Cassazione, ordinanza n. 21760 del 07/09/2018

Tributi locali - ICI - Accertamento - Categoria catastale - Procedura DOCFA.

Tipologia
Sentenza
Numero
21760
Data
07/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune contestava la decorrenza attribuita dalla CTR alla nuova categoria e rendita catastale, rettificate dopo una dichiarazione DOCFA, ai fini dell’ICI dovuta per il 2006. La Cassazione ha confermato che le variazioni catastali producono effetti sulla base imponibile dall’anno successivo alla loro annotazione anche quando la rendita sia determinata mediante procedura DOCFA, in coerenza con esigenze di uniformità ed eguaglianza. Ha inoltre ritenuto sufficientemente specifico l’appello della contribuente e dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministrazione comunale.

Massima

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base alla quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, atteso che il termine di efficacia delle rendite stabilito dal citato art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di eguaglianza.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ragioni della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 3300/22/2016, depositata il 24 maggio 2016, non notificata, la CTR del Lazio accolse l'appello proposto dalla società A.L.M.A. S.r.l. (di seguito società) nei confronti del Comune di Roma Capitale avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva invece rigettato il ricorso della società avverso avviso di accertamento per ICI relativa all'anno 2006 in conseguenza di variazione di destinazione di alcune unità immobiliari.

Avverso la sentenza della CTR l'Amministrazione capitolina ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società intimata non ha svolto difese.

1. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso l'eccezione preliminare in rito dell'Amministrazione d'inammissibilità dell'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11, del D.M. n. 701 del 1994 e delle norme ad esse connesse e/o correlate, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha attribuito efficacia alla categoria catastale (D/8) ed alla conseguente rendita attribuita dall'allora Agenzia del Territorio in rettifica rispetto a quella, D/7, proposta dalla società nell'ambito di procedura DOCFA, dall'anno d'imposta successivo a quello di attribuzione della relativa categoria e della rendita catastale.

3. Venendo all'esame del primo motivo, premesso che alcun omesso esame di fatto storico, denunciato dalla ricorrente nella prima parte dell'articolazione della censura è ravvisabile nella fattispecie in esame, quanto all'ulteriore profilo relativo alla dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il motivo è inammissibile, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste ed idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53" (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 1 luglio 2014, n. 14908; Cass. sez.6-5, ord. 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass. sez. 5, 3 agosto 2016, n. 16163; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2018, n. 9937)".

Il motivo, basato dall'Amministrazione ricorrente su richiami giurisprudenziali afferenti all'appello secondo la disciplina ordinaria del codice di rito, deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

4. Ugualmente deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), il secondo motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata giudicato in conformità al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo la quale "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, – in base alla quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali – si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, atteso che il termine di efficacia delle rendite stabilito dal citato art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di eguaglianza" (cfr. Cass. sez. 5, 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass. sez. 5, 15 ottobre 2010, n. 21310).

Nè parte ricorrente ha addotto argomenti idonei a sollecitare la revisione del suddetto indirizzo interpretativo.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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