Cassazione, ordinanza n. 23251 del 28/08/2024
Processo tributario - Motivazione per relationem
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23251
- Data
- 28/08/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il ricorso introduttivo contro un accertamento IRES e IRAP chiedeva l’annullamento dell’atto mediante un generico rinvio ai motivi contenuti in un documento allegato, già riferiti ad altre impugnazioni. La Cassazione ha confermato che ogni ricorso tributario deve essere autonomo, poiché oggetto e causa della domanda sono delimitati dai motivi formulati contro il singolo atto: il richiamo per relationem a motivi esterni al ricorso non soddisfa tale requisito, anche se l’allegato è notificato alla controparte. È stato pertanto rigettato il ricorso contro la declaratoria d’inammissibilità.
Massima
In tema di processo tributario, ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo perché ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell'atto impositivo. Pertanto, in sede tributaria, ogni ricorso deve avere una precisa autonomia, essendo il processo tributario calibrato sul singolo atto oggetto di impugnazione in quanto il contenzioso ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo, i quali motivi costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo. Non è pertanto consentito nell'impugnazione di un determinato atto, semplicemente e genericamente richiamare motivi di gravame formulati in altro ricorso quand'anche relativo in ipotesi a causa connessa o addirittura, come nel caso di specie, delineati all'interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo, e richiamato per relationem.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle entrate notificava per il periodo d'imposta 2006-2007 avviso di accertamento a Italflex Srl, recuperando importi ai fini Ires e Irap per l'errata determinazione di quote di ammortamento di due cespiti. Il ricorso alla CTP di Venezia avanzato dalla contribuente veniva dichiarato inammissibile, in quanto la contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo limitandosi a contestare l'illegittimità per i motivi già sollevati in altri ricorsi pendenti avverso altri atti impositivi. La CTR del Veneto confermava la sentenza impugnata a seguito di appello proposto dalla curatela del fallimento di Italflex Srl, dichiarato nelle more. La curatela fallimentare avanza ricorso incentrato su un solo motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si lamenta l'illegittimità della sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , per avere la CTR escluso che l'indicazione dei motivi di ricorso "possa ritenersi adempiuta attraverso il rinvio per relationem ai motivi presenti in uno degli atti allegati al ricorso". Il motivo è infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato e merita conferma il principio secondo il quale ogni ricorso, in sede tributaria, deve avere una precisa autonomia, essendo il processo tributario calibrato sul singolo atto oggetto di impugnazione; il che è d'altronde conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo (art. 18 e 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ), i quali motivi costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo (v. Cass. n. 13934 del 2011). Non è pertanto consentito, nell'impugnazione di un determinato atto, semplicemente e genericamente richiamare, ai sensi dell'art. 18 cit., motivi di gravame formulati in altro ricorso quand'anche relativo in ipotesi a causa connessa (Cass. n. 23047 del 2012) o addirittura, come nel caso di specie, delineati all'interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo, e richiamato per relationem. Va, in definitiva, affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo tributario, che ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell'atto impositivo, ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo".
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2024.
Domande frequenti
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