Cassazione, ordinanza n. 23409 del 30/08/2024
Accertamento - Dichiarazione tardiva
La controversia riguardava un accertamento induttivo ai fini IRES, IRAP e IVA, fondato sull’asserita omissione della dichiarazione, presentata però entro novanta giorni dalla scadenza dopo l’avvio della verifica. La Cassazione ha stabilito che l’inizio di accessi o verifiche preclude il ravvedimento con sanzione ridotta, ma non rende invalida la dichiarazione tardiva né la equipara a quella omessa ai fini dell’accertamento induttivo. Ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’esito favorevole alla contribuente.
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