AzioniCondividi, salva o stampa l'articolo

Con la sentenza n. 803 del 2026, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha stabilito che l’estinzione di una società per cancellazione dal Registro delle imprese non azzera in automatico i debiti fiscali ancora aperti. Tramite un meccanismo di tipo successorio, il rapporto obbligatorio passa ai soci, anche nell’ipotesi in cui la liquidazione non abbia dato luogo ad alcun riparto dell’attivo. La vicenda atteneva a una srl cancellata nel marzo 2020 e a una pretesa riferita al periodo d’imposta 2018. La decisione risulta utile perché distingue due piani spesso confusi: da un lato la persistenza del rapporto tributario dopo l’estinzione della società, dall’altro l’effettiva responsabilità patrimoniale di chi subentra. Il socio succede alla società estinta, ma risponde entro i limiti di quanto ha ricevuto, e se il punto è controverso l’onere della prova grava sul Fisco. Quanto alle sanzioni, la Cassazione n. 5986 del 17 marzo 2026 esclude che si trasferiscano ai soci. La pronuncia affronta inoltre il caso della fusione della socia unica in un’altra società.

- RAPPORTI TRIBUTARI ANCORA PENDENTICancellazione: Gli effetti reali dell’estinzione

Il punto di partenza dei giudici milanesi è l’art. 2495 del codice civile: una volta avvenuta la cancellazione, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono rivolgersi ai soci, fino a concorrenza di quanto questi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. A venir meno è l’ente, mentre i rapporti obbligatori ancora pendenti restano. Nella motivazione si descrive un fenomeno successorio “sui generis”: i rapporti che facevano capo alla società non si estinguono, ma passano ai soci.

L’inesistenza della società non basta quindi a far cadere il debito. Il ragionamento della Corte vale pure per le pretese ancora in fase di accertamento al momento della cancellazione: il fatto che l’obbligazione tributaria non sia definitiva non ne determina, di per sé, l’estinzione. Poiché il rapporto prosegue, l’Amministrazione finanziaria può far valere la propria pretesa anche dopo la scomparsa dell’ente.

- SUCCESSIONE E LIMITI PATRIMONIALIAssenza di Riparto: Il principio delle Sezioni Unite

Una questione centrale riguardava l’assenza di somme formalmente distribuite ai soci. La CGT si rifà alla Cassazione n. 9672 del 2018, in base alla quale i soci di una srl cancellata restano debitori pur se, per mancanza di attivo, in liquidazione non è stata ripartita alcuna somma.

Oggi questo principio va raccordato con le Sezioni Unite della Cassazione n. 3625 del 2025, depositata il 12 febbraio 2025. Nell’interpretazione offerta dai giudici milanesi, il fatto che il socio non abbia percepito le somme risultanti dal bilancio finale non ne esclude la legittimazione come successore, ma non conduce nemmeno a una responsabilità senza limiti. Per le Sezioni Unite, la riscossione di somme in sede di liquidazione è una condizione dell’azione legata all’interesse ad agire, oltre a rappresentare il tetto massimo dell’esposizione personale del socio.

A chi spetta la prova

Quando il socio nega di aver riscosso somme, l’onere della prova ricade sul Fisco che si rivolge contro di lui. L’interesse dell’Amministrazione può tuttavia sussistere anche in assenza di un riparto formale, se risultano beni o diritti trasferiti ai soci ma non iscritti nel bilancio finale, o altre circostanze che giustifichino la pretesa. Secondo la ricostruzione delle medesime Sezioni Unite, la dimostrazione va data mediante un atto di accertamento motivato, notificato ai soci.

- ATTRIBUZIONI PRIMA DEL RIPARTOArticolo 36: Oltre il bilancio finale

Sul piano tributario, la disciplina del codice civile si affianca all’art. 36 del D.P.R. 602/1973. In sintesi, la norma stabilisce la responsabilità di liquidatori e amministratori per fatto proprio e quella dei soci entro il valore dei beni ricevuti dalla società nei due periodi d’imposta anteriori alla liquidazione o nel corso della stessa, fatte salve le maggiori responsabilità previste dal codice civile.

Secondo la CGT di Milano, la responsabilità può discendere anche da una distribuzione extracontabile di utili. Perciò l’indagine non si esaurisce nel rilevare che il bilancio finale non riporta somme ripartite: va accertato se vi siano stati trasferimenti o attribuzioni patrimoniali rilevanti. Nella fattispecie, l’Ufficio aveva fornito la prova di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e di debiti non presi in considerazione durante la liquidazione. Il Collegio ha dato peso a questi elementi per respingere la tesi secondo cui la cancellazione avrebbe estinto la pretesa.

- PERSONALITÀ DELLA SANZIONESanzioni Tributarie: Un regime differente

Imposta e sanzioni percorrono binari separati. Nella controversia erano coinvolte anche sanzioni irrogate alla società, ma su questo aspetto la Cassazione, con la sentenza n. 5986 del 17 marzo 2026, ha sancito che le sanzioni tributarie irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci. A fondamento vi sono l’art. 7 del D.L. 269/2003, per cui le sanzioni amministrative tributarie delle società dotate di personalità giuridica gravano sulla sola persona giuridica, nonché i principi di personalità e proporzionalità della sanzione.

Il giudice può rilevare la regola anche d’ufficio. Essa incontra un limite se manca un’effettiva alterità fra società e socio, ad esempio nell’ipotesi di abuso dello schermo della personalità giuridica. Ne consegue che il subentro nei rapporti fiscali non trasferisce automaticamente al socio anche la sanzione: l’atto va esaminato distinguendo l’imposta, gli interessi e la componente sanzionatoria.

Profilo Regola
Rapporto d’imposta Si trasferisce ai soci in quanto successori della società estinta
Limite di responsabilità Quanto incassato in liquidazione, oppure i beni ricevuti secondo l’art. 36
Prova delle somme riscosse Grava sul Fisco, se il socio la contesta
Sanzioni Non trasmissibili ai soci, tranne in caso di abuso della personalità giuridica

- CONTINUITÀ DEI RAPPORTI INCORPORATIFusione: La sequenza dei soggetti

La vicenda presentava un’ulteriore peculiarità. La società cancellata aveva come socia unica un’altra srl, successivamente incorporata in una terza società. La CGT ha perciò valutato gli effetti della fusione. Stando alla motivazione, l’incorporazione non dà origine a un rapporto di successione, bensì alla continuità dell’incorporante in tutti i rapporti giuridici dell’incorporata.

Di conseguenza, i rapporti già facenti capo alla socia unica non sono venuti meno con la fusione, ma sono continuati in capo all’incorporante. Per stabilire chi risponda del debito bisogna dunque ripercorrere l’intera sequenza: la cancellazione della società di partenza, il subentro del socio e le eventuali operazioni straordinarie che hanno coinvolto quest’ultimo.

- PENDENZE E DISTRIBUZIONI AI SOCIEffetti Pratici: Cosa fare prima di cancellare

Per soci, amministratori e consulenti, la pronuncia ribadisce che la chiusura della società non comporta la chiusura dei conti con il Fisco. Prima di domandare la cancellazione è opportuno:

  • controllare le pendenze fiscali, pure quelle non ancora accertate, e le annualità ancora suscettibili di accertamento;
  • appostare le somme necessarie per i debiti noti e predisporre con attenzione il bilancio finale di liquidazione;
  • astenersi da attribuzioni di beni o somme ai soci al di fuori del bilancio finale, perché potrebbero essere interpretate come distribuzioni extracontabili;
  • custodire la documentazione relativa alle operazioni e alle fatture, così da poter resistere a contestazioni di inesistenza;
  • se un ex socio riceve un atto, verificare la prova delle somme riscosse, la motivazione dell’atto e la richiesta di sanzioni, che potrebbe risultare illegittima.

Occorre poi tenere presente l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014: per le cancellazioni successive al 13 dicembre 2014, esso permette all’Amministrazione di notificare gli atti alla società estinta entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione. La norma lascia invariato il regime di responsabilità dei soci, ma agisce sui tempi dell’accertamento. Anche la sentenza di merito qui esaminata rimane una decisione di primo grado: in appello potrebbe essere riformata, e la materia continua a svilupparsi nella giurisprudenza di legittimità.

Domande frequenti

La cancellazione di una società elimina i debiti fiscali?

No. I rapporti tributari pendenti possono passare ai soci anche in assenza di un riparto formale. La successione nel rapporto va però distinta dalla responsabilità patrimoniale personale, che resta limitata a quanto ricevuto e richiede una verifica delle attribuzioni ai soci.

Chi deve provare che il socio ha ricevuto somme dalla società?

Se il socio contesta di avere ricevuto somme, la prova grava sul Fisco. Possono rilevare anche beni o diritti trasferiti fuori dal bilancio finale e attribuzioni anteriori alla liquidazione. La pretesa deve essere sostenuta da un atto di accertamento motivato notificato ai soci.

Le sanzioni tributarie della società estinta passano ai soci?

Le sanzioni irrogate alla società estinta non si trasferiscono ai soci secondo la pronuncia richiamata. La regola incontra un limite in caso di abuso dello schermo della personalità giuridica. Occorre quindi esaminare l’atto separando imposta, interessi e componente sanzionatoria.