Risoluzione n. 5 del 16/01/2019
Rappresentante fiscale di intermediario estero
La risoluzione chiarisce gli adempimenti fiscali di una banca estera che aderisce direttamente al sistema italiano di gestione accentrata, pur disponendo di una stabile organizzazione in Italia estranea alla custodia dei titoli. La banca di secondo livello estera può operare tramite un rappresentante fiscale italiano per applicare imposte sostitutive e ritenute su titoli, dividendi e proventi di OICR; il rappresentante può inoltre curare le comunicazioni previste, compreso il Modello 770. Per gli OICR italiani, la ritenuta può non essere applicata ai soggetti non residenti quando ricorrono le condizioni indicate e il periodo di possesso è attestato dal deposito.
- Estero
- Adempimenti
- Imposte indirette

