Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 30031

Cassazione, sentenza n. 30031 del 21/11/2018

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Processo verbale di constatazione - Trasposizione del contenuto della conversazione telefonica con il contribuente - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.

Il contribuente contestava un accertamento su redditi esteri esclusi dal condono, negando il valore delle dichiarazioni telefoniche riportate dalla Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione. La Cassazione ha affermato che la trascrizione della conversazione descrive fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale ed è assistita da fede privilegiata: per contestarne il tenore occorre la querela di falso, ferma la valutazione sostanziale delle dichiarazioni nei limiti del loro contenuto. Respinte anche le censure sulla motivazione e sulla localizzazione del reddito, il ricorso è stato integralmente rigettato.

N. 30047

Cassazione, sentenza n. 30047 del 21/11/2018

Sentenza n. 30047 del 21/11/2018

L’accertamento riguardava l’imposta comunale sulla pubblicità applicata a un grande striscione, recante i segni distintivi del costruttore, collocato sul braccio di una gru; la CTR ne aveva riconosciuto la funzione pubblicitaria. La Corte ritiene legittimati il concessionario e il responsabile indicato a stampa, considera sufficiente la motivazione dell’atto e afferma che gli atti normativi o legalmente pubblicati non devono essere allegati. Esclude inoltre un beneficio d’ordine: l’avviso può essere notificato al soggetto pubblicizzato senza previa contestazione all’utilizzatore del mezzo, con conseguente rigetto delle censure esaminate.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 30030

Cassazione, sentenza n. 30030 del 21/11/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Redditi d'impresa - Deduzione costi - Inerenza - Nozione - Fattispecie.

L’Amministrazione aveva recuperato a tassazione il costo di una campagna pubblicitaria svolta in Germania da una società controllata per promuovere prodotti realizzati dalla contribuente. La Cassazione ha ribadito che l’inerenza richiede una correlazione tra costo e attività potenzialmente produttiva di utili, non necessariamente un collegamento diretto con una specifica componente positiva di reddito; la CTR aveva quindi motivato coerentemente sulle ricadute commerciali e produttive della promozione. Poiché le contestazioni dell’Agenzia sollecitavano anche un nuovo esame dei fatti, il ricorso è stato rigettato.

  • IRES
  • Società, imprese e Professionisti
  • Estero
  • Processo tributario
N. 30046

Cassazione, sentenza n. 30046 del 21/11/2018

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Imposta sulla pubblicità - Soggetto pubblicizzato e soggetto che dispone del mezzo pubblicitario - Obbligazione solidale - Conseguenze.

La CTR aveva qualificato come pubblicitario lo striscione con il marchio del produttore collocato in posizione elevata su una gru, confermando l’imposta ma non le sanzioni. La Cassazione condivide tale qualificazione, poiché dimensioni, ubicazione e visibilità rendevano il segno oggettivamente idoneo a raggiungere destinatari indeterminati, oltre la funzione meramente distintiva. Precisa inoltre che il soggetto pubblicizzato e chi dispone del mezzo sono obbligati in solido: l’indicazione di quest’ultimo come debitore principale fonda la rivalsa, non un beneficio d’ordine, sicché le censure della contribuente sono respinte o dichiarate inammissibili.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 30019

Cassazione, sentenza n. 30019 del 21/11/2018

Sentenza n. 30019 del 21/11/2018

Dopo l’annullamento di accertamenti induttivi fondati sul confronto tra giacenze reali e contabili di carburante, l’Amministrazione ha contestato che la società avesse proposto quattro distinti appelli contro un’unica sentenza di primo grado. La Cassazione ha affermato che il valido esercizio dell’impugnazione ne consuma il relativo potere: ulteriori appelli, diretti ad aggiungere motivi o annualità, sono inammissibili anche se tempestivi, e la preclusione è rilevabile d’ufficio. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio limitato all’oggetto del primo appello.

N. 30044

Cassazione, sentenza n. 30044 del 21/11/2018

Sentenza n. 30044 del 21/11/2018

La controversia concerneva l’utilizzo, da parte della consolidante, dell’eccedenza d’imposta del consolidato precedente per compensare propri debiti fiscali, senza indicare in dichiarazione cessionario e importo. La Corte afferma che, nella disciplina anteriore al comma 2-bis dell’art. 43-ter, la posizione personale della consolidante resta distinta da quella del gruppo: anche tale attribuzione costituisce cessione e l’omessa comunicazione ne determina l’inefficacia. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, viene rigettato il ricorso originario della contribuente.

  • IRES
  • Dichiarazioni
  • Riscossione
  • Società di capitali
  • Processo tributario
N. 30018

Cassazione, sentenza n. 30018 del 21/11/2018

Sentenza n. 30018 del 21/11/2018

La controversia riguarda la tempestività dell’istanza di rimborso di maggiori somme IRPEG e ILOR, derivanti dalla mancata deduzione di fondi accantonati, esaminata dalla CTR in sede di rinvio. La Cassazione ha chiarito che la precedente pronuncia non aveva fissato il dies a quo: il termine decorre dal singolo versamento se l’obbligo era inesistente dall’origine, mentre decorre dalla successiva dichiarazione quando l’eccedenza emerge soltanto con la determinazione complessiva del tributo. Ritenuta conforme a tale mandato la decisione regionale, la Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e dichiarato assorbito quello incidentale.

  • IRES
  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Società, imprese e Professionisti
N. 30043

Cassazione, sentenza n. 30043 del 21/11/2018

Sentenza n. 30043 del 21/11/2018

L’Ufficio aveva recuperato l’IVA sui corrispettivi riscossi da un consorzio per servizi di guardiania resi agli associati, mentre i giudici di merito avevano escluso la natura commerciale dell’attività e la presenza di corrispettivi specifici. La Cassazione afferma che le prestazioni consortili agli associati sono imponibili quando rese contro un corrispettivo specifico eccedente i costi direttamente imputabili; l’esenzione per la vigilanza riguarda soltanto le guardie giurate operanti come autonomi. Poiché la CTR non aveva qualificato il rapporto con le guardie né verificato concretamente i presupposti dell’esenzione, la sentenza è cassata con rinvio.

N. 30017

Cassazione, sentenza n. 30017 del 21/11/2018

Sentenza n. 30017 del 21/11/2018

La causa concerne un rimborso IRPEG e ILOR per il 1997, richiesto in relazione a somme divenute eccedenti dopo la determinazione del saldo e la deduzione di fondi accantonati. La Cassazione ha escluso che la precedente sentenza di rinvio avesse già imposto la decorrenza del termine dall’acconto: il dies a quo coincide con il versamento quando l’indebito è originario, ma con la dichiarazione successiva quando l’eccedenza emerge solo in seguito. Poiché la CTR aveva applicato correttamente tale criterio, il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato e quello incidentale è rimasto assorbito.

  • IRES
  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Società, imprese e Professionisti
N. 30042

Cassazione, sentenza n. 30042 del 21/11/2018

Sentenza n. 30042 del 21/11/2018

La società contestava una cartella derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione, deducendo vizi del ruolo, delle sanzioni, del previo contraddittorio e della notificazione. La Corte afferma che l’assenza di sottoscrizione non invalida ruolo e cartella quando ne sia certa la provenienza; per il mero omesso o tardivo versamento non occorre l’avviso bonario, né vi sono margini discrezionali sulla sanzione percentuale. Ritiene inoltre valida la notifica diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza apposita relata; le censure esaminate sono rigettate, assorbite o dichiarate inammissibili.

N. 30016

Cassazione, sentenza n. 30016 del 21/11/2018

Sentenza n. 30016 del 21/11/2018

La controversia riguardava la validità di un’iscrizione ipotecaria eseguita a garanzia di cartelle, che il contribuente assumeva non preceduta da alcuna intimazione o comunicazione. La Corte ha escluso che l’ipoteca, estranea all’espropriazione forzata, richieda l’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, ma ha qualificato la censura come denuncia sostanziale dell’omesso contraddittorio preventivo: prima dell’iscrizione occorre comunicare l’iniziativa e consentire osservazioni o pagamento. Ha quindi confermato la nullità dell’ipoteca, rigettato il primo motivo dell’agente della riscossione e dichiarato assorbite le altre questioni.

N. 32823

Cassazione, ordinanza n. 32823 del 21/11/2018

Non disponibile

Nel patto di famiglia, l’assegnatario di partecipazioni aveva liquidato in denaro la quota spettante a una legittimaria non assegnataria; la CTR aveva applicato aliquota e franchigia proprie del rapporto in linea retta con la disponente. La Cassazione ha qualificato come soggette all’imposta di donazione sia l’assegnazione dell’azienda o partecipazione, ferma l’eventuale esenzione prevista, sia la liquidazione compensativa. Per quest’ultima rileva però il rapporto tra assegnatario e legittimario: trattandosi di fratelli, trovano applicazione aliquota del 6% e franchigia di 100.000 euro. La Corte ha cassato la decisione e, pronunciando nel merito, rigettato il ricorso dei contribuenti.

N. 30041

Cassazione, sentenza n. 30041 del 21/11/2018

Sentenza n. 30041 del 21/11/2018

Gli accertamenti riguardavano IVA, IRAP e maggiori redditi di partecipazione connessi a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; la CTR aveva confermato le riprese valorizzando le verifiche sulla sostanziale inattività della fornitrice. La Cassazione reputa inammissibili le doglianze probatorie: una volta forniti dall’Amministrazione elementi anche presuntivi dell’inesistenza, il contribuente deve provare l’effettività delle operazioni, senza potersi limitare a fatture, contabilità e pagamenti formali. Cassa tuttavia con rinvio limitatamente alle imposte dirette, affinché sia verificata la prova di componenti positivi fittizi direttamente correlati ai costi disconosciuti.

N. 30015

Cassazione, sentenza n. 30015 del 21/11/2018

Sentenza n. 30015 del 21/11/2018

Il contribuente contestava una cartella relativa a redditi di partecipazione, sostenendo di non avere ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti; i giudici di merito avevano ritenuto invalida la notificazione perché il piego era stato restituito prima di sei mesi. La Corte ha stabilito che la notifica postale si perfeziona dopo dieci giorni di compiuta giacenza, mentre la permanenza semestrale del piego costituisce un’ulteriore garanzia e la sua inosservanza non impedisce, di per sé, il perfezionamento. Accolte anche le censure sulla motivazione della cartella preceduta dagli avvisi, la sentenza è stata cassata con rinvio per l’esame delle questioni residue.

N. 30057

Cassazione, sentenza n. 30057 del 21/11/2018

Sentenza n. 30057 del 21/11/2018

La controversia riguardava accertamenti IRPEF e ILOR fondati su movimentazioni bancarie riferite a un professionista, confermati dalla CTR dopo il rinvio, non essendo state documentate le giustificazioni indicate in una memoria i cui allegati risultavano smarriti. La Cassazione ha ritenuto logicamente coerente tale valutazione, inammissibili le censure formulate cumulando vizi eterogenei e non decisiva, automaticamente, la sentenza penale di assoluzione. Ha inoltre confermato la sufficienza della motivazione degli avvisi mediante rinvio al PVC notificato e ha rigettato il ricorso.

  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 30040

Cassazione, sentenza n. 30040 del 21/11/2018

Sentenza n. 30040 del 21/11/2018

La CTR aveva ritenuto tempestivi i ricorsi contro tre accertamenti, attribuendo prevalenza ai timbri sulle buste ricevute dalla contribuente rispetto alla diversa data attestata dagli avvisi di ricevimento dell’Agenzia. La Cassazione giudica contraddittoria tale valutazione: un semplice timbro postale, non dimostrato come attestazione sottoscritta dal pubblico ufficiale, non ha lo stesso valore probatorio dell’avviso di ricevimento non impugnato con querela di falso. Accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la Corte cassa senza rinvio e dichiara tardivi, quindi inammissibili, i ricorsi originari.

N. 30014

Cassazione, sentenza n. 30014 del 21/11/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Consolidato nazionale - Disciplina anteriore alla riforma del 2012 - Società del gruppo - Autonomia - Conseguenze sulla compensazione tra crediti d'imposta e debiti fiscali.

La controversia concerneva l’utilizzo, da parte della consolidante, del credito d’imposta risultante dal consolidato dell’anno precedente per compensare propri debiti fiscali, senza indicare in dichiarazione cessionario e importo. La Corte ha affermato che, nella disciplina anteriore alla modifica del 2012, la consolidante conserva una posizione autonoma rispetto al gruppo e deve adempiere gli obblighi dichiarativi previsti per la cessione, a pena di inefficacia, anche quando essa stessa sia cessionaria. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente.

  • IRES
  • Dichiarazioni
  • Accertamento e riscossione
  • Società di capitali
N. 30056

Cassazione, sentenza n. 30056 del 21/11/2018

Sentenza n. 30056 del 21/11/2018

La controversia concerneva la rettifica del valore dichiarato per merci importate, annullata dai giudici di merito perché l’ufficio doganale non aveva spiegato adeguatamente i propri dubbi né la scelta di valori medi riferiti a categorie merceologiche eterogenee. La Cassazione ha confermato anche la tempestività dell’impugnazione, valutata unitariamente rispetto agli atti culminati nella definitiva liquidazione dei diritti doganali. Poiché il ricorso dell’Agenzia non censurava specificamente l’autonoma ragione relativa all’inadeguatezza dei valori comparativi, la Corte lo ha rigettato, condannando la ricorrente alle spese.

  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 30039

Cassazione, sentenza n. 30039 del 21/11/2018

Avviso di accertamento - Obbligo della motivazione - Modalità - Finalità

L’avviso aveva recuperato la maggiore IVA ritenendo di lusso l’immobile acquistato con aliquota agevolata, ma rinviava a un parere tecnico non allegato né precedentemente conosciuto dalla contribuente. La Cassazione afferma che la motivazione deve rendere riconoscibili petitum, causa petendi, fatti, risultanze istruttorie e fondamento giuridico della pretesa; non può essere integrata soltanto dopo l’impugnazione, poiché ciò compromette difesa e trasparenza amministrativa. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Corte cassa la decisione della CTR e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario.

  • Accertamento fiscale
  • Agevolazioni Fiscali
  • IVA
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 30013

Cassazione, sentenza n. 30013 del 21/11/2018

Sentenza n. 30013 del 21/11/2018

L’accertamento relativo al 2003 riguardava il commercio di autoveicoli usati, l’applicazione del regime IVA del margine e i costi documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, che la società era stata ritenuta consapevole di utilizzare. La Corte ha respinto le censure dell’Agenzia contro la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, confermata dal giudice regionale, e ha giudicato infondate le doglianze del contribuente sulla ripresa IVA e sulla valutazione degli elementi indiziari. Sono stati quindi rigettati i ricorsi riuniti, principale e incidentale, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

  • IVA
  • IRES
  • IRAP
  • Accertamento fiscale
  • Autovetture e Fisco
  • Processo tributario

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