Cassazione, sentenza n. 28539 del 06/11/2019
Sentenza n. 28539 del 06/11/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28539
- Data
- 06/11/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite traeva origine da un accertamento ICI per il 2003 su immobili che un’associazione dichiarava destinati direttamente alla propria attività istituzionale e quindi esenti; entrambi i gradi di merito avevano respinto le contestazioni. La ricorrente ha poi depositato una rinuncia rituale al ricorso per cassazione. La Corte dichiara estinto il giudizio, affermando che tale rinuncia produce effetto senza necessaria accettazione della controparte, condanna la rinunciante alle spese ed esclude il raddoppio del contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, l'Associazione F. impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Milano ai fini ICI per l'anno di imposta 2003, relativo ad alcune unità immobiliari di proprietà della ricorrente, site in (OMISSIS), via (OMISSIS), con il quale il detto Comune contestava l'infedele o incompleta dichiarazione ICI e l'omesso parziale versamento dell'imposta.
In particolare, la ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, nonchè l'illegittimità della pretesa impositiva in quanto le unità immobiliari contestate (ad eccezione di quella locata al custode) erano direttamente utilizzate dalla Associazione nell'espletamento della propria attività istituzionale e ad essa direttamente strumentali, sicchè tali immobili erano da considerarsi esenti ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i).
Resisteva il Comune di Milano deducendo l'infondatezza delle eccezioni ex adverso sollevate sia in ordine alla carenza di motivazione dell'atto, sia in ordine alla legittimità della pretesa, non avendo l'Associazione dato prova della sussistenza dei requisiti di legge per fruire dell'esenzione invocata.
2. L'adita Commissione provinciale, con sentenza n. 224/11/2009, rigettava il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente, lamentando in particolare che il primo giudice non aveva riconosciuto la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Milano ed il diritto all'esenzione ICI in applicazione della L. n. 504 del 1992, art. 7, e della L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a), ivi richiamata.
Con sentenza n. 35/14/2012, depositata in data 20/03/2012, la Commissione tributaria regionale di Milano respingeva l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado.
3. Avvero tale sentenza l'Associazione Fraternità di Comunione Liberazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso il Comune di Milano, che ha depositato anche memoria conclusiva.
4. In prossimità dell'udienza la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente sottoscritto dal difensore munito di apposita procura, ai sensi dell'art. 390 c.p.c..
Motivi della decisione
1. In data 28 marzo 2019 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal suo difensore, avv. R.G. (costituitosi in sostituzione del precedente difensore con atto depositato in data 27 marzo 2019), e notificato a mezzo PEC alla difesa del Comune di Milano in data 27 marzo 2019, in ossequio al disposto di cui all'art. 390 c.p.c., comma 3.
2. La rinuncia è rituale, atteso che nella procura notarile allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore fra i poteri conferiti all'avv. G. vi è la facoltà di rinunciare agli atti e all'azione, sicchè è rispettato anche il requisito di cui all'art. 390 c.p.c., comma 2.
Ne segue che, pur non constando l'adesione della parte resistente alla detta rinuncia, deve senz'altro dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione a norma dell'art. 391 c.p.c., (Cfr. Cass. 18/12/2018 n. 11746, non massimata).
3. Ciò in quanto, mentre in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 – 01 Cass., sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 – 01; Cass., sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 – 01; Cass., sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 – 01;), per contro, il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 c.p.c., è condizione sufficiente per dichiarare la estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306 c.p.c., comma 1, (secondo cui "il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti.
4. La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. Cass., sez. 3, 18/09/2008, n. 23840, Rv. 604627 – 01; Cass., sez. 6-L, 26/02/2015 n. 3971, Rv. 634622 – 01).
5. Nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della ricorrente, poichè l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e rinunciata solo in prossimità dell'udienza.
6. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 – 01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 – 01).
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio;
– condanna la parte ricorrente a pagare alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 1.200,00, oltre rimb. forf. ed oneri fiscali e previdenziali di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di cassazione, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019
Domande frequenti
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