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Chi dà in affitto immobili a uso turistico tramite portali stranieri e applica il regime forfetario è portato a credere che l’IVA non lo tocchi, visto che non la addebita agli ospiti. Per gli acquisti, però, la situazione è diversa. La commissione trattenuta dalla piattaforma estera è un servizio ricevuto da un soggetto non residente: quando risulta territorialmente rilevante in Italia, il forfetario, che rimane soggetto passivo, deve assolvere l’imposta con l’inversione contabile (reverse charge), versandola cioè in prima persona. L’IVA dovuta in questo modo non si detrae e si trasforma in un costo effettivo. Il documento da impiegare è il TD17, da inviare al Sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo, mentre il versamento risponde a scadenze sue. Per le commissioni non esiste alcuna franchigia di 10.000 euro: la soglia interessa soltanto certi acquisti intracomunitari di beni. Quanto ai ricavi, vanno considerati al lordo delle commissioni: se la piattaforma incassa 72.000 euro e ne trattiene 10.800, l’accredito è di 61.200 euro ma i ricavi restano 72.000. Su 10.800 euro di commissioni, l’IVA al 22% da versare ammonta a 2.376 euro. Per sanare le irregolarità occorre tenere separate l’omessa inversione, il mancato pagamento e la mancata comunicazione dei dati.

- COMMISSIONI DISTINTE DAGLI ACCREDITIRendiconto del Portale: Punto di partenza dei controlli

Per l’host, il rendiconto della piattaforma è di frequente il documento attraverso cui si verificano prenotazioni e accrediti. Il saldo finale, tuttavia, non coincide per forza né con il ricavo rilevante ai fini fiscali né con il costo totale dell’intermediazione. Il portale riscuote il corrispettivo per conto dell’operatore, trattiene la propria commissione, si occupa di cancellazioni e rimborsi e gli trasferisce solo la differenza.

In questo passaggio si intrecciano tre operazioni distinte: il servizio di alloggio fornito all’ospite, il servizio di intermediazione acquistato dal portale e il regolamento finanziario dei rispettivi importi. Il regime forfetario, previsto dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014, rende più semplice la determinazione del reddito e contempla esoneri IVA specifici, ma non fa venire meno questa distinzione, né gli obblighi relativi agli acquisti in cui il contribuente è debitore dell’imposta. La verifica amministrativa dovrebbe perciò prendere avvio dalle fatture delle commissioni e dai contratti, senza fermarsi ai bonifici incassati: la trattenuta del portale è un modo di pagare il servizio, non un motivo per lasciarlo fuori dall’analisi IVA.

- OBBLIGHI IVA SUGLI ACQUISTI ESTERISoggettività IVA: Perché il forfetario resta coinvolto

Il fraintendimento più comune è ritenere che chi non applica di regola l’IVA ai propri clienti ne sia estraneo anche nei rapporti con i fornitori. In realtà l’imprenditore individuale in regime forfetario mantiene la qualifica di soggetto passivo. Se acquista servizi destinati all’attività, la sua posizione differisce da quella di un privato che si serve della piattaforma per bisogni personali.

Secondo l’articolo 1, comma 58, lettera d), della Legge n. 190/2014, alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti si applicano le regole degli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, come ricordato anche dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016. Bisogna quindi accertare dove il servizio abbia rilevanza territoriale. Se l’operazione è imponibile in Italia e il prestatore non è stabilito nel territorio dello Stato, l’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 trasferisce l’obbligo di assolvere l’imposta al committente soggetto passivo italiano. Il regime forfetario non costituisce, di per sé, un’eccezione a tale meccanismo.

- CONTRATTO E DESTINATARIO EFFETTIVOServizio e Committente: Cosa si acquista davvero

Prima di applicare il reverse charge occorre individuare il servizio comprato. Il termine commissione può abbracciare intermediazione, promozione, gestione della prenotazione o altre prestazioni, e la qualificazione discende dalle condizioni contrattuali. Per i servizi generici resi tra imprese (B2B), l’articolo 7-ter fissa la territorialità nello Stato del committente. Le prestazioni relative a beni immobili, invece, seguono l’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), da leggere insieme al Regolamento UE n. 282/2011. Il collegamento commerciale con un alloggio non è sufficiente per qualificare come prestazione immobiliare ogni servizio offerto dal portale.

Il controllo deve estendersi anche al destinatario. Il proprietario dell’immobile, il titolare dell’attività, l’intestatario dell’account e chi acquista l’intermediazione possono essere persone diverse. Se un gestore opera in nome proprio e compra il servizio dalla piattaforma, l’obbligo IVA va valutato nella sua posizione. Se invece opera in nome e per conto del proprietario, il rapporto si ricostruisce in modo diverso. Contratto, fattura e rendiconto devono risultare coerenti: l’imputazione dell’imposta non può dipendere soltanto dal conto corrente su cui giunge l’accredito.

- NESSUNA SOGLIA PER LE COMMISSIONINessuna Franchigia: Il tetto di 10.000 euro non si applica

Un secondo errore ricorrente consiste nell’estendere alle commissioni dei portali il limite di 10.000 euro previsto per alcuni acquisti intracomunitari di beni. L’articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993 regola un’esclusione specifica per gli acquisti di beni compiuti alle condizioni indicate, anche da soggetti con imposta totalmente indetraibile. Non prevede una franchigia generale per gli acquisti dall’estero.

Quando il servizio generico è ricevuto da un soggetto estero ed è rilevante in Italia, l’obbligo di assolvere l’imposta sussiste anche se il corrispettivo è modesto. La circolare n. 10/E/2016 ribadisce la necessità di tenere distinti i servizi dagli acquisti intracomunitari di beni. Una commissione di poco conto comporta dunque gli stessi adempimenti documentali di una elevata. Il numero delle prenotazioni e l’importo complessivo influiscono sul debito da versare, ma non sull’esistenza del presupposto.

- INTEGRAZIONE E INVIO AL SISTEMA SDIDocumento TD17: Fattura estera e comunicazione

Il modo in cui si assolve l’imposta varia in base allo Stato in cui il prestatore è stabilito. Se il fornitore ha sede nell’Unione europea, la fattura va integrata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, richiamati dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Se invece è extra-UE, il committente provvede con un’autofattura.

Accanto alla gestione dell’imposta c’è la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Per gli acquisti di servizi dall’estero si utilizza il tipo documento TD17, da inviare al Sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento che attesta l’operazione o a quello di effettuazione dell’operazione, a seconda dei casi. La circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 distingue l’invio dei dati dagli obblighi sostanziali: la mancata trasmissione del TD17 non prova di per sé l’omesso versamento, e il suo invio non dimostra che il pagamento sia avvenuto.

Nei controlli sulle annualità pregresse pesa anche la decorrenza degli obblighi telematici. L’articolo 18 del D.L. n. 36/2022 li ha estesi dal 1° luglio 2022 ai soggetti che nel 2021 avevano superato 25.000 euro di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, e dal 1° gennaio 2024 ai restanti contribuenti interessati.

- TERMINI DISTINTI PER L’IMPOSTAScadenze di Versamento: Mensile e trimestrale

L’IVA dovuta sulle commissioni non può essere recuperata tramite detrazione: per il forfetario costituisce un onere effettivo, da imputare al conto economico dell’attività. Per quanto riguarda i termini, alle operazioni effettuate fino al 30 settembre 2025 si applica il previgente versamento mensile, da eseguire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione. Per le operazioni dal 1° ottobre 2025, il D.Lgs. n. 81/2025 ha introdotto il pagamento trimestrale contemplato dall’articolo 1, comma 58, lettera e-bis), della Legge n. 190/2014, da eseguire entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre, considerando i differimenti applicabili.

La cadenza del pagamento non modifica automaticamente la scadenza della comunicazione con TD17, perciò conviene tenere due scadenzari separati: uno per i documenti e uno per i versamenti. Nel ricostruire più annualità non si può adottare un criterio unico: la data di effettuazione delle operazioni stabilisce la scadenza da assumere e, di conseguenza, il calcolo degli interessi.

- COMMISSIONI E IVA INDETRAIBILEEsempio Numerico: Ricavi lordi e incasso netto

Si supponga che la piattaforma riscuota per conto dell’operatore corrispettivi per 72.000 euro e trattenga commissioni per 10.800 euro. L’accredito netto è pari a 61.200 euro, ma i ricavi restano 72.000 euro. La commissione rappresenta un costo dell’attività. Se il servizio è imponibile al 22%, l’IVA da assolvere con reverse charge ammonta a 2.376 euro (10.800 x 22%). L’operatore deve perciò tenere presenti sia la trattenuta del portale sia l’imposta indetraibile, senza scambiarle per una diminuzione dei ricavi.

Per il reddito forfetario, l’articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014 stabilisce il coefficiente di redditività dell’attività. Commissioni e relativa IVA non sono deducibili in modo analitico, poiché il sistema riconosce i costi attraverso il coefficiente, salve le deduzioni espressamente ammesse. La riconciliazione tra prenotazioni, rimborsi, commissioni e accrediti assolve dunque a due scopi: determinare in modo corretto i ricavi e quantificare l’IVA sugli acquisti di servizi.

- DAC7, FATTURE E VERSAMENTIIncroci di Dati: Cosa vede il Fisco

Gli scambi informativi IVA, le comunicazioni DAC7 regolate dal D.Lgs. n. 32/2023 e i documenti presenti nel Sistema di interscambio consentono all’amministrazione di far emergere disallineamenti. L’assenza di un documento telematico, tuttavia, va letta assieme alla fattura, al contratto e ai versamenti.

Un caso delicato si ha quando il portale ha già applicato l’IVA italiana, considerando l’utente un consumatore finale. Ignorare la circostanza non è corretto, ma non si può nemmeno dare per scontato che essa liberi il committente dagli obblighi previsti nei rapporti tra imprese. L’articolo 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997 regola l’errato assolvimento dell’imposta da parte del prestatore quando sussistevano i presupposti dell’inversione contabile.

- VIOLAZIONI DA SANARE SEPARATAMENTERegolarizzazione: Distinguere le singole violazioni

Nel ricostruire le irregolarità occorre tenere separate l’omessa inversione contabile, l’eventuale mancato pagamento e la mancata comunicazione dei dati. Le norme di riferimento sono gli articoli 6, 13 e 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997, nelle formulazioni applicabili alle singole violazioni. Il ravvedimento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 esige un prospetto per ciascuna operazione o periodo, con fattura, imponibile, IVA, scadenza originaria, pagamento e trasmissione. L’emissione tardiva del TD17 non è sufficiente a perfezionare la regolarizzazione.

Anche il cumulo giuridico deve rispettare le condizioni poste dalla norma e non si estende indistintamente agli omessi versamenti. Per quantificare correttamente si parte dall’individuazione delle violazioni effettive, non dalla somma automatica di tutte le sanzioni richiamabili in astratto.

- CONTRATTI, DOCUMENTI E SCADENZERiepilogo Operativo: Le verifiche in tabella

Area di verifica Regola da applicare Riferimenti
Servizio acquistato Analizzare il contratto e distinguere intermediazione, servizi generici e prestazioni immobiliari Artt. 7-ter e 7-quater, D.P.R. 633/1972; Reg. UE 282/2011
Destinatario della commissione Stabilire chi acquista in concreto il servizio nell’esercizio dell’attività Art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
Qualità del forfetario Il regime non fa venire meno la soggettività IVA né gli obblighi sugli acquisti esteri Art. 1, comma 58, L. 190/2014; circolare 10/E/2016
Importo del servizio Per le commissioni non vale alcuna franchigia di 10.000 euro Art. 38, comma 5, lett. c), D.L. 331/1993
Documento IVA Integrazione della fattura UE oppure autofattura se il prestatore è extra-UE Art. 17, D.P.R. 633/1972; artt. 46 e 47, D.L. 331/1993
Comunicazione dei dati TD17, con scadenza diversa da quella del pagamento Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015; circolare 26/E/2022
Versamento Mensile fino al 30 settembre 2025, trimestrale dal 1° ottobre 2025 L. 190/2014; D.Lgs. 81/2025
Costo dell’IVA Imposta non detraibile; costi non dedotti in modo analitico dal reddito forfetario Art. 1, commi 58 e 64, L. 190/2014
Ricavi dell’attività Le commissioni non abbassano i ricavi fino all’importo accreditato Art. 1, commi 54 e 64, L. 190/2014
Controlli e correzioni Riconciliare dati, fatture e pagamenti; sanare separatamente ciascun obbligo violato Art. 6-bis, L. 212/2000; circolare 26/E/2022; art. 13, D.Lgs. 472/1997

Domande frequenti

Il forfetario paga l’IVA sulle commissioni delle piattaforme estere?

Il forfetario resta soggetto passivo IVA. Quando il servizio acquistato dalla piattaforma estera è imponibile in Italia, deve assolvere l’imposta con reverse charge senza poterla detrarre. Prima occorre verificare il contratto, la natura del servizio e chi ne è il committente.

La soglia di 10.000 euro vale anche per le commissioni dei portali?

La soglia di 10.000 euro riguarda alcuni acquisti intracomunitari di beni e non costituisce una franchigia per i servizi delle piattaforme. Se la commissione è territorialmente rilevante in Italia, l’obbligo di assolvere l’IVA sussiste anche per importi modesti.

La scadenza del TD17 coincide con quella del versamento IVA?

Il TD17 segue un termine distinto dal pagamento: va trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo secondo il documento ricevuto o l’operazione effettuata. Per le operazioni dal 1° ottobre 2025 il versamento è trimestrale, con i differimenti applicabili.

I ricavi del forfetario si calcolano prima o dopo le commissioni?

I ricavi restano al lordo delle commissioni trattenute dalla piattaforma: un accredito netto inferiore non riduce i corrispettivi dell’attività. Commissioni e relativa IVA non sono deducibili analiticamente nel regime forfetario, che riconosce i costi attraverso il coefficiente di redditività.