Cassazione, ordinanza n. 21879 del 7/09/2018
Ordinanza n. 21879 del 07/09/2018
La controversia riguarda la tempestività di un accertamento IRES, IVA e IRAP per il 2006, che la CTR aveva negato ritenendo necessario acquisire gli elementi di reato prima della scadenza del termine ordinario. Per la disciplina applicabile, la Corte precisa che i termini raddoppiati sono autonomi e operano automaticamente quando sussiste l’obbligo di denuncia per reati tributari, senza configurare proroga o riapertura di termini già scaduti. Il raddoppio vale quindi per IRES e IVA, ma non per IRAP, priva di sanzioni penali: la sentenza è cassata limitatamente alle prime due imposte, con rinvio.
- Accertamento fiscale
- IRES
- IVA
- IRAP
- Processo tributario

