L’Agenzia delle Entrate sta notificando ai contribuenti in regime forfetario schemi di atto relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel 2021, per i quali risulterebbe omesso il versamento dell’Iva dovuta con il reverse charge. La pretesa comprende imposta, interessi e una sanzione del 30%. Il controllo nasce dall’incrocio tra i dati che i fornitori europei comunicano nei rispettivi Stati membri, scambiati fra le amministrazioni attraverso il circuito Vies, e i versamenti effettuati in Italia dai forfettari.
— CONTESTANO GLI SCHEMI DI ATTOCosa contestano gli schemi di atto per il 2021
Le contestazioni riguardano prestazioni di servizi ricevute o acquisti di beni da operatori stabiliti in altri Stati membri, senza il conseguente versamento dell’Iva. Le motivazioni degli uffici richiamano le attività di analisi del rischio condotte sui rapporti fra il contribuente e gli operatori economici comunitari. Si tratta di schemi di atto, non ancora di accertamenti: il contribuente ha 60 giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni e documenti, secondo il contraddittorio preventivo dell’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
— RAGIONI: IL FORFETARIO RESTAPerché il forfetario resta debitore dell’Iva
Il regime forfetario esonera dal versamento dell’Iva e dalla maggior parte degli adempimenti ordinari, ma non elimina gli obblighi legati all’inversione contabile. L’art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tiene infatti fermi, per i forfettari, gli obblighi Iva sugli acquisti intracomunitari di beni, sulle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti e sulle altre operazioni per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario o committente ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Sul piano operativo il contribuente integra la fattura, quando il fornitore è comunitario, oppure emette autofattura, quando il fornitore è extracomunitario, annota il documento, liquida l’imposta e la versa con modello F24. La detrazione, però, non gli spetta: l’Iva così assolta è un costo definitivo, non un anticipo recuperabile. È questa la ragione per cui l’omissione, negli schemi di atto, si traduce direttamente in imposta pretesa e non in una partita a somma zero.
— BENI E SERVIZIBeni e servizi: la soglia dei 10.000 euro vale solo per i beni
Occorre distinguere gli acquisti di beni dalle prestazioni di servizi, perché le regole non coincidono, ed è qui che si concentra la parte più utile della difesa. Per i beni opera la soglia di 10.000 euro richiamata dall’art. 38, comma 5, lettera c), del d.l. 331/1993: se il limite non è stato superato nell’anno precedente e non lo è ancora nell’anno in corso, e il forfetario non ha optato per l’imposizione in Italia, l’operazione non costituisce acquisto intracomunitario e il fornitore applica correttamente l’Iva del proprio Paese. Superata la soglia, oppure esercitata l’opzione, scattano l’iscrizione al Vies, l’integrazione della fattura e il versamento dell’imposta italiana; l’operazione con cui il tetto viene superato rileva per intero, non per la sola eccedenza, e da quel momento sono rilevanti anche tutte le successive.
Per le prestazioni di servizi generici ricevute da soggetti esteri non esiste invece alcuna franchigia. In forza degli artt. 7-ter e 17, secondo comma, del d.P.R. 633/1972, il committente italiano è debitore dell’imposta tramite inversione contabile a prescindere dall’importo della prestazione: anche una fattura da poche centinaia di euro genera l’obbligo. È la ragione per cui molte contestazioni riguardano abbonamenti a piattaforme, servizi pubblicitari e forniture digitali di modesto valore unitario ma ricorrenti.
| Operazione | Soglia 10.000 euro | Documento | Iva dovuta in Italia |
|---|---|---|---|
| Beni da fornitore UE, sotto soglia e senza opzione | Opera | Nessun adempimento, il fornitore addebita l’Iva del suo Paese | No |
| Beni da fornitore UE, oltre soglia o con opzione | Non opera | Integrazione della fattura | Sì |
| Servizi generici da soggetto UE | Non prevista | Integrazione della fattura | Sì |
| Servizi generici da soggetto extra UE | Non prevista | Autofattura | Sì |
— DA DOVE ARRIVANO I DATI INCROCIATIDa dove arrivano i dati incrociati dal fisco
Molte fatture estere non transitano dal Sistema di interscambio, ma questo non le rende invisibili all’amministrazione finanziaria. Il dato di partenza sono gli elenchi riepilogativi che il fornitore presenta nello Stato membro in cui è identificato ai fini Iva: ogni Paese dell’Unione raccoglie le informazioni sulle cessioni intracomunitarie di beni e sulle prestazioni generiche B2B rilevanti nello Stato del committente, cioè quelle in cui l’imposta è dovuta da quest’ultimo con inversione contabile. Il contenuto di questi elenchi, pur con nomi e modelli diversi da Stato a Stato, discende dalla direttiva Iva: numero identificativo del cliente e valore complessivo delle operazioni del periodo. Da lì i dati alimentano il circuito di cooperazione amministrativa fra Stati membri e consentono all’Agenzia di confrontare quanto dichiarato all’estero con quanto versato in Italia.
Il dato europeo, però, è tipicamente aggregato per controparte e per periodo, non un elenco analitico di ogni fattura. Per questo lo schema di atto non andrebbe accettato senza una riconciliazione puntuale dei documenti: note di credito non considerate, doppie registrazioni, importi comprensivi di operazioni estranee al reverse charge, errori nell’identificativo del cliente. Sono le voci su cui, in concreto, si costruiscono le osservazioni.
— I TERMINI DI VERSAMENTOI termini di versamento: il 2021 e le regole di oggi
Per il periodo d’imposta 2021, oggetto degli attuali controlli, il termine era quello dell’art. 1, comma 60, della legge 190/2014: il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La disciplina è cambiata con l’art. 6 del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025 e in vigore dal giorno successivo, che ha inserito nel comma 58 la lettera e-bis): l’Iva dovuta sulle operazioni soggette a inversione contabile, comprese quelle intracomunitarie, si versa entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
La nuova cadenza si applica alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025, con primo appuntamento al 16 febbraio 2026 per il quarto trimestre 2025; le scadenze successive cadono il 16 maggio, il 16 agosto (differito al 20 agosto per la regola sui versamenti unificati), il 16 novembre e il 16 febbraio dell’anno seguente. Restano invariati gli obblighi documentali e l’indetraibilità dell’imposta. Va segnalato che il coordinamento con il comma 60, che continua a indicare il termine mensile, è rimasto imperfetto: in attesa di un chiarimento ufficiale è prudente attenersi alla nuova lettera e-bis), successiva e specifica.
— SANZIONE DEL 30% E IL PERIMETROLa sanzione del 30% e il perimetro della contestazione
La sanzione applicata negli schemi di atto è quella per omesso, insufficiente o tardivo versamento, pari al 30% dell’imposta non corrisposta, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La misura ridotta al 25% introdotta dal d.lgs. 87/2024 non giova a queste posizioni: opera solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, individuando il dies a quo nella scadenza del versamento omesso. Per il 2021 resta quindi il 30%, e su questo punto non c’è margine di contestazione.
Un margine, semmai, riguarda la qualificazione della violazione. Quando il forfetario non ha né integrato né annotato la fattura, si può discutere se il fatto vada ricondotto all’omesso versamento oppure alla disciplina sanzionatoria propria del reverse charge non applicato, contenuta nell’art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. 471/1997. È un argomento da valutare caso per caso e non necessariamente conveniente: quella disciplina prevede misure fisse e minimi edittali che, su imponibili contenuti, possono risultare più onerosi del 30% dell’imposta. Merita attenzione, allo stesso modo, il profilo dei termini di decadenza, dato che il forfetario non presenta la dichiarazione annuale Iva.
— CASO PRATICOUn esempio pratico
Un consulente in regime forfetario riceve nel 2021 una fattura da un fornitore tedesco per servizi di consulenza informatica pari a 8.000 euro. Trattandosi di un servizio generico B2B e non di un bene, la soglia dei 10.000 euro non entra in gioco: il committente italiano deve integrare la fattura e versare l’Iva con reverse charge. Applicando l’aliquota ordinaria del 22%, l’imposta è pari a 1.760 euro; se il versamento non è mai avvenuto, la sanzione del 30% aggiunge 528 euro, per una pretesa di 2.288 euro oltre agli interessi.
Diverso sarebbe lo stesso importo speso in beni. Restando sotto la soglia di 10.000 euro e in assenza di superamenti nell’anno precedente, l’acquisto non genera alcun obbligo in Italia. Se però nello stesso anno arrivasse un secondo acquisto di beni per 4.000 euro, il tetto verrebbe superato e quella seconda operazione sarebbe rilevante per intero: 880 euro di Iva da integrare e versare, non i 440 corrispondenti alla sola eccedenza di 2.000 euro.
— AZIONI PER QUANDO ARRIVA LO SCHEMACosa fare quando arriva lo schema di atto
I 60 giorni per le osservazioni non sono l’unico termine da presidiare. Il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto e, se l’atto viene poi notificato, entro i 15 giorni successivi alla notifica. Le due strade non si escludono, ma vanno calendarizzate subito: il termine per l’adesione è più breve di quello per le controdeduzioni. Se le osservazioni giustificano integralmente le operazioni contestate, la posizione può essere archiviata; diversamente l’ufficio adotta l’atto tenendo conto di quanto prodotto.
Nel merito, prima di aderire conviene verificare la natura di ogni operazione (beni o servizi), la presenza di note di credito o duplicati, la correttezza dell’identificativo attribuito dal fornitore e, per i beni, gli effetti della soglia e dell’eventuale opzione esercitata all’epoca. Una cautela sull’Iva estera: il fatto che il fornitore abbia addebitato l’imposta del proprio Paese è dirimente solo per i beni sotto soglia, dove quel trattamento è corretto. Sui servizi generici l’addebito estero è di norma un errore del fornitore, che non fa venire meno l’imposta dovuta in Italia e va semmai recuperato chiedendo la nota di credito. Il dato incrociato dall’Unione europea è un indizio solido, ma da solo non dimostra che ogni importo segnalato generi automaticamente un’imposta dovuta in Italia: dimostrarlo, documento per documento, resta l’unico modo per ridurre la pretesa.

