Con il provvedimento del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710, l’Agenzia delle entrate ha riscritto la procedura di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, intervenendo sul precedente provvedimento del 3 dicembre 2019, n. 1415522. Il fondamento normativo rimane l’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972, il quale permette di chiudere la posizione di chi, in base ai dati a disposizione, non ha svolto alcuna attività d’impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti. Mutano i criteri con cui si individuano i soggetti, che adesso includono fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti spontanei, le modalità della comunicazione preventiva e la facoltà di ottenere la riattivazione anche a chiusura avvenuta. Chi riceve la comunicazione dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti e opporsi; se la partita IVA risulta già chiusa, può domandare con istanza motivata la riattivazione, che, se accolta, produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni. Il ripristino, tuttavia, non sana gli adempimenti rimasti omessi.
- RISCONTRI SULL’ATTIVITÀ EFFETTIVACriteri di Selezione: In che modo l’Agenzia individua le posizioni inattive
Per individuare i soggetti si ricorre a riscontri automatizzati sulle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria: fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti effettuati tramite riscossione spontanea, ossia con modelli di pagamento come l’F24. Stando alla stampa specializzata, in passato il peso maggiore era dato all’omessa presentazione delle dichiarazioni, mentre oggi si dispone di un quadro più completo dell’attività effettivamente esercitata.
La chiusura è disposta in modo centralizzato. Per i soggetti che non sono persone fisiche, se l’Anagrafe tributaria non mostra alcun segno di operatività, si prevede nello stesso momento anche l’estinzione del codice fiscale. Per una società ciò comporta la perdita non soltanto della partita IVA ma anche dell’identità fiscale, con effetti ben più gravi.
- RECAPITO E DECORRENZA DEI TERMINIComunicazione Preventiva: Dove viene recapitata e da quando decorrono i termini
Prima di procedere alla chiusura, l’Agenzia manda una comunicazione preventiva al domicilio digitale del titolare, quello contemplato dall’art. 60-ter del D.P.R. 600/1973, oppure, se manca, a quello del rappresentante. Quando non esistono domicili digitali, la comunicazione viene spedita con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale che risulta in Anagrafe tributaria.
Il documento è consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale; della sua disponibilità si dà avviso nell’area riservata e pure con un messaggio sull’App IO. Proprio per questo, chi ha una partita IVA con scarsi movimenti dovrebbe monitorare con regolarità la PEC e il Cassetto fiscale, dato che la comunicazione rischia di sfuggire.
La chiusura produce effetto dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione; qualora la consegna non sia possibile, si guarda alla data in cui il documento è reso disponibile nell’area riservata. Questa regola va tenuta distinta da quella sul termine per i chiarimenti, che il provvedimento aggancia alla ricezione.
- PROVE PER CONTESTARE LA CESSAZIONEOpposizione: In che modo dimostrare l’attività svolta
Entro 60 giorni dalla ricezione, il contribuente che giudica ingiustificata la cessazione può presentarsi presso uno qualunque degli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, per illustrare la propria condizione di soggetto attivo ai fini IVA e opporsi alla chiusura. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’opposizione è valida anche contro l’estinzione del codice fiscale.
Il provvedimento non fornisce un elenco tassativo dei documenti. Conviene comunque portare elementi concreti che consentano all’ufficio di accertare l’attività effettiva, per esempio:
- fatture emesse e contratti con i clienti;
- documentazione contabile;
- riscontri su rapporti commerciali o professionali in corso.
Quanto più la documentazione è puntuale, tanto più agevole risulta provare che l’inattività emersa dai dati è soltanto apparente, ad esempio perché l’attività è stata esercitata con fatture non rilevate oppure in un periodo diverso.
- ISTANZA DI RIATTIVAZIONE MOTIVATAPartita IVA già Chiusa: In che modo domandare la riattivazione
Il provvedimento regola anche l’ipotesi in cui la chiusura sia già avvenuta. Il contribuente che la ritiene illegittima può recarsi presso qualsiasi ufficio territoriale e domandare la riattivazione con una richiesta motivata. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta può estendersi anche al codice fiscale estinto.
Si tratta di un rimedio distinto dall’opposizione preventiva: prima della chiusura il contribuente offre chiarimenti per evitarla, dopo può invece sollecitare l’amministrazione a ripristinare una posizione già cessata. Presentare l’istanza non comporta un ripristino automatico: l’ufficio esamina le argomentazioni e le prove prodotte e stabilisce se riattivare.
Se la richiesta è accolta, la partita IVA torna attiva con effetto dalla data originaria di apertura, senza soluzione di continuità. Identica la regola per il codice fiscale, con effetto dalla data originaria di attribuzione. La retroattività serve a impedire che la riattivazione sia trattata come una nuova apertura, con la conseguente perdita dell’anzianità della posizione.
- ADEMPIMENTI OMESSI DA REGOLARIZZARELimiti del Ripristino: Nessuna sanatoria automatica
La riattivazione retroattiva ha confini ben definiti: ricostruisce la posizione anagrafica, ma il provvedimento non prevede alcuna sanatoria automatica per gli adempimenti omessi né per altre obbligazioni riferite al periodo coinvolto. Chi riottiene la partita IVA deve perciò accertare se, durante la chiusura, abbia emesso fatture, incassato corrispettivi o omesso dichiarazioni, e regolarizzare quanto dovuto, se del caso tramite il ravvedimento operoso.
- VALUTAZIONE OLTRE I DATI AUTOMATICIControlli Automatizzati e Tutela: Quali garanzie rimangono
Il provvedimento chiarisce che i riscontri dell’Agenzia non conducono a decisioni fondate unicamente sulle elaborazioni automatiche. Individuare una posizione potenzialmente inattiva è la premessa per avviare la procedura, non il suo esito: la comunicazione preventiva ha lo scopo di far affiorare circostanze che i dati non rivelano e di provare che l’attività prosegue.
La procedura rientra nel quadro dei principi europei di proporzionalità e di neutralità dell’IVA, sui quali la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in vari casi di identificazione IVA, richiedendo valutazioni concrete ed escludendo automatismi sproporzionati. Sono principi interpretativi generali, utili come cornice. Quanto al trattamento dei dati personali, l’Agenzia agisce come titolare e Sogei S.p.A., che gestisce il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, come responsabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto dei principi di minimizzazione, sicurezza e limitazione della conservazione.
- RICEZIONE E PROVE DA RACCOGLIERECome Tutelarsi: Cosa fare dopo la comunicazione
In concreto, il titolare deve esaminare la comunicazione ricevuta, verificando domicilio digitale, Cassetto fiscale e avvisi dell’area riservata. Se la chiusura è soltanto annunciata, dispone di 60 giorni per recarsi presso un ufficio e fornire chiarimenti. Se la partita IVA è già stata chiusa, può inoltrare una richiesta motivata di riattivazione, corredata degli elementi che dimostrano l’ingiustificatezza della cessazione. La possibilità che il ripristino risalga alla data di apertura è la novità di maggior rilievo, ma rimane una decisione dell’ufficio e non un diritto automatico.
Domande frequenti
Quanto tempo ho per oppormi alla chiusura della partita IVA inattiva?
Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l’attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.
Posso chiedere di riattivare una partita IVA già chiusa d’ufficio?
Sì, chi ritiene illegittima la chiusura può presentare una richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale. Il ripristino non è automatico: l’ufficio valuta argomentazioni e prove. Se accolta, la riattivazione produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.
La riattivazione della partita IVA cancella le omissioni fiscali?
No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.

