Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Interpelli

3.801 documenti

N. 2

Consulenza giuridica n. 2 del 26/01/2026

Assistenza sanitaria integrativa – Articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir

Un CCNL prevede un contributo datoriale annuale per l’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori che raggiungono una soglia minima di giornate lavorate; la copertura decorre nell’anno successivo, quando il rapporto potrebbe essere cessato. L’Agenzia ritiene che il contributo non concorra al reddito di lavoro dipendente se è versato in costanza di rapporto, in conformità al contratto collettivo, a un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operante secondo mutualità e solidarietà. L’eventuale assenza del rapporto alla decorrenza della polizza non modifica tale trattamento.

N. 18

Interpello n. 18 del 26/01/2026

Investimento tramite ''fondo di fondi'' – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)

Una SGR, sostituto d’imposta e gestore di un fondo di fondi mobiliare chiuso, chiede se casse di previdenza e fondi pensione possano beneficiare del regime riservato agli investimenti qualificati, sebbene il Fondo investa nelle imprese italiane attraverso altri FIA. Il quesito riguarda inoltre la verifica della prevalenza degli investimenti in società residenti in Italia o in Stati UE/SEE con stabile organizzazione italiana. Il regime esaminato riguarda somme entro il 10% dell’attivo patrimoniale e i relativi redditi finanziari, alle condizioni stabilite dalla legge.

N. 17

Interpello n. 17 del 23/01/2026

Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383

Un residente fiscale in Svizzera valuta la cessione della nuda proprietà di una partecipazione in una S.r.l. italiana, ricevuta nel 2022 in seguito alla distribuzione e all’estinzione di un trust svizzero cui la madre aveva apportato il bene nel 2020. L’Agenzia riconduce anche la cessione della nuda proprietà delle quote della S.r.l. all’articolo 16, comma 1, della legge n. 383/2001. Ai fini del quinquennio previsto dalla disposizione antielusiva, individua il trasferimento gratuito nell’atto notarile del 2022 dal trust all’istante.

N. 16

Interpello n. 16 del 22/01/2026

Inapplicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) al trasferimento ''mortis causa'' a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino per mancanza del requisito della condizione di reciprocità

Un Comune del Canton Ticino, nominato erede universale di una cittadina svizzera, riceve mortis causa l’intera partecipazione in una società con sede in Italia e chiede l’esenzione dall’imposta sulle successioni prevista per determinati enti pubblici esteri. L’Agenzia considera il trasferimento imponibile in Italia, poiché riguarda quote di una società italiana. Esclude inoltre l’agevolazione: tra Italia e Svizzera non risulta formalizzata, mediante uno strumento bilaterale idoneo, la necessaria reciprocità di trattamento per questa specifica imposta.

N. 15

Interpello n. 15 del 22/01/2026

Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta articolo 614 bis del Codice di procedura civile – regime fiscale

Un’associazione e una persona fisica hanno ricevuto somme applicate giudizialmente, ai sensi dell’articolo 614-bis del Codice di procedura civile, per il ritardo di alcune società nell’esecuzione di un ordine pronunciato nell’ambito di un’azione inibitoria collettiva. L’Agenzia qualifica la misura come coercitiva e sanzionatoria, non riparatoria, ed esclude che gli importi sostituiscano redditi o mancati guadagni. Le somme non devono quindi essere assoggettate a tassazione; per l’associazione, la conclusione presuppone la natura di ente non commerciale.

N. 14

Interpello n. 14 del 21/01/2026

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir

Una società introduce una policy per assegnare auto elettriche o ibride plug-in in uso promiscuo a dipendenti manageriali, addebitando sia il valore convenzionale del fringe benefit sia il residuo costo aziendale del noleggio. L’Agenzia ammette che la trattenuta mensile, nell’arco di dodici mesi, azzeri il fringe benefit quando corrisponde al valore determinato dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR. Le ulteriori somme destinate a coprire il costo residuo devono però essere trattenute dalla retribuzione variabile netta, dopo la tassazione.

N. 13

Interpello n. 13 del 20/01/2026

Regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere musicali – articolo 53, comma 2, lett. b), del TUIR

Un artista affida a una società l’amministrazione e l’incasso dei proventi delle proprie opere musicali, senza cedere i diritti d’autore, ricevendo una provvista provvisoria da restituire mediante compensazione con i proventi futuri. L’Agenzia esclude l’imponibilità IRPEF della provvista, poiché costituisce un’anticipazione di liquidità non definitivamente acquisita. I compensi incassati dalla società per conto dell’autore restano redditi assimilati al lavoro autonomo, imponibili per cassa e soggetti alla ritenuta d’acconto quando pagati da un sostituto d’imposta.

N. 12

Interpello n. 12 del 20/01/2026

Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall'estero, dove aveva lavorato come ''frontaliere'' – articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Un dipendente, fiscalmente residente all’estero dal 2018 ma impiegato quotidianamente in Italia presso lo stesso datore per cui lavorava prima dell’espatrio, intende rientrare nel 2026 e accedere al nuovo regime degli impatriati. L’Agenzia dichiara inammissibile la verifica in interpello dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, trattandosi di un accertamento tecnico non fiscale. Precisa però che il precedente lavoro frontaliero non impedisce il regime e che, ricorrendo tutti gli altri requisiti, risulta soddisfatta la permanenza estera minima di sette periodi d’imposta.

N. 11

Interpello n. 11 del 20/01/2026

Decadenza dall'agevolazione dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 3, comma 4–ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990–Scissione parziale proporzionale di società, le cui quote sono state ricevute in donazione con applicazione dell'agevolazione in oggetto, e successivo conferimento della totalità delle quote della società scissa in favore della neocostituita società beneficiaria

Due fratelli, comproprietari del 98% di una società grazie a una donazione agevolata, realizzano una scissione parziale proporzionale e intendono conferire tutte le quote della scissa nella nuova holding beneficiaria. L’Agenzia ritiene che la riorganizzazione non determini automaticamente la decadenza dall’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni già fruita. La conclusione è subordinata al mantenimento, da parte degli stessi beneficiari e sempre in comproprietà, del controllo richiesto dalla legge per almeno cinque anni dalla donazione, anche considerando il controllo indiretto sulla società scissa.

N. 10

Interpello n. 10 del 20/01/2026

Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera – articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88

Un marittimo fiscalmente residente in Italia chiede l’esclusione da imposizione del reddito prodotto nel 2024 durante l’unico imbarco annuale su una nave battente bandiera estera, dal 4 maggio al 26 ottobre, senza periodi di riposo. L’Agenzia verifica il requisito degli oltre 183 giorni per ciascun periodo d’imposta, considerando i contratti che ricadono anche parzialmente nell’anno. Poiché il contratto del 2024 ha durata inferiore alla soglia, il reddito non beneficia dell’esclusione e deve essere tassato in Italia secondo le regole ordinarie dell’articolo 51 del TUIR.

N. 9

Interpello n. 9 del 20/01/2026

Regime fiscale dell'apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria – articolo 177, comma 2, del TUIR

Una persona fisica, socia unica di Alfa e Beta, intende apportare a Beta l’intera partecipazione in Alfa, imputandone il valore a riserva senza aumento di capitale né emissione di nuove quote. L’Agenzia ritiene applicabile, in questa particolare configurazione, il regime del realizzo controllato dell’articolo 177, comma 2, del TUIR: il requisito dello scambio è sostanzialmente rispettato perché l’istante controlla integralmente Beta sia prima sia dopo l’operazione e trasforma il controllo diretto su Alfa in controllo indiretto, realizzando una mera riorganizzazione dei propri assetti societari.

N. 1

Consulenza giuridica n. 1 del 16/01/2026

Imposta di bollo applicabile nei modi e misure stabiliti dall'articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alle fattispecie di contratti di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), escluse dal perimetro delineato dal Codice

L’istanza riguarda i contratti di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un’altra stazione appaltante, o a una loro associazione, sulla base di un diritto esclusivo, formalmente compresi tra gli appalti esclusi nei settori ordinari. L’Agenzia rileva che tali contratti restano soggetti ad alcuni principi fondamentali e alle forme contrattuali del Codice dei contratti pubblici. Di conseguenza, anche per queste fattispecie l’appaltatore assolve l’imposta di bollo una tantum al momento della stipula, secondo le modalità e gli importi proporzionati al valore contrattuale previsti dall’articolo 18, comma 10.

N. 8

Interpello n. 8 del 16/01/2026

Reddito di lavoro dipendente – azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all'estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente – articolo 51 del TUIR e articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Una società italiana esamina azioni gratuite e premi monetari attribuiti a dipendenti che, durante la maturazione, hanno lavorato in Italia e in uno o più Stati esteri. Per le azioni percepite da residenti italiani, l’intero valore concorre al reddito di lavoro dipendente e sconta la ritenuta, con possibilità di credito per le imposte estere; se il percettore è residente all’estero, rileva soltanto la quota maturata per il lavoro svolto in Italia. I premi monetari sono imponibili anche nello Stato di residenza al pagamento, oltre che nello Stato in cui l’attività è stata prestata.

N. 7

Interpello n. 7 del 16/01/2026

Somma riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Corretta individuazione dei giorni di lavoro dipende ai fini della determinazione dell'importo spettante

Un’azienda sanitaria, quale sostituto d’imposta, chiede come calcolare i giorni di lavoro dipendente necessari a rapportare all’anno il reddito teorico previsto dalla legge di bilancio 2025, in presenza di assenze non retribuite parziali o totali. L’Agenzia esclude dal conteggio i giorni per i quali il dipendente non ha percepito alcuna retribuzione. Se nel 2025 non vi sono giorni lavorativi e vengono corrisposte soltanto somme, tassate ordinariamente, riferite ad altre annualità, il beneficio non deve essere riconosciuto.

N. 6

Interpello n. 6 del 16/01/2026

Regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – articolo 54 del TUIR, articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Un’associazione professionale ha acquistato da terzi crediti derivanti da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale, utilizzandoli ratealmente in compensazione. Per i crediti acquisiti nel 2024 e 2025, l’Agenzia considera rilevanti nel reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP sia il costo, nell’anno del pagamento, sia il valore nominale, al momento di ciascun utilizzo, in applicazione del principio di cassa e dell’onnicomprensività. Le quote utilizzate dal 2024 relative a crediti acquistati prima del 2024 restano invece non imponibili ai fini IRPEF e IRAP.

N. 5

Interpello n. 5 del 15/01/2026

Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali – Articoli 51, comma 8–bis e 10, comma 1, lettera e) del TUIR

Un contribuente residente in Italia, dipendente all’estero con reddito determinato secondo le retribuzioni convenzionali, chiede se possa dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nel Paese estero nel 2024. L’Agenzia ammette la deduzione dal reddito complessivo, nei limiti dell’articolo 10 del TUIR, per i contributi trattenuti e versati dal datore di lavoro in ottemperanza alla legge e risultanti dalla relativa certificazione. Gli importi riferiti al reddito estero del 2024 devono essere indicati nel rigo E21 del modello 730/2025.

N. 4

Interpello n. 4 del 14/01/2026

Prestazione di servizi svolta da una fonderia – Aliquota IVA applicabile – Tabella A, Parte II–bis, 1–novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Una fonderia artistica realizza, con materiali e manodopera propri, opere progettate dal committente e sottoposte alla supervisione e all’approvazione finale dell’artista, chiedendo se possa applicare l’IVA al 5 per cento. L’Agenzia qualifica l’attività della fonderia come prestazione di servizi, anziché come cessione di oggetti d’arte, e applica quindi l’aliquota ordinaria del 22 per cento. Le successive cessioni del committente possono beneficiare del 5 per cento soltanto se riguardano fusioni scultoree, controllate dall’artista, limitate a otto esemplari e riconducibili al codice NC indicato.

N. 3

Interpello n. 3 del 13/01/2026

Trattamento, ai fini dell'imposta di registro, di un accordo perfezionato per corrispondenza con cui uno Studio professionale riconosce ad un socio uscente un indennizzo per l'attività svolta

Uno studio notarile intende definire tramite corrispondenza PEC l’indennizzo, pagabile in sessanta rate, spettante a un associato cessato per pensionamento, chiedendo il relativo trattamento ai fini del registro. L’Agenzia riconduce l’accordo agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, non a un’assegnazione inversa rispetto al conferimento, e applica l’imposta proporzionale del 3 per cento. Poiché l’accordo è concluso per corrispondenza e non richiede forma scritta a pena di nullità, la registrazione è dovuta solo in caso d’uso; la stessa aliquota vale in caso di registrazione volontaria.

  • Imposta di registro
  • Professionisti
  • Imposte indirette
N. 1

Interpello n. 1 del 12/01/2026

Trattamento fiscale applicabile alle somme riconosciute in sede di conciliazione a seguito del licenziamento – Individuazione del Paese avente la potestà impositiva

Una società italiana e una consociata finlandese devono corrispondere a un dirigente residente in Finlandia un’indennità sostitutiva del preavviso e un ulteriore importo per la cessazione del rapporto e del distacco. L’Agenzia assoggetta a imposizione italiana e a ritenuta soltanto i 362.880 euro pagati dalla società italiana e riferiti al lavoro svolto in Italia. Le somme di 57.120 e 930.000 euro versate dalla società finlandese, non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, non sono imponibili nel Paese; la conclusione sulla prima quota è confermata anche dalla Convenzione Italia-Finlandia.

N. 2

Interpello n. 2 del 12/01/2026

Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall'estero, che svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia e possibilità di lavoro da remoto, per una società estera – articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

Una lavoratrice rientrata dal Regno Unito a fine 2025 svolge in Italia, anche da remoto, un nuovo lavoro dipendente per una società tedesca non collegata al precedente datore estero e chiede l’accesso al nuovo regime degli impatriati. L’Agenzia conferma che il datore di lavoro estero non impedisce l’agevolazione quando l’attività è prestata prevalentemente in Italia. Al ricorrere di tutti gli altri requisiti normativi, la contribuente può applicare il regime dal 2026 per quattro periodi d’imposta successivi e, se il datore non lo riconosce, fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

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