Consulenza giuridica n. 2 del 26/01/2026
Assistenza sanitaria integrativa – Articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir
Un CCNL prevede un contributo datoriale annuale per l’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori che raggiungono una soglia minima di giornate lavorate; la copertura decorre nell’anno successivo, quando il rapporto potrebbe essere cessato. L’Agenzia ritiene che il contributo non concorra al reddito di lavoro dipendente se è versato in costanza di rapporto, in conformità al contratto collettivo, a un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operante secondo mutualità e solidarietà. L’eventuale assenza del rapporto alla decorrenza della polizza non modifica tale trattamento.
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