Cassazione, sentenza n. 21826 del 07/09/2018
Sentenza n. 21826 del 07/09/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21826
- Data
- 07/09/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento sostenendo, tra l’altro, l’irregolare notificazione della cartella e dell’avviso di rettifica; la CTR aveva invece ritenuto entrambi gli atti ritualmente notificati e ormai definitivi. La Cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza regionale richiamava una cartella diversa da quella oggetto del giudizio e, quindi, non giustificava la decisione sulla concreta controversia. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La CTR della Basilicata, con sentenza n. 17/2/2010, rigettava l'appello proposto dal contribuente B.G. avverso la sentenza n. 13/02/2006 pronunciata dalla CTP di Potenza. La CTR rilevava che il ricorso era stato proposto avverso l'intimazione di pagamento n. (XXXXX) con cui era stato proceduto al recupero coattivo delle imposte, sanzioni ed interessi iscritti a ruolo con la cartella esattoriale n. (XXXXX) dell'importo di Euro 668.653,21, riferita all'avviso di rettifica n. (XXXXX) per l'anno 1993. Ciò premesso, i giudici di appello ritenevano che il ricorso del contribuente fosse infondato in quanto la cartella era stata ritualmente notificata a norma dell'art. 140 c.p.c. ed era divenuta definitiva per mancata impugnazione, come pure era divenuto definitivo per mancata impugnazione il prodromico avviso di rettifica, da ritenersi anch'esso ritualmente notificato.
2. Avverso alla sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente formulando cinque motivi. Equitalia Basilicata s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso. L'agenzia delle entrate non si è costituita in giudizio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 140 c.p.c. in quanto la CTR ha errato nel ritenere che la notifica dell'intimazione e della cartella era avvenuta ritualmente poichè non vi era prova dell'avvenuto invio della prescritta raccomandata con avviso di ricevimento dopo il deposito del plico presso la casa comunale. Quanto all'avviso di rettifica, esso era stato ritirato da persona diversa dal destinatario in luogo diverso da quello della sua residenza.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in quanto la CTR è incorsa in errore nel ritenere che fosse inammissibile il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento se non per vizi suoi propri, posto che gli atti prodromici non erano stati ritualmente notificati e, quindi, essi erano impugnabili unitamente all'intimazione di pagamento.
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 in quanto la CTR ha errato nel ritenere la legittimità della notifica dell'avviso di rettifica.
4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 in quanto la CTR ha errato nel ritenere la tempestività della notifica dell'avviso di rettifica e della cartella.
5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR considerato che i documenti a riprova delle avvenute notifiche non erano stati depositati in originale e per non aver considerato che nella cartella mancava l'indicazione del responsabile del procedimento.
6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto il ricorrente ha dedotto che il ricorso aveva ad oggetto l'intimazione di pagamento n. (XXXXX) relativo alla cartella esattoriale n. (XXXXX). La sentenza impugnata, nella parte narrativa, indica correttamente tali atti ma nella parte motivazionale, laddove esplicita le ragioni a sostegno della ritualità della notifica degli atti, fa riferimento alla cartella esattoriale n. (XXXXX), di talchè la motivazione non attiene all'oggetto del giudizio.
7. Si impone, perciò, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame. Provvederà il giudice di rinvio alla regolazione delle spese processuali anche di questo giudizio di legittimità.
8. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018
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