Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Risoluzioni

1.663 documenti

N. 1

Risoluzione n. 1 del 3/01/2022

Trattamento IVA - Contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities - Differenziali legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica

La risoluzione chiarisce il trattamento IVA dei differenziali monetari derivanti da contratti legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica. Quando, sulla base dell’esame concreto delle clausole, il contratto configura uno strumento finanziario derivato destinato alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo, la relativa operazione rientra tra quelle esenti da IVA previste dall’articolo 10, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. La base imponibile è costituita dal differenziale monetario; risultano pertanto superati, su questo specifico profilo, i chiarimenti della risoluzione n. 77 del 1998.

N. 79

Risoluzione n. 79 del 31/12/2021

Cessione di crediti deteriorati - Base imponibile IVA - Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

La risoluzione chiarisce la determinazione della base imponibile IVA nella cessione onerosa di crediti deteriorati, qualificata come prestazione finanziaria resa dal cessionario al cedente ed esente dall’imposta. Per gli NPL, la base imponibile è individuata nella differenza tra il valore economico dei crediti al momento della cessione, risultante dalla stima documentata dei flussi di incasso attesi, e il prezzo pagato al cedente, anziché nella differenza rispetto al valore nominale. Il momento impositivo coincide con il pagamento del prezzo di acquisto del portafoglio.

N. 78

Risoluzione n. 78 del 31/12/2021

Decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva “DAC 6”) - meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione

La risoluzione esamina gli obblighi DAC 6 relativi agli aggiustamenti di fine anno dei prezzi di trasferimento effettuati a favore di controllate non residenti, considerando la politica di transfer pricing del gruppo come meccanismo transfrontaliero. Gli aggiustamenti sono suscettibili di comunicazione quando interessano controllate residenti nelle giurisdizioni indicate dagli specifici elementi distintivi e ricorrono le ulteriori condizioni previste, rispettivamente, in materia di potenziale riduzione d’imposta e vantaggio principale. Per le comunicazioni successive alla prima, il termine di trenta giorni decorre dalla data di approvazione del bilancio della controllante che effettua l’aggiustamento.

N. 77

Risoluzione n. 77 del 31/12/2021

Super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e ss., della legge 28dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. - Effetti prodotti dall'accettazione "tacita" delle opere appaltate

La risoluzione chiarisce gli effetti dell’accettazione tacita delle opere appaltate sull’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento ai fini del super ammortamento. L’accettazione per comportamenti concludenti non impedisce l’accesso all’agevolazione, purché emerga incontrovertibilmente una volontà incompatibile con la mancata accettazione: la consegna è necessaria, ma deve accompagnarsi alla ricezione senza riserve dell’opera. Il contribuente deve documentare con certezza la relativa data, da verificare caso per caso; essa individua il periodo d’imposta dell’investimento e la disciplina agevolativa vigente applicabile.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
N. 76

Risoluzione n. 76 del 21/12/2021

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali, di cui all’articolo 31-ter, commi 3-bis e 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

La risoluzione istituisce i codici tributo per versare, mediante modello F23, la commissione dovuta dalle imprese che presentano o rinnovano un’istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale. Sono previsti il codice “180T” per l’accesso e il codice “181T” per il rinnovo; nel modello devono inoltre essere indicati il codice ufficio “L7A” e, quale estremo dell’atto, l’anno di presentazione dell’istanza nel formato “AAAA”. La commissione è commisurata al fatturato complessivo del gruppo ed è dimezzata in caso di rinnovo.

N. 75

Risoluzione n. 75 del 20/12/2021

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione del contributo a fondo perduto destinato alle start-up quando il beneficiario abbia scelto irrevocabilmente la forma del credito d’imposta. A tale scopo istituisce il codice tributo “6956”, da indicare nella sezione “ERARIO” del modello F24 tra gli importi a credito compensati, riportando come anno di riferimento quello di riconoscimento del contributo. L’importo disponibile è consultabile nel Cassetto fiscale e l’F24 viene scartato se le compensazioni complessive superano il contributo riconosciuto; l’eventuale restituzione spontanea segue le modalità F24 ELIDE e i codici già indicati dalla risoluzione n. 24 del 2021.

  • Contributi
  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
  • Imprese
N. 74

Risoluzione n. 74 del 20/12/2021

Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out. Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir

La risoluzione chiarisce il trattamento fiscale della cessione di una partecipazione dal valore rideterminato quando il prezzo comprende una componente fissa e successivi pagamenti variabili legati a una clausola di earn-out. I corrispettivi sono tassati secondo il principio di cassa, ma, fino a concorrenza del valore rideterminato, non devono essere nuovamente assoggettati a imposizione. Nel quadro RT, al corrispettivo percepito va contrapposto il costo utilizzabile, riportando negli anni successivi l’eccedenza residua; per la rideterminazione effettuata nel 2020 deve essere compilata anche la Sezione VII.

N. 73

Risoluzione n. 73 del 16/12/2021

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante

La risoluzione istituisce i codici tributo necessari per utilizzare in compensazione o restituire spontaneamente il contributo a fondo perduto perequativo. Il codice 6957 consente la compensazione del credito d’imposta tramite F24 telematico, entro l’importo riconosciuto consultabile nel Cassetto fiscale; un utilizzo eccedente determina lo scarto del modello. Per la restituzione mediante F24 ELIDE sono previsti i codici 8134 per il capitale, 8135 per gli interessi e 8136 per la sanzione, da indicare con l’anno di riconoscimento o utilizzo del contributo.

N. 72

Risoluzione n. 72 del 16/12/2021

Chiarimenti in merito alla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità trattate tramite il canale di assistenza telematica CIVIS

La risoluzione disciplina la lavorazione tramite CIVIS delle istanze di riesame in autotutela riguardanti comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni. Se l’istanza è presentata entro trenta giorni, l’accoglimento parziale fa decorrere dalla comunicazione definitiva un nuovo termine di pagamento, conservando la riduzione delle sanzioni sul debito residuo; oltre tale termine, in caso di accoglimento parziale o rigetto, sanzioni e interessi restano dovuti per intero. Fa fede la data della ricevuta CIVIS e, generata questa, non occorrono ulteriori invii; di regola non devono essere allegati documenti.

N. 71

Risoluzione n. 71 del 10/12/2021

Ridenominazione del codice tributo “2900” per il versamento, tramite modello F24, della commissione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

La risoluzione ridenomina il codice tributo 2900 per consentire il versamento della commissione dovuta in relazione alla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta. La nuova denominazione è «Canone art. 11 d.l. 59/2016 - commissione art. 1, c. 241, l. 178/2020». Nel modello F24 il codice deve essere esposto nella sezione Erario, esclusivamente tra gli importi a debito versati, indicando nel campo dedicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento nel formato «AAAA».

N. 70

Risoluzione n. 70 del 10/12/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta ACE di cui all’articolo 19 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

La risoluzione istituisce il codice tributo 6955 per l’utilizzo in compensazione, da parte dei beneficiari o dei cessionari, del credito d’imposta ACE previsto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il credito può essere compensato dopo la comunicazione del suo riconoscimento e il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia; se l’importo supera quello fruibile, il modello è scartato. Il codice va indicato nella sezione Erario tra i crediti compensati o, in caso di riversamento, tra i debiti versati, riportando l’anno di riferimento.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
  • Società, imprese e Professionisti
N. 69

Risoluzione n. 69 del 10/12/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

La risoluzione istituisce il codice tributo “6954” per consentire l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche. Il credito, pari al 50 per cento degli investimenti alle condizioni previste, è utilizzabile esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e non può superare l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport. Il codice va indicato nella sezione “Erario”, specificando come anno di riferimento quello di riconoscimento del credito.

  • Enti Sportivi
  • Enti Sportivi dilettantistici
  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
N. 68

Risoluzione n. 68 del 30/11/2021

Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)

La risoluzione individua i codici tributo utilizzabili in compensazione tramite modello F24 per i crediti d’imposta collegati alla misura PNRR “Investimento 1: Transizione 4.0”, destinata a sostenere la digitalizzazione delle imprese. Sono richiamati i codici relativi a beni strumentali, ricerca, sviluppo e innovazione e formazione nelle tecnologie 4.0, distinguendo le misure finanziate dal PNRR da quelle estranee a tale finanziamento. Il modello F24 deve essere trasmesso mediante i servizi telematici dell’Agenzia; i crediti maturati e fruiti sono inoltre monitorati nelle dichiarazioni dei redditi secondo le istruzioni applicabili.

  • Transizione 4.0
  • Ricerca e Sviluppo
  • Agevolazioni Fiscali
  • Dichiarazioni
  • Imprese
N. 67

Risoluzione n. 67 del 30/11/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

La risoluzione istituisce il codice tributo “6952” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta destinato alle imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo che nel 2020 abbiano registrato la prevista riduzione del fatturato. L’ammontare massimo fruibile deriva dal credito risultante dall’ultima comunicazione valida, moltiplicato per la percentuale del 4,1881 per cento e troncato all’unità di euro. Il modello F24 deve essere presentato mediante i servizi telematici dell’Agenzia, indicando il codice nella sezione “Erario” e l’anno di riconoscimento del credito.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Adempimenti
N. 66

Risoluzione n. 66 del 30/11/2021

Soppressione del codice tributo 6943 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

La risoluzione dispone la soppressione del codice tributo “6943”, istituito per consentire alle società di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. La misura teneva conto della previsione secondo cui il credito era compensabile dal decimo giorno successivo all’investimento, dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021. In coerenza con tale termine, la soppressione del codice tributo decorre dal 1° dicembre 2021.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Società
  • Imprese
  • Finanziamenti
N. 65

Risoluzione n. 65 del 30/11/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

La risoluzione istituisce il codice tributo “6953” per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante alle imprese dei settori tessile, moda, calzature e pelletteria in relazione all’incremento delle rimanenze finali di magazzino. Per il periodo considerato, l’importo massimo fruibile corrisponde al credito risultante dall’ultima comunicazione valida, moltiplicato per la percentuale del 64,2944 per cento e troncato all’unità di euro. La compensazione avviene tramite F24 trasmesso esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia, indicando il codice nella sezione “Erario” e l’anno di riconoscimento del credito.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Contabilità
  • Adempimenti
N. 64

Risoluzione n. 64 del 11/11/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificazione, dispositivi di protezione e tamponi COVID-19, riconosciuto nella misura del 30 per cento e fino a 60.000 euro per beneficiario. La percentuale di fruizione è fissata al 100 per cento del credito risultante dall’ultima comunicazione valida, consultabile nel cassetto fiscale. A tal fine è istituito il codice tributo “6951”, da indicare nella sezione “Erario” del modello F24, trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, con anno di riferimento “2021”.

N. 63

Risoluzione n. 63 del 3/11/2021

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

La risoluzione regola la compensazione dei contributi a fondo perduto destinati ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi superiori a dieci milioni e fino a quindici milioni di euro, quando il richiedente abbia scelto irrevocabilmente di riceverli integralmente come crediti d’imposta. I codici “6948”, “6949” e “6950” vanno esposti nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente tra gli importi a credito compensati, dopo i controlli e la comunicazione di riconoscimento. L’importo è consultabile nel cassetto fiscale; l’eccedenza determina lo scarto del modello, mentre la restituzione spontanea avviene tramite F24 ELIDE, senza compensazione.

N. 62

Risoluzione n. 62 del 27/10/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

La risoluzione rende operativa la compensazione del credito d’imposta attribuito agli acquirenti under 36 di prime case, pari all’IVA corrisposta sull’acquisto e riferito agli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022. Il credito può essere impiegato mediante modello F24 per la parte non già fruita in diminuzione delle imposte indicate dalla disciplina o dell’IRPEF. È istituito il codice tributo “6928”, da esporre nella sezione “Erario” tra gli importi a credito compensati, oppure tra quelli a debito versati in caso di riversamento, indicando l’anno di stipula dell’atto.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • IVA
  • Imposta di registro
  • IRPEF
N. 61

Risoluzione n. 61 del 27/10/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e ridenominazione del codice tributo “6903”

La risoluzione disciplina il recupero, mediante compensazione, del contributo riconosciuto dal cedente alle persone fisiche per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1, istituendo il codice tributo “6929”. Il modello F24 deve essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia, indicando nella sezione “Erario” il credito compensato o l’eventuale importo riversato e l’anno di riconoscimento. Il codice “6903” viene inoltre ridenominato per comprendere i veicoli nuovi M1, N1 e M1 speciali, mentre resta fermo il “6904” per le categorie L1e/L7e. I crediti sono utilizzabili dal giorno 10 del mese successivo alla conferma dell’acquisto, entro l’importo spettante.

  • Autovetture e Fisco
  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti

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