Cassazione, ordinanza n. 21879 del 07/09/2018

Ordinanza n. 21879 del 07/09/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
21879
Data
07/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda la tempestività di un accertamento IRES, IVA e IRAP per il 2006, che la CTR aveva negato ritenendo necessario acquisire gli elementi di reato prima della scadenza del termine ordinario. Per la disciplina applicabile, la Corte precisa che i termini raddoppiati sono autonomi e operano automaticamente quando sussiste l’obbligo di denuncia per reati tributari, senza configurare proroga o riapertura di termini già scaduti. Il raddoppio vale quindi per IRES e IVA, ma non per IRAP, priva di sanzioni penali: la sentenza è cassata limitatamente alle prime due imposte, con rinvio.

Testo della pronuncia

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso (nel quale ha anche riproposto tutte le questioni rimaste assorbite), l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Lombardia, relativa a un avviso d'accertamento Ires, Iva e Irap 2006, nel quale si e' fatta questione del rispetto dei termini d'accertamento, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 43 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57, comma 3, da parte dell'ufficio.

L'Agenzia delle Entrate deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57 (nella versione ante 2015, ratione temporis applicabile, introdotta a seguito del Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, comma 25), in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, avevano ritenuto che l'operativita' del "raddoppio" dei termini di accertamento fosse dalla legge condizionato all'acquisizione, in un momento precedente la scadenza del termine "ordinario" di accertamento, degli elementi denotanti un'ipotesi di reato idonea a determinare detto raddoppio.

Il motivo e' fondato per l'Ires e l'Iva.

Secondo l'insegnamento di questa Corte "(…) questa Corte ha infatti chiarito che il cd. raddoppio dei termini di accertamento non integra una proroga dei termini ordinari, ma – come sottolineato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247/11 – "attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge (…). Sotto questo aspetto non puo' parlarsi di "riapertura o proroga di termini scaduti" ne' di "reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti", perche' i termini "brevi" e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento" (Cass. sez, 5, 16112 1 2016 n. 26037)" (Cass. n. 10345/17). Nel caso di specie, premesso che il ricorso rispetta gli elementi prescritti dagli articoli 360 e 366 c.p.c., fin dalla pronuncia della Corte Cost. n. 247/11, risulta che i termini raddoppiati sono termini fissati direttamente dalla legge, che operano automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (allorche' sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000) senza che all'amministrazione finanziaria sia riservata alcun margine di discrezionalita' per la loro applicazione e non si innestano su quelli "ordinari" ma operano autonomamente al ricorrere dei menzionati presupposti.

Pertanto, i giudici d'appello non hanno correttamente applicato i principi regolatori della materia.

Mentre, per quanto riguarda l'Irap, il motivo di censura e' infondato, in quanto, trattandosi d'imposta per la quale non sono previste sanzioni penali, nessun "raddoppio" di termini e' previsto ne' dalla vecchia ne' dalla nuova normativa (Cass. n. 1425/18, 20435/17 – non massimate). In conclusione, la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo proposto limitatamente all'Ires e all'Iva, e rinvia la causa al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata solo in riferimento all'Ires e all'Iva e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita', alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

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