Cassazione, sentenza n. 11745 del 04/05/2023

Sentenza n. 11745 del 04/05/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
11745
Data
04/05/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un Comune aveva assoggettato a TARSU un’area portuale concessa per la gestione di un porto turistico, sostenendo che vi si producessero anche rifiuti urbani e assimilati; i giudici di merito avevano escluso il tributo richiamando la gestione separata dei rifiuti portuali. La Cassazione ritiene che la Commissione regionale non abbia violato le regole sull’onere o sulla disponibilità della prova e precisa che il piano di raccolta invocato dal Comune concerne i rifiuti delle navi e i residui di carico, ambito privo di potestà impositiva comunale. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’ente alle spese.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 134/5/20, depositata in data 11 maggio 2020, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna rigettava l'appello proposto dal Comune di Villasimius avverso la sentenza n. 11/2/18, emessa della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla TARSU anno 2011, per l'importo di Euro 198.848,30, in relazione ad un'area oggetto di concessione demaniale per la gestione del porto turistico del medesimo Comune, che veniva sottoposta a tassazione sul presupposto che fosse produttiva, oltre che dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui di carico, anche di rifiuti urbani e assimilati;

3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che, in attuazione della disciplina unionale, lo smaltimento dei rifiuti delle aree portuali è sottratto ai Comuni, dovendo essere oggetto di una gestione separata;

4. la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che – ai sensi della L. 28 gennaio 1994, n. 84, e del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 con il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva comunitaria numero 2000/59/CE, che prevede la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, nonchè l'individuazione di impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico – pur in assenza, come nella specie, di una Autorità portuale, i servizi di pulizia e di raccolta di rifiuti di cui al suindicato decreto, rientrano nelle competenze dell'Autorità marittima, tenuta a provvedere alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento degli stessi, e non dei Comuni nel cui territorio è ricompresa l'area portuale.

5. Avverso la sentenza di appello, il Comune proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 23 luglio 2020, affidato ad un unico motivo, a cui la società contribuente resisteva con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con un unico motivo di ricorso, il Comune di Villasimius censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver verificato che la contribuente avesse prodotto in giudizio il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti per l'anno in contestazione.

2. Tale motivo non può trovare accoglimento.

2.1 Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., Sez. 6-1, 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass., Sez. 6-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6-5, 28 ottobre 2021, n. 30535).

2.2 Nella specie, però, la CTR non si è discostata dai canoni di ripartizione dell'onere probatorio e di disponibilità delle fonti probatorie, avendo ritenuto che l'area portuale fosse esente da TARSU sulla base di un'analisi della disciplina normativa in materia di Autorità Portuali.

Peraltro, l'elaborazione del piano di raccolta da parte dell'Autorità Portuale o, in mancanza, dell'Autorità Marittima, ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, art. 5, commi 1 e 5, che, secondo l'ente impositore, la contribuente non avrebbe documentato nei giudizi di merito, attiene al diverso servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui dei carichi navali (estraneo all'ambito del presente giudizio), per il quale, comunque, i Comuni non hanno alcuna potestà impositiva a norma dell'art. 9 del citato D.Lgs. (cfr. in identica fattispecie Sez. 5, 26 gennaio 2022 n. 2242).

3. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

3.1 La condanna alle spese segue la soccombenza.

3.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il Comune ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2023

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