro 174.136,11 a seguito di indagini finanziarie eseguite sui conti bancari intestati ai soci e collaboratori, e accertando altresì una maggiore imposta IVA per Euro 24.200,00 a seguito della vendita irregolare di tre autovetture senza addebito dell'imposta; 3) n. (—), con il quale l'Ufficio rettificava il reddito d'impresa per l'anno 2008, accertando maggiori ricavi per Euro 118.341,89 a seguito di indagini bancarie sui conti correnti bancari intestati ai soci e collaboratori, e maggiore imposta IVA non versata.

Venivano altresì emessi, nei confronti dei soci B.B. e C.C. (soci al 50% ciascuno) avvisi di accertamento nn. (—) e T6S010104063/2013, per redditi di capitale conseguenti ai maggiori redditi accertati nei confronti della società per l'anno 2008.

2. Avverso tali avvisi di accertamento venivano proposti separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 619/04/2016, accoglievi i ricorsi suddetti, in quanto nella fattispecie non sarebbe stato applicabile il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, nei termini allora vigenti.

3. Interposto gravame dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 81/04/2019, pronunciata il 15 gennaio 2019 e depositata in segreteria il 13 febbraio 2019, accoglieva parzialmente l'appello, dichiarando tempestivamente notificati gli avvisi di accertamento per l'anno 2008, e rideterminando le basi imponibili imputate alla A.A. Automobili ed i redditi imputati ai soci come precisato in motivazione.

4. Con riferimento agli avvisi di accertamento relativi all'anno 2008 (nn. (—), (—) e (—)) i contribuenti (società A.A. Automobili Srl e soci B.B. e C.C.) proponevano quindi istanza di definizione agevolata D.L. 23 ottobre 2018, n. 199, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Avverso la sentenza della C.T.R. del Veneto suindicata propone quindi ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, limitatamente alla parte in cui ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento nn. (—) e (—), relativi alla società A.A. Automobili Srl per gli anni 2006 e 2007, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la A.A. Automobili.

5. All'udienza pubblica del 7 luglio 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione, ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni a seguito di discussione orale.

Motivi della decisione

6. Deve preliminarmente darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, con riferimento agli avvisi di accertamento nn. (—), (—) e (—), relativi all'anno 2008, essendo intervenuta definizione agevolata ritenuta regolare dall'Ufficio.

7. Il ricorso è stato quindi proposto avverso la sentenza d'appello, limitatamente alla parte in cui ha confermato l'annullamento (già pronunciato in primo grado) degli avvisi di accertamento nei confronti della società A.A. Automobili Srl nn. (—) e (—), relativi agli anni 2006 e 2007.

In particolare, con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per non avere ritenuto applicabile, agli accertamenti in questione, il raddoppio dei termini previsti dal comma 3 della citata disposizione di legge.

7.1. Il motivo è fondato.

Va rilevato che gli avvisi di accertamento in contestazione sono stati notificati il 10 dicembre 2013.

Orbene, secondo il testo vigente pro-tempore, ai fini della tempestività dell'accertamento "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione" (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, come introdotto in forza del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 24, conv. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248).

Ora, in base al citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, applicabile ratione temporis, ciò che rileva, ai fini del raddoppio dei termini, è unicamente la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di denuncia a carico del pubblico ufficiale che ravvisi i presupposti del reato, non rilevando nè l'eventuale mancata denuncia, nè l'archiviazione della stessa, nè il successivo esercizio dell'azione penale, nè, ancora, l'eventuale decisione di proscioglimento, assoluzione o condanna (Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586; Cass. 13 febbraio 2019, n. 4205; Cass. 13 settembre 2018, n. 22337).

Nel caso di specie, per quanto risultante dagli avvisi di accertamento e dal P.V.C., era astrattamente configurabile il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti" (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2), per il quale non sono previste soglie di punibilità. Infatti, dal P.V.C. emerge che per l'anno d'imposta 2006, la A.A. Automobili avrebbe omesso di indicare operazioni imponibili di importo pari ad e 52.741,89, e una imposta sul valore aggiunto dovuta pari ad Euro 39.498,38; per l'anno d'imposta 2007 ugualmente la società avrebbe omesso di indicare operazioni imponibili per l'importo di Euro 203.566,11, e una imposta sul valore aggiunto dell'importo di Euro 40.713,22.

Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi applicabile il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3. Nè a diversa conclusione può pervenirsi dopo le modifiche apportate alla disposizione citata dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, art. 2, che ha introdotto un nuovo periodo al predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, in base al quale "il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in ci è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi precedenti", posto che tale norme si applica solo agli accertamenti notificati a partire dall'entrata in vigore di tale decreto legislativo (2 settembre 2015) e, in base al D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Pertanto, alla luce del suddetto regime transitorio, per gli accertamenti in oggetto (notificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128 del 2015), ai fini dell'operatività del raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, non era necessario che la denuncia penale fosse inoltrata prima del decreto del termine di decadenza (Cass. 16 dicembre 2016, n. 26037).

8. Consegue quindi l'accoglimento del ricorso, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2022

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