Cassazione, sentenza n. 28540 del 6/11/2019
Sentenza n. 28540 del 06/11/2019
Un’associazione aveva impugnato l’accertamento ICI relativo al 2004, sostenendo il difetto di motivazione e l’esenzione degli immobili impiegati nell’attività istituzionale; i giudici di merito avevano respinto la domanda. In prossimità dell’udienza di legittimità, la ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso. La Cassazione dichiara estinto il giudizio, precisando che la rinuncia conforme all’art. 390 c.p.c. non richiede l’accettazione della controparte; pone le spese a carico della rinunciante ed esclude l’ulteriore contributo unificato.
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