Cassazione, sentenza n. 23014 del 21/08/2024

Sentenza n. 23014 del 21/08/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
23014
Data
21/08/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’imposta di registro su una compravendita sottoposta a condizione sospensiva, inizialmente autoliquidata in misura fissa; in revocazione, il giudice regionale aveva valorizzato documenti tardivamente conosciuti dal notaio e qualificato la condizione come potestativa mista. La Cassazione ritiene inammissibile la censura dell’Agenzia sull’incolpevole ignoranza dei documenti, perché diretta a una diversa ricostruzione probatoria, e conferma che l’avveramento dipendeva anche dalla decisione di un terzo. Rigetta pertanto il ricorso dell’Amministrazione.

Testo della pronuncia

Con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 111/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Teramo, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso avanzato dalla suindicata ricorrente contro l'avviso di pagamento indicato in atti, con cui il Comune di M aveva richiesto il versamento della somma di 14.872,00 Euro asseritamente dovuta a titolo di Tari per l'anno 2015 in relazione al possesso di taluni immobili posseduti dalla ricorrente.

2. Masch Spa impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 12 settembre 2017, formulando sette motivi di impugnazione.

3. Il Comune di M resisteva con controricorso notificato il 13/16 ottobre 2017, chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

4. con nota depositata il 4 marzo 2024 la contribuente, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il Comune, nel riscontrare l'intervenuto accordo, ha accettato detta rinuncia, il tutto con sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti e dei relativi difensori;

Motivi della decisione 1. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte comporta che il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all' art. 390 cod. proc. civ.;

2. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell' art. 391 , cod. proc. civ., l'estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l'intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come peraltro dalle stesse richiesto.

3. Non ricorrono le condizioni di cui all' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all'ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025 );

P.Q.M. la Corte, letto l' art. 391 cod. proc. civ., dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.

Domande frequenti

Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?

La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.

Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?

No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.

La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?

No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.

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