Risoluzione n. 41 del 5/04/2011
Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - Rilevanza quali operazioni esenti nella determinazione del pro rata Iva - Articolo 19, comma 5 e 19-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La risoluzione chiarisce la rilevanza delle attività finanziarie delle concessionarie automobilistiche ai fini del pro rata di detraibilità IVA. Richiamati l'esenzione dell'articolo 10, nn. 1) e 9), del d.P.R. n. 633 del 1972 e gli articoli 19, comma 5, e 19-bis sulla detrazione proporzionale, illustra le nozioni di attività propria, occasionalità e accessorietà anche alla luce di prassi e giurisprudenza. Conclude che provvigioni e finanziamenti strumentali alla vendita dei veicoli restano esclusi dal pro rata, salvo impiego specifico di risorse e indetraibilità degli acquisti destinati alle operazioni esenti.
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