Cassazione, sentenza n. 12314 del 9/05/2023
Sentenza n. 12314 del 09/05/2023
La cartella era stata annullata in primo grado dopo il riconoscimento dell’infondatezza della pretesa da parte dell’Agenzia, con condanna di quest’ultima alle spese; il successivo appello del contribuente, limitato alla loro liquidazione, era stato respinto con ulteriori conseguenze per lite temeraria. La Cassazione rileva che la gran parte dei quarantadue motivi ignora il contenuto della sentenza impugnata e ripropone indistintamente questioni dei gradi precedenti, mentre le censure motivazionali non indicano gli elementi essenziali richiesti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese in favore delle controparti.
- Contenzioso
- Processo tributario
- Riscossione

