Cassazione, sentenza n. 2029 del 23/01/2023
Sentenza n. 2029 del 23/01/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2029
- Data
- 23/01/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava un avviso di pagamento TARI 2015 relativo a un immobile situato in un’area interportuale, sostenendo che il servizio di raccolta non fosse effettivamente svolto; i giudici di merito avevano invece ritenuto sufficiente la sua potenziale fruibilità. La Cassazione non ha esaminato tali questioni, perché la ricorrente aveva prodotto soltanto la prova della spedizione del ricorso, non anche l’avviso di ricevimento. La notificazione è stata quindi considerata inesistente e il ricorso dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione del Comune.
Testo della pronuncia
1. A.A. Pelletterie Srl ha impugnato l'avviso di pagamento TARI 2015 relativamente ad un immobile ubicato all'interno dell'area interportuale di Nola.
2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di appello si legge che: le determinazioni comunali relative agli anni (—) non sono conferenti in ordine alla TARI dovuta per il (—); non ha efficacia dimostrativa il contratto sottoscritto e prodotto in giudizio, avente ad oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti, in quanto riferito al (—) e non al (—); ai fini dell'esonero dal tributo locale non occorre dimostrare l'effettività del servizio di raccolta, dovendo solo accertarsi (come accaduto nella specie e specificamente dedotto dalla appellata) che il servizio sia potenziale fruibile, sebbene in concreto non fruito.
3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi.
4. Non si è costituito il Comune.
5. Nonostante la proroga (di cui al D.L. n. 198 del 2022, art. 8) della disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis , conv. in L. n. 176 del 2020 , e D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1 , la causa è stata decisa all'udienza pubblica del 12 gennaio 2023, celebrata secondo il regime ordinario, in considerazione dell'impossibilità delle parti di fruire del termine per la formulazione dell'istanza di trattazione orale.
6. Il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. La contribuente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo e con l'ultimo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641 , 656 e 657 , del D.L. n. 201 del 2011, art. 14 , conv. in L. n. 214 del 2011 , del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59 e del D.Lgs. n. 152 del 2006 , oltre che delle Delib. Giunta Comunale n. 72 del 2014 e Delib. n. 75 del 2013, della Delib. Consiglio comunale n. 66 del 1998, della Det. Dirig. Comune di Nola 18 maggio 2010, prospettando, inoltre, l'eccesso di potere per presupposto erroneo, il contrasto con i precedenti, la contraddittorietà, l'illogicità e lo sviamento di potere. Di fondo, la ricorrente ha denunciato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto decisivo e, cioè, all'effettivo svolgimento del servizio nelle aree interportuali e alla disciplina contrattuale degli anni (—) (dal contratto di appalto, difatti, si apprende che il servizio è svolto solo nelle strade di collegamento, ma non nelle aree interportuali), evidenziando l'inconciliabilità dello svolgimento del servizio nel (—) con le sentenze passate in giudicato in ordine al mancato espletamento del servizio per gli anni (—) e la persistenza della stessa situazione di fatto sottesa l'accordo transattivo concluso con il Comune per gli anni (—).
2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , 4 e 5 , la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641 , 656 e 657 , non avendo il Comune provato lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, peraltro, incompatibile con il contenuto economico-finanziario del nuovo contratto stipulato con una società privata (di importi pari a quello delle annualità in cui si è escluso lo svolgimento del servizio ed inadeguato all'ampiezza dell'area interportuale).
3. Il presente ricorso non può essere esaminato nel merito e deve essere dichiarato inammissibile, non avendone la società ricorrente provato il perfezionamento della notificazione, effettuata a mezzo posta da parte dell'avvocato ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 7 visto che è stata prodotta solo la cartolina di spedizione, mentre nè nel fascicolo di parte, nè in quello di ufficio è rinvenibile la cartolina di ricezione (così come in altro procedimento pendente tra le stesse parti r.g.a.c. n. 18201/2019, in cui la Procura Generale presso la Corte di cassazione ha rilevato tale problematica). In proposito va ribadito che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall' art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell' art. 291 c.p.c. ) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6 – 5, n. 25552 del 27/10/2017 , Rv. 646413 – 01; v. anche Sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019 , Rv. 653531 – 01, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall' art. 111 Cost. , ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 , un duplicato dell'avviso stesso).
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023
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