Risoluzione n. 65 del 30/11/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Tipologia
Risoluzione
Numero
65
Data
30/11/2021
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione istituisce il codice tributo “6953” per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante alle imprese dei settori tessile, moda, calzature e pelletteria in relazione all’incremento delle rimanenze finali di magazzino. Per il periodo considerato, l’importo massimo fruibile corrisponde al credito risultante dall’ultima comunicazione valida, moltiplicato per la percentuale del 64,2944 per cento e troncato all’unità di euro. La compensazione avviene tramite F24 trasmesso esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia, indicando il codice nella sezione “Erario” e l’anno di riconoscimento del credito.

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