Cassazione, sentenza n. 2378 del 25/01/2023
Sentenza n. 2378 del 25/01/2023
Nel corso del giudizio su un accertamento fondato su versamenti bancari, il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della controversia, negata dall’Ufficio perché dal dovuto erano state sottratte somme già versate per definire le sanzioni. La Cassazione ha interpretato il D.L. n. 119/2018 nel senso che sono scomputabili gli importi pagati «a qualsiasi titolo» durante il giudizio, comprese le somme relative alle sanzioni ormai non più contestate. Ha accolto il ricorso contro il diniego, dichiarato estinto il giudizio sull’atto impositivo e rilevato la sopravvenuta carenza d’interesse nel procedimento sulla revocazione.
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