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Le somme destinate alla previdenza complementare e rimaste non versate dall’impresa fallita, hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 7 ottobre 2026, non hanno tutte la medesima natura. La fonte consultata indica la pronuncia come n. 26355, mentre altre riportano il numero 26356: il dato è da verificare sul testo ufficiale. Le trattenute operate sulla busta paga del lavoratore e il TFR maturando sono crediti di natura retributiva, assistiti dal privilegio generale sui mobili dell’art. 2751-bis, numero 1, del codice civile. Senza privilegio restano invece i contributi che il datore si è obbligato a versare in forza del contratto collettivo, perché privi di natura retributiva. Il privilegio è la preferenza con cui un credito viene soddisfatto prima degli altri sul ricavato dell’attivo: averlo o non averlo decide, in concreto, se il fondo pensione riesca a recuperare qualcosa dal fallimento.

- CONTRIBUTI AMMESSI SENZA PREFERENZAOrigine del Caso: Un’impresa edile e un fondo non pagato

Tutto parte dal fallimento di un’impresa edile. Un ente paritetico territoriale, istituito in attuazione del contratto collettivo, aveva domandato l’ammissione al passivo, ossia all’elenco dei creditori, anche per i contributi dovuti a un fondo di previdenza complementare e mai versati per più lavoratori. Il credito era stato ammesso, ma privo di privilegio.

Il ragionamento del Tribunale di Reggio Emilia era il seguente: tali somme hanno natura previdenziale e non retributiva. Di conseguenza non potevano beneficiare del privilegio dei contributi previdenziali obbligatori, dato che la loro fonte è la contrattazione collettiva e non la legge, né di quello previsto per i crediti di lavoro subordinato. La giurisprudenza di legittimità non era uniforme, e per questo la Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 22066 del 2025, ha trasmesso la questione alle Sezioni Unite.

- ORIGINE DISTINTA DEI VERSAMENTITre Canali: Come si finanzia il fondo pensione

I giudici muovono dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005. Secondo la norma, le forme pensionistiche complementari possono alimentarsi con contributi del lavoratore, con contributi del datore e con il conferimento del TFR maturando, vale a dire le quote di trattamento di fine rapporto che il lavoratore decide di destinare al fondo.

Per la Corte si tratta di tre canali separati, ciascuno con origini giuridiche ed economiche proprie. Comune è lo scopo finale, poiché ogni somma serve a formare la posizione previdenziale del lavoratore, ma diversa è la fonte di ciascuna. Ne consegue che, in caso di mancato pagamento del datore, occorre tenere distinti i crediti per il TFR non versato, quelli per le trattenute sul lavoratore e quelli per la quota datoriale.

- RETRIBUZIONE NON ANCORA TRASFERITATFR e Trattenute: Natura retributiva e privilegio

Il TFR è una retribuzione differita: si forma ogni anno con l’accantonamento e viene semplicemente corrisposto in un momento successivo, al termine del rapporto. Indirizzarlo al fondo pensione modifica l’impiego della somma, non la sua provenienza. Fino a quando il versamento al fondo non è stato materialmente effettuato, il credito rimane retributivo e gode del privilegio dell’art. 2751-bis, numero 1.

Vale lo stesso per la quota che il lavoratore sceglie di destinare alla previdenza complementare e che il datore trattiene dallo stipendio per girarla al fondo. All’origine questa somma è una porzione della retribuzione, connessa alla prestazione lavorativa: senza l’adesione al fondo, il dipendente l’avrebbe ricevuta comunque in busta paga. Se il datore trattiene senza versare, il credito mantiene natura retributiva e privilegio.

- OBBLIGO DI FONTE CONTRATTUALEQuota Datoriale: Perché il privilegio non c’è

Il discorso cambia per i contributi a carico del datore. L’obbligo discende dal contratto collettivo e dall’adesione del dipendente al fondo: è un impegno ulteriore, da assolvere direttamente nei confronti del fondo, in un rapporto separato da quello di lavoro. Il lavoratore non può pretendere che quella somma gli venga corrisposta, ma solo che sia versata al fondo. Senza adesione, di regola, l’obbligo non nasce.

Manca perciò un legame diretto fra la contribuzione e la prestazione di lavoro. Il rapporto di lavoro costituisce l’occasione da cui l’obbligo sorge, ma non ne è la causa. La Corte esclude dunque il privilegio retributivo e chiarisce che nemmeno quello degli artt. 2753 e 2754 del codice civile trova applicazione, essendo riservato ai contributi della previdenza sociale obbligatoria.

Credito non versato al fondo Natura secondo le Sezioni Unite Privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.
TFR maturando destinato al fondo Retributiva Sì
Contributi a carico del lavoratore, trattenuti in busta paga Retributiva Sì
Contributi a carico del datore (contratto collettivo) Non retributiva No, né quello degli artt. 2753 e 2754 c.c.

- DOMANDA AL PASSIVO PER COMPONENTIEffetti Pratici: Cosa cambia per fondi, curatori e imprese

I fondi pensione e gli enti bilaterali devono costruire la domanda di ammissione al passivo voce per voce, indicando in modo distinto TFR, trattenute e quota datoriale e facendo valere il privilegio soltanto per le prime due. Per i curatori, la distinzione influisce sulla graduazione dei crediti e sulla capienza dell’attivo. Quanto ai lavoratori, la componente più esposta rimane la contribuzione a carico del datore, che si colloca fra i crediti chirografari, cioè privi di preferenza.

Un ulteriore aspetto dovrebbe essere considerato dalle imprese in difficoltà: trattenere dalla busta paga senza versare al fondo genera un credito privilegiato, che in una crisi viene soddisfatto prima di molti altri. Per cogliere il principio di diritto nella formulazione esatta della Corte resta da leggere il testo integrale della sentenza, non verificato in questa ricostruzione.

Domande frequenti

Quali crediti di previdenza complementare hanno il privilegio nel fallimento?

Secondo le Sezioni Unite (7 ottobre 2026), le trattenute operate sulla busta paga del lavoratore e il TFR maturando hanno natura retributiva e il privilegio dell'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.

I contributi a carico del datore di lavoro sono privilegiati?

No. I contributi che il datore si è obbligato a versare in forza del contratto collettivo restano senza privilegio, perché privi di natura retributiva. Non beneficiano neppure della preferenza riservata ai contributi della previdenza sociale obbligatoria.

Che cos'è il privilegio e perché conta per il fondo pensione?

È la preferenza con cui un credito viene soddisfatto prima degli altri sul ricavato dell'attivo fallimentare. Averlo o no decide se il fondo pensione recuperi qualcosa dal fallimento.