Cassazione, sentenza n. 23007 del 21/08/2024
Sentenza n. 23007 del 21/08/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23007
- Data
- 21/08/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un avviso comunale di pagamento della TARI per il 2015, confermato in entrambi i gradi di merito. Durante il giudizio di cassazione le parti hanno comunicato di avere raggiunto un accordo bonario e la contribuente ha rinunciato al ricorso, con accettazione del Comune. La Corte dichiara conseguentemente estinto il giudizio per rinuncia, compensa integralmente le spese e precisa che l’estinzione non comporta l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.
Testo della pronuncia
Oggetto di controversia era l'avviso di accertamento indicato in atti, con cui il Comune di Pistoia, in relazione a vari beni posseduti dal ricorrente, aveva richiesto il pagamento dell'IMU relativamente all'anno di imposta 2012.
2. Con l'impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana – Sezione seconda – rigettava l'appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 248/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia, ribadendo le considerazioni svolte dal primo Giudice.
3. Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2022 al Comune di Pistoia, tramite posta elettronica certificata, A.A., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di diciassette motivi di impugnazione.
4. Il Comune di Pistoia ha resistito con controricorso depositato il 16 maggio 2023, depositando in data 18 aprile 2024 memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
5. Con nota depositata in data 26 aprile 2024 l'istante ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
6. Con nota depositata il 29 aprile 2024 il Comune di Pistoia ha preso atto della menzionata rinuncia, ma ha insistito per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, considerando che la rinuncia è stata comunicata solamente il 26 aprile 2024 e che il Comune aveva redatto e depositato memoria difensiva in vista dell'udienza del 30 aprile 2024, oltre a rappresentare che analoghi ricorsi sono stati tutti respinti con precedenti, recenti, pronunce di questa Corte.
Motivi della decisione 1. Alla luce del resoconto che precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all' art. 390 cod. proc. civ. nella nuova formulazione introdotta dall' art. 3 , comma 28, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , tenuto conto del disposto dell'art. 35 comma 7, del medesimo decreto, risultando il giudizio pendente alla data del 01 gennaio 2023 ed essedo stata comunicata in data 25 gennaio 2024 l'udienza di trattazione della causa in pubblica udienza.
2. La Corte ritiene, ai sensi dell' art. 391 , secondo comma, cod. proc. civ. (nuova formulazione per quanto sopra detto), che ricorrano i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, tenuto conto della tardiva rinuncia al ricorso, dopo che la controparte aveva già depositato la sua ultima difesa scritta e dopo che questa Corte aveva già rigettato analoghi ricorsi del ricorrente, relativi ad altri anni di imposta, con le pronunce nn. n. 9702, 9709, 9665 e 9724 depositate il 10 aprile 2024.
3. Non ricorrono, invece. le condizioni di cui all' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatola, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all'ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025 );
P.Q.M. la Corte, letto l' art. 391 cod. proc. civ., dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Condanna A.A. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore del Comune di Pistoia nella misura di 3.000,00 Euro per competenze, oltre accessori ed alla somma di 200,00 Euro per esborsi.
Domande frequenti
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