Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Risoluzioni

1.664 documenti

N. 21

Risoluzione n. 21 del 22/02/2011

Trattamento tributario ai fini IVA dei “buoni acquisto o regalo”

L'interpello riguarda il trattamento IVA di buoni acquisto o regalo emessi da ALFA per clienti aziendali, utilizzabili presso esercizi convenzionati, con quesito sulla detrazione dell'IVA assolta dalle aziende clienti ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/1972. Qualifica i buoni come documenti di legittimazione ex articolo 2002 del codice civile, la cui circolazione è mera movimentazione finanziaria fuori campo IVA ex articolo 2, comma 3, lettera a). Conclude che l'esercizio convenzionato fattura l'intero prezzo al minuto, il rimborso dell'emittente è fuori campo e restano imponibili con aliquota ordinaria commissioni e servizi specifici come personalizzazione e consegna.

N. 20

Risoluzione n. 20 del 22/02/2011

Quesito riguardante il trattamento fiscale, ai fini IVA, della cessione dei diritti "quote tonno rosso"

La risoluzione risponde all'interpello di una società di pesca sull'acquisto di una quota tonno rosso ai fini IVA, esaminando l'applicabilità degli articoli 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633 del 1972 e la qualificazione come dotazione di bordo o diritto d'autore. L'Agenzia inquadra le quote individuali trasferibili tra imbarcazioni abilitate come beni immateriali strumentali dell'impresa, la cui cessione tra soggetti passivi costituisce prestazione di servizi ex articolo 3, secondo comma. Conclude che la cessione è imponibile ad aliquota ordinaria e che l'IVA assolta su bene ammortizzabile ex articolo 103, comma 2, TUIR è rimborsabile ex articoli 30, comma 3, lettera c), e 38-bis, comma 2, anche con modello TR.

N. 19

Risoluzione n. 19 del 21/02/2011

Imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi - chiarimenti sulle modalità di versamento dell’imposta dovuta sui premi riscossi - istituzione codice identificativo “70” per il versamento tramite il modello F24- Accise da parte del rappresentante fiscale

La risoluzione chiarisce le modalità di versamento dell'imposta sui premi riscossi dalle imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi dopo l'estensione dei versamenti unitari al modello F24-Accise. Impone il possesso del codice fiscale italiano, escludendo l'uso del numero ISVAP in denuncia e pagamento, e disciplina il versamento telematico dal 1° febbraio 2011 e il bonifico estero in assenza di conto convenzionato. Istituisce il codice identificativo 70 per il versamento tramite rappresentante fiscale, con distinte modalità di compilazione secondo la titolarità del conto di addebito, e rinvia alle risoluzioni n. 80/E e 109/E per denuncia, acconti e ravvedimento.

N. 18

Risoluzione n. 18 del 21/02/2011

Istituzione del codice tributo “RUOL” per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

La risoluzione attua l'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010 e il decreto ministeriale 10 febbraio 2011 sul pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e accessori mediante compensazione di crediti relativi alle medesime imposte tramite versamento unificato. Istituisce il codice tributo RUOL per il modello F24 Accise, da esporre nella sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione tra gli importi a debito versati. Prescrive l'indicazione della lettera R nel campo ente e della sigla provinciale dell'agente della riscossione, senza compilare codice identificativo, mese e anno di riferimento.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
N. 17

Risoluzione n. 17 del 18/02/2011

Consulenza giuridica – Deducibilità contributi previdenziali sospesi a seguito di calamità naturali - articolo 36, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006

La risoluzione esamina la deducibilità dei contributi previdenziali sospesi per calamità ex articolo 36, comma 32, del decreto-legge n. 223 del 2006, alla luce delle sospensioni e rateizzazioni disposte dopo il sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009. Ricorda che la norma anticipa la deduzione all'anno di competenza ed esclude ulteriore deduzione nell'anno di versamento per evitare aggravi e duplicazioni, con criticità per i professionisti che potrebbero dedurre in anni senza reddito e senza riporto delle perdite di lavoro autonomo. Conclude che, ove la deroga al principio di cassa non salvaguardi le finalità di disponibilità finanziaria, i professionisti possono dedurre i contributi nell'anno di versamento secondo cassa.

N. 16

Risoluzione n. 16 del 18/02/2011

Istituzione del codice tributo per la restituzione, mediante il modello F24, da parte dei soggetti finanziatori, degli importi rimasti giacenti sul conto vincolato nel caso in cui il contributo, nella forma di finanziamento agevolato, concesso in seguito agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e alla Convezione sottoscritta tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti(CDP) “Ricostruzione Abruzzo”, sia oggetto di revoca totale o parziale, ovvero di altre cause di estinzione anticipata

La risoluzione disciplina la restituzione all'erario delle somme giacenti sul conto vincolato quando il finanziamento agevolato per la ricostruzione in Abruzzo dopo il sisma del 6 aprile 2009, concesso in base alle ordinanze n. 3779 e n. 3790 e alla convenzione ABI-CDP, sia revocato totalmente o parzialmente o estinto anticipatamente. Richiama i provvedimenti attuativi e i codici tributo 6820 e 6821 per il recupero tramite credito d'imposta delle rate da parte dei soggetti finanziatori. Istituisce il codice tributo 5060 per il modello F24, da esporre nella sezione Erario tra gli importi a debito versati, indicando nell'anno di riferimento l'anno della revoca o dell'estinzione anticipata.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
N. 15

Risoluzione n. 15 del 18/02/2011

Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio fiscale e presupposti per l’esonero

La risoluzione chiarisce gli obblighi di monitoraggio ex articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per le polizze estere a contenuto finanziario offerte in Italia in prestazione di servizi, con riferimento alle sezioni II e III del modulo RW e alla circolare n. 45/E del 2010. Illustra le tre fattispecie di esonero per attività affidate a intermediari residenti, contratti conclusi tramite loro e depositi esteri, condizionate alla riscossione dei redditi tramite intermediario residente. Conclude che l'esonero opera anche se l'incarico di regolare i flussi è conferito dalla compagnia estera con clausola, e prevede che dal 2011 l'intermediario segnali nel modello 770 revoca della delega o mancata riscossione tramite sé.

N. 14

Risoluzione n. 14 del 11/02/2011

Chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari da parte dei sostituti d’imposta relativi ai soggetti colpiti dall’evento eccezionale verificatosi nella Regione Veneto

La risoluzione fornisce chiarimenti sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi disposta dal decreto 1° dicembre 2010 per i soggetti colpiti dalle alluvioni in Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, poi prorogata al 30 giugno 2011 dal decreto-legge n. 225 del 2010. Precisa che la sospensione riguarda imposte sui redditi, IRAP e contributi scadenti nel periodo indicato, ma non opera per adempimenti e versamenti dovuti in qualità di sostituti d'imposta. Conclude che i sostituti devono continuare a operare le ritenute e non possono utilizzare nel CUD 2011 e nel modello 770/2011 il codice per eventi eccezionali, utilizzabile invece dai soggetti inclusi negli elenchi.

N. 13

Risoluzione n. 13 del 9/02/2011

Consulenza giuridica – Applicazione dell’imposta di bollo alle procure speciali di cui all’art. 63 del DPR 600 del 1973 e all’articolo 7, comma 1-bis, del D.LGS. n. 218 del 1997

La risoluzione esamina il trattamento ai fini dell'imposta di bollo delle procure speciali ex articolo 63 del DPR n. 600 del 1973 e articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997, per la rappresentanza in accertamento con adesione. Ricorda che la procura è soggetta sin dall'origine a euro 14,62 ex articolo 2 della Tariffa, ma rientra nell'esenzione ex articolo 5 della Tabella quando rilasciata per atti del procedimento di accertamento e riscossione o per dichiarazioni e documenti ai fini delle leggi tributarie. Conclude che l'esenzione copre anche l'autentica di firma, imprescindibile per la validità, sia del professionista sia del pubblico ufficiale, con obbligo di indicare l'uso esente.

N. 12

Risoluzione n. 12 del 7/02/2011

Richiesta di consulenza giuridica – detrazione d’imposta del 55% per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica e di energia elettrica – comma 346 della legge n. 296 del 2006

La risoluzione valuta l'ammissibilità alla detrazione del 55% ex articolo 1, commi 344-347, della legge n. 296 del 2006 per sistemi termodinamici a concentrazione solare destinati a sola acqua calda o a produzione combinata termica ed elettrica. Recepisce il parere ENEA del 25 novembre 2010, che assimila i primi ai pannelli solari ex comma 346 e ammette i secondi per i soli usi termici, con certificazione EN 12975 o relazione approvata da ENEA. Conclude che la spesa è detraibile, entro 60.000 euro e in dieci quote per il 2011, solo per la quota riferibile all'energia termica, determinata dal rapporto tra energia termica ed energia complessiva.

  • EcoBonus
  • Agevolazioni Fiscali
N. 11

Risoluzione n. 11 del 31/01/2011

Riacquisto anticipato delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore ai 18 mesi - Consulenza giuridica

La risoluzione interpreta l'articolo 26, primo comma, del DPR n. 600 del 1973 sul riacquisto anticipato da parte dell'emittente di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi in presenza di impegno al riacquisto per la liquidità richiesto dalla Consob. Ricorda il regime delle ritenute al 12,50% o 27% e la somma aggiuntiva del 20% sugli interessi maturati in caso di rimborso anticipato, finalizzata a sanzionare l'estinzione prima dei 18 mesi. Conclude che il riacquisto non sconta il 20% se non è finalizzato all'estinzione e i titoli restano destinati alla negoziazione per almeno diciotto mesi anche non continuativi, altrimenti la somma resta dovuta.

N. 10

Risoluzione n. 10 del 17/01/2011

Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti d’imposta non spettanti, concessi alle imprese che hanno effettuato investimenti ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che, non essendo state ammesse al beneficio per esaurimento delle risorse statali 2006 hanno fruito dei finanziamenti della Regione Campania

La risoluzione istituisce i codici tributo per il recupero dei crediti d'imposta non spettanti relativi agli investimenti di cui all'articolo 8 della legge n.388 del 2000, fruiti con finanziamenti della Regione Campania per domande 2006 non ammesse per esaurimento delle risorse statali. Richiama l'utilizzabilità del credito esclusivamente in compensazione, la convenzione Regione Campania-Agenzia del 2 novembre 2006 e il recupero mediante atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge n.311 del 2004. Dispone che le somme da indebita fruizione siano versate con modello F24 utilizzando i codici 3893 per imposta e interessi e 3894 per sanzione, con specifiche modalità di compilazione.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento e riscossione
  • Imprese
N. 9

Risoluzione n. 9 del 14/01/2011

Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Esenzione dalla presentazione della garanzia per i contribuenti "virtuosi", di cui all'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, settimo comma. Termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

La risoluzione esamina l'esonero dalla garanzia per i rimborsi IVA dei contribuenti virtuosi di cui all'articolo 38-bis, settimo comma, del d.P.R. n.633 del 1972, con riguardo ai termini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Richiama la distinzione tra procedura semplificata e ordinaria, la circolare n.54/E del 1999 e i controlli sull'istanza presentata con modello VR. Conclude che nella procedura semplificata la dichiarazione è tempestiva entro quaranta giorni con differimento dell'istruttoria, mentre in quella ordinaria può essere presentata al più tardi con la documentazione sul credito, qualificando tardiva quella 2007 e tempestiva quella 2008.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Adempimenti
N. 8

Risoluzione n. 8 del 13/01/2011

Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l’acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d’imposta – Ripristino utilizzo dei codici tributo – Articolo 1, co. 238, legge n. 296 del 2006 e articolo 14, co. 34, legge n. 449 del 1997

La risoluzione ripristina l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta per il rinnovo del parco circolante e per i veicoli ecologici, dopo la sospensione disposta con la risoluzione n.113/E del 2010 per anomalie poi individuate e risolte. Riguarda gli incentivi per rottamazione e sostituzione di autoveicoli, motocicli e veicoli commerciali, per l'alimentazione a metano, GPL, elettrica o idrogeno e per macchine agricole. Dispone che dalla liquidazione di gennaio 2011 beneficiari ed eventuali cessionari possano utilizzare i crediti, riaprendo a credito i codici tributo indicati dal 6794 al 6816 e dal 6709 al 6712.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Autovetture e Fisco
  • Adempimenti
N. 7

Risoluzione n. 7 del 13/01/2011

Acquisto di box pertinenziali - Detrazione d’imposta del 36 per cento delle somme pagate mediante bonifico effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto

La risoluzione chiarisce l'applicazione della detrazione del 36 per cento di cui all'articolo 1 della legge n.449 del 1997 all'acquisto di box pertinenziali quando il bonifico è disposto lo stesso giorno del rogito ma in orario antecedente. Richiama l'agevolabilità del costo di costruzione, il vincolo pertinenziale e i chiarimenti su acconti con compromesso registrato e su pagamenti anteriori all'atto senza preliminare. Conclude che il bonifico effettuato nella stessa data della stipula consente la detrazione, in presenza degli altri requisiti, poiché la destinazione pertinenziale è attribuita nell'arco della medesima giornata.

  • Bonus casa
  • Bonus edilizi
  • Immobili
N. 6

Risoluzione n. 6 del 11/01/2011

Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Richiesta di rimborso IVA infrannuale – Periodo di riferimento con contabilità presso terzi – Art. 1, D.P.R. n. 100 del 1998

La risoluzione interpreta l'articolo 1, comma 3, del d.P.R. n.100 del 1998 per i contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi e chiedono il rimborso IVA infrannuale con modello IVA TR. Precisa che l'opzione consente di calcolare la liquidazione sull'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente, senza differire registrazione ed esigibilità, con sfasamento dicembre-novembre e conguaglio in dichiarazione annuale. Conclude che l'eccedenza rimborsabile del trimestre e la verifica dei presupposti di cui all'articolo 30 del d.P.R. n.633 del 1972 devono riferirsi alle operazioni attive e passive registrate nel trimestre stesso, considerando lo sfasamento nelle liquidazioni successive.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Contabilità
N. 5

Risoluzione n. 5 del 5/01/2011

Consulenza Giuridica - Rapporto di concessione – Beni realizzati dalla società concedente e beni realizzati dalla società concessionaria – Trattamento fiscale delle relative spese di manutenzione - Articolo 107, comma 2, Tuir

La risoluzione affronta il trattamento delle spese di manutenzione dei beni gratuitamente devolvibili in una concessione autostradale comprendente lotti realizzati dal concedente e lotti da realizzare dal concessionario, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del TUIR. Richiama la deducibilità degli accantonamenti per ripristino e sostituzione e delle spese di cui all'articolo 102, comma 6, nel limite del 5 per cento del costo e il fondo manutenzione secondo l'OIC n.19. Conclude che le spese ordinarie e straordinarie sono deducibili considerando unitariamente tutti i lotti devolvibili, assumendo come parametro il costo complessivo anche se non interamente sostenuto dal concessionario.

  • IRES
  • Imprese
  • Contabilità e Bilancio
N. 4

Risoluzione n. 4 del 4/01/2011

Consulenza Giuridica – Art. 1 della legge n. 449 del 1997 –Piano Casa – Possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di ampliamento

La risoluzione esamina la possibilità di fruire delle detrazioni del 36 e del 55 per cento per gli ampliamenti del Piano Casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge n.112 del 2008, realizzati in deroga agli strumenti urbanistici su base regionale. Richiama l'articolo 3 del d.P.R. n.380 del 2001 e la prassi sulla distinzione tra ristrutturazione con fedele ricostruzione e nuova costruzione. Conclude che gli ampliamenti restano fiscalmente nuove costruzioni e sono ammessi solo alle condizioni indicate: esclusione in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento e, senza demolizione, detrazione limitata alle spese della parte esistente.

  • Bonus casa
  • Bonus edilizi
  • EcoBonus
N. 3

Risoluzione n. 3 del 4/01/2011

Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati mediante bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali – Oneri corrisposti ai Comuni

La risoluzione disciplina la ritenuta d'acconto del 10 per cento di cui all'articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010 sui bonifici per spese di recupero edilizio con detrazione del 36 per cento e di risparmio energetico con detrazione del 55 per cento. Precisa che gli oneri di urbanizzazione e quelli collegati versati ai Comuni sono detraibili senza obbligo di bonifico e indica le modalità per evitare il prelievo. Conclude che tali oneri possono essere pagati con altre modalità e, se pagati con bonifico, occorre indicare Comune e causale senza riferimenti agevolativi né modulo dedicato, con rimborso o compensazione se la ritenuta è stata comunque applicata.

  • Bonus edilizi
  • EcoBonus
  • Adempimenti
N. 2

Risoluzione n. 2 del 4/01/2011

Consulenza Giuridica - Art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 –Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Ritenuta di imposta del 10 per cento in presenza di attività svolta da consorzi di imprese. Trasferimento delle ritenute da parte del Consorzio alle imprese consorziate

La risoluzione tratta la ritenuta d'acconto del 10 per cento di cui all'articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010 quando interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica sono imputati a un consorzio con attività esterna operante con mandato senza rappresentanza ma eseguiti dai consorziati. Richiama la soggettività Ires dei consorzi di cui all'articolo 73 del TUIR e la loro ordinaria neutralità economica. Conclude che i consorzi senza finalità lucrative, azzerato l'eventuale debito Ires, possono trasferire la ritenuta residua ai consorziati esecutori, purché la volontà risulti da atto di data certa come verbale del consiglio o atto costitutivo.

  • Bonus edilizi
  • Imprese
  • IRES

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