Cassazione, sentenza n. 2109 del 24/01/2023

Sentenza n. 2109 del 24/01/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
2109
Data
24/01/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava un avviso di liquidazione della maggiore imposta di successione, emesso dopo la rettifica del valore di una partecipazione societaria; l’Agenzia contestava il criterio con cui la CTR aveva considerato il depauperamento patrimoniale intervenuto prima dell’apertura della successione. Nel corso del giudizio, gli eredi hanno presentato domanda di definizione agevolata e versato integralmente gli importi dovuti, mentre l’Amministrazione ha chiesto la chiusura del procedimento. Senza pronunciarsi sul merito della valutazione, la Cassazione ha dichiarato l’estinzione per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 28 maggio 2019 n. 2283/22/2019, che, in controversia su avviso di liquidazione della maggiore imposta di successione per l'importo di Euro 52.037,56 (con i relativi accessori), in dipendenza della rettifica di valore da Euro 961,972,00 ad Euro 1.750.420,80, in seguito alla rivalutazione della quota di compartecipazione al capitale della "Clar Srl ", di cui il defunto C.C. era titolare in vita, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di A.A., + Altri Omessi, nella qualità di eredi legittimi del defunto C.C., si sono costituiti con controricorso. In corso di causa, i controricorrenti hanno chiesto la sospensione del procedimento in seguito alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata L. 31 agosto 2022, n. 130 , ex art. 5, commi 1, 7 e 8. Dopo l'integrale pagamento degli importi dovuti dai controricorrenti, la ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 46, comma 3.

MOTIVI DI RICORSO. Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 16 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il valore della partecipazione sociale non potesse essere determinato in misura proporzionale rispetto al patrimonio netto della società partecipata secondo le risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, dovendosi tener conto del depauperamento conseguente al degrado subito dall'immobile sociale fino all'apertura della successione al 16 dicembre 2012.

Motivi della decisione

1. Premesso che i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi della L. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, commi 1 , 7 e 8 , ed hanno ottemperato all'integrale pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata, l'amministrazione finanziaria (sulla scorta della comunicazione pervenuta dal competente ufficio periferico) ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

2. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 721 ).

3. Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 733 ).

4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420 ).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2023

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