Cassazione, sentenza n. 12227 del 08/05/2023
Sentenza n. 12227 del 08/05/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12227
- Data
- 08/05/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRPEF versata in relazione a una cartella derivante da controllo formale, ma il giudice regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello per l’ampliamento del tema del giudizio mediante domande nuove. Secondo la Cassazione, i quarantacinque motivi proposti non si confrontano con questa statuizione, sufficiente da sola a sostenere la decisione, e riguardano profili di merito non esaminati in appello. Per difetto di specificità e pertinenza rispetto al decisum, il ricorso è dichiarato inammissibile; non vengono liquidate spese, non essendovi stata attività difensiva dell’Agenzia.
Testo della pronuncia
1. A.A. ricorre, con motivi da I a XLV nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha dichirato inammissibile l'appello del contribuente proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto frapposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso di quanto pagato a titolo di Irpef a seguito della notifica della cartella di pagamento 014200901020590421 emessa a seguito di controllo formale ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter.
2. La C.t.r. rilevava la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 che vieta la proposizione in appello di domande nuove in quanto il ricorrente aveva ampliato il thema decidendum di cui al ricorso introduttivo.
3. L'Agenzia delle Entrate ha depositato "atto di costituzione", dando espressamente atto di non essersi costituita in tempo, al solo dicharato fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c..
3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. poc. civ..
Motivi della decisione
1. I motivi oggetto del ricorso sono così testualmente rubricati:
I) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita in secondo grado della memoria di costituzione e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale.
II) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di costituzione e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva.
III) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c..
Per omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di costituzione e della controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva.Difetto di ius postulandi. Sotto diverso ed ulteriore profilo.
IV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di costituzione e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. Sotto diverso ed ulteriore profilo.
V) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c..
Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. Inammissibilita della memoria di costituzione e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione processuale passiva. Difetto di rappresentanza sostanziale. Violazione di legge: artt. 77 e 100 c.p.c..
Sotto diverso ed ulteriore profilo.
VI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.. Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio the è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: artt. 182 c.p.c. e 183 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate.
VII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c..
Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate sotto diverso ed ulteriore profilo.
VIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c..
Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale.
IX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma l', n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di rappresentanza sostanziale e formale. Violazione di legge: art. 112 c.p.c..
Per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c..
Sul difetto di legittimazione processuale del funzionario dell'Agenzia delle Entrate.
X) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per ii giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale passiva.
XI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c. e 182 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di titoli abilitativi del funzionario dell'Agenzia delle Entrate firmatario e sostituto processuale nei giudizi di primo e secondo grado.
XII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Violazione di legge: artt. 75 c.p.c., 77 c.p.c., 182 c.p.c..
Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sugli effetti giuridici del difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo.
XIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo.
XV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione di legge: artt. 77 c.p.c. e 100 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. Difetto di rappresentanza in senso sostanziale.
XVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Legittimazione ed interesse ad agire: necessaria coincidenza del potere processuale e di quello sostanziale – Difetto di legittimazione ad agire in giudizio del rappresentante ad litem munito di mandato che gli conferisce solo poteri processuali e non gia sostanziali – Cass. SS. UU., 4699/1998; Tribunale di Milano Sez. VI civ., 15-22 marzo 2006, n. 3682 – Pres. S. Di Blasi, Rel. A. Simonetti.
XVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 50 bis c.p.c. Violazione di legge D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Incompentenza funzionale della Commissione Tributaria regionale. II Giudice di seconde cure ha delibato in presenza di plurime querele di falso che hanno interessato molteplici documenti depositati ex adverso nonche circostanze fattuali dedotte da controparte. Violazione di legge: art. 50 bis c.p.c. XVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5.
Carenza di poteri di firma del sedicente "dirigente" che ha sottoscritto l'atto impositivo presupposto. Violazione ed eccesso di potere in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 – e della L. n. 212 del 2000, art. 7 -: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.
XIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione di legge: artt. 138, 139, 148 e 160 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Nullità ed irritualita dell'avviso di rettifica e del provvedimento di annullamento parziale della rettifica. Assenza in atti degli avvisi di ricevimento. Assenza di relate di notificazione. Inesistenza notifica – Cass. civ. Sez. II, 21/03/2011, n. 6470-.
XX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Inesistenza giuridica, nullita, inefficacia della notificazione. Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica degli atti impositivi.
Violazione di legge: art. 140 c.p.c. Violazione di legge: L. 212 del 2000, art. 6.
XXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 ed D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.
XXII) Violazione e o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione di legge: artt. 138, 139, 148 e 160 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica della cartella esattoriale.
XXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che 6 stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 139 c.p.c. Violazione di legge: art. 139 c. 2 c.p.c. Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica della cartella esattoriale.
XXIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5.Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 139 comma 4 c.p.c..
Inefficacia della pretesa impositiva. Inesistenza giuridica della cartella esattoriale.
XXV) Violazione eta falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma V, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione art. 160 c.p.c. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 139 c.p.c. Violazione di legge: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Violazione di legge: artt. 137 c.p.c., 138 c.p.c. e 148 c.p.comma 160 c.p.c..
Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti.
XXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: L. n. 890 del 1982, art. 8.
XXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 c. 3. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. La invalidità della cartella di pagamento, peraltro ex se illegittima e/o nulla e/o inesistente giuridicamente per omessa indicazione della data di esecutivita, omessa verifica degli interessi.
XXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42. Inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.
XXIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Sulla asserita infondatezza della eccezione sulla indeterminatezza della cartella. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione L. 241 del 1990, art. 21 septies. Violazione D.M. n. 321 del 1999, art. 6. Violazione di legge: L. 31 del 2008, art. 36.
XXX) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3);
XXX) (bis) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5.
XXXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21.
XXXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5.
XXXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c..
XXXIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Sulla asserita infondatezza della eccezione sulla indeterminatezza della cartella. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: L. n. 241 del 1990, art. 3. Violazione di legge: L. n. 212 del 2000, artt. 1, 6, 7, 10, 17. Violazione della Costituzione, artt. 24 e 97.
XXXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art, 360, c. 1, n. 5.
XXXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma l', n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: L. 212 del 2000, art. 6, 7, 17 sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione di legge: L. 241 del 1990, art. 3. Violazione di legge: art. 112 c.p.c..
XXXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: L. 212 del 2000, artt. 3 e 7 e 17. Violazione art. 480 c.p.c. Violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12. Illegittimita e/o invalidità e/o nullità della cartella di pagamento e dell'atto presupposto sotto diversi ed ulteriori profili. Violazione di legge: art. 125 c.p.c. Violazione di legge: art. 480 c.p.c..
Omessa sottoscrizione del rappresentante legate della Equitalia Sud Spa Nullità inesistenza e/o illegittimita della cartella di pagamento. Violazione di legge: art. 112 c.p.c..
XXXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Violazione di legge: art. 112 c.p.c..
XXXIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c..
XL) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Invalidità della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione della debenza tributaria. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c..
XLI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. Insussistenza delle avverse controdeduzioni. Sulla asserita mancanza della quietanza di pagamento. Esistenza di giudicato delle Commissioni Tributarie in ordine al medesimo thema decidendum (detraibilita degli interessi passivi) -sentenza n. 65.2.13 del 17.04.2013. Violazione L. 241 del 1990, art. 21 septies. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Nullità cartella di pagamento. Ultrattivita di precedente giudicato sul thema decidendum.
2. Il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile.
2.1. I motivi proposti non hanno attinenza con il decisum.
La C.t.r., infatti, non è entrata nel merito delle questioni proposte dal ricorrente in appello rilevandone l'inammissibilità in ragione del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in quanto nuove.
Tale statuizione, da sola idonea a sorreggere il decisum, e la motivazione resa sul punto, non risutano in alcun modo attinte dal ricorso per Cassazione.
2.2. In base all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296).
Si è, altresì, preciato che il mancato rispetto di tali requisiti cui consegue la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consente la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex Cost., art. 24, nell'ambito dei principi del giusto processo di cui alla Cost., art. 111, comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. Detta violazione, infatti, pregiudica l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridonda nella violazione delle prescrizioni assistite dalla sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass. 27/09/2021, n. 26161) Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. (Cass. 14/05/2018, n. 11603).
2.3. A ciò deve aggiungersi che l'esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicchè queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 17/04/2023, n. 10214, Cass. 06/09/2022, n. 26213, Cass. 23/10/2018, n. 26790).
2.4. In dispregio a tale principio, tutti i mezzi di gravame risultano indistintamente proposti sia ai sensi del disposto di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 che ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c..
Al di là della rubrica, anche l'eslplicitazione dei motivi è cumulativa in quanto le censure mosse non risutano nel corpo dell'atto ricondotte all'uno o all'altro mezzo di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le crtiche formulate dal ricorrente, ancora una volta, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata. Le censure, infatti, risultano esposte con modalità che superano il limite stabilito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100). Dalla lettura dei motivi, in particolare, non è dato desumere se il ricorrente contesti al giudice di merito di aver errato nell'individuazione della norma regolatrice della controverisa o di non aver esaminato un fatto storico determinato.
3. Il ricorso, pertano, va dichiarato inammissibile.
4. Non deve provvedersi sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1,-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1,-bis del citato art. 13, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2023
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