Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 7907

Cassazione, sentenza n. 7907 del 17/04/2020

Sentenza n. 7907 del 17/04/2020

Un lavoratore dipendente residente nell’area colpita dal sisma siciliano del 1990 aveva ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del rimborso IRPEF sulle ritenute subite per il triennio 1990-1992. L’Agenzia sosteneva che il beneficio riguardasse soltanto imposte non ancora versate e che il rimborso potesse essere richiesto esclusivamente dal sostituto d’imposta. La Cassazione ha invece riconosciuto la legittimazione anche del sostituito, quale soggetto passivo sostanziale, precisando che i limiti delle risorse rilevano nella fase esecutiva; il ricorso è stato rigettato.

  • IRPEF
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7851

Cassazione, ordinanza n. 7851 del 16/04/2020

Processo tributario - Impugnazione - Motivazioni - Mancata impugnazione - Annullamento - Esclusione.

La controversia riguardava il diniego di rettifica in autotutela del classamento A/1 di un immobile, confermato dalla CTR in base sia alle caratteristiche estrinseche della zona sia a quelle intrinseche del bene. La Cassazione rileva che i contribuenti avevano censurato soltanto la seconda ragione, lasciando definitiva l’autonoma motivazione relativa all’ubicazione e alla signorilità del contesto; inoltre, non avevano specificamente documentato gli elementi necessari alla comparazione catastale. Poiché una ratio non impugnata era sufficiente a sorreggere la decisione, la Corte rigetta il ricorso.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Immobili
  • Autotutela
  • Accertamento fiscale
N. 7850

Cassazione, ordinanza n. 7850 del 16/04/2020

Imposta di Registro - Agevolazioni prima casa - Unità abitativa - Acquisto pro indiviso - Frazionamento - Impossibilità.

Due acquirenti contestavano il recupero dell’imposta di registro, sostenendo che il fabbricato acquistato pro indiviso comprendesse due abitazioni autonome e che le rispettive superfici non dovessero essere sommate ai fini dell’agevolazione prima casa. La Cassazione afferma che rileva l’unica unità immobiliare oggetto del rogito: la contitolarità indivisa consente a ciascun comproprietario di usare l’intero bene e impedisce di frazionarne convenzionalmente la superficie. Qualificata inoltre l’imposta come complementare, soggetta al termine triennale, la Corte ritiene tempestivo e adeguatamente motivato l’avviso e rigetta il ricorso.

  • Imposta di registro
  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 7849

Cassazione, sentenza n. 7849 del 16/04/2020

Sentenza n. 7849 del 16/04/2020

Il contribuente contestava tre accertamenti TARSU per dichiarazione infedele, deducendo decadenza, difetto di motivazione, insussistenza delle violazioni e cessata vigenza del tributo nel 2010. La Cassazione distingue la liquidazione diretta sulla base dei dati dichiarati dall’accertamento di superfici non dichiarate: per quest’ultimo opera il termine quinquennale previsto per i tributi locali, rispettato nel caso esaminato; ritiene inoltre sufficientemente indicata la maggiore superficie imponibile. Poiché l’infedeltà originaria rinnova annualmente l’obbligo dichiarativo e la TARSU era ancora applicabile nel 2010, la Corte rigetta integralmente il ricorso.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Dichiarazioni
  • Sanzioni
  • Processo tributario
N. 7848

Cassazione, sentenza n. 7848 del 16/04/2020

Sentenza n. 7848 del 16/04/2020

Una società aveva impugnato un’iscrizione ipotecaria fondata su cartelle tributarie e previdenziali, contestandone notificazione e presupposti, nonché l’assenza di una previa intimazione; la CTR aveva respinto l’appello. La Cassazione rileva però che il ricorso era stato spedito dopo la scadenza del termine lungo di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza e applicabile perché il giudizio era iniziato dopo l’entrata in vigore della relativa modifica legislativa. Senza esaminare le doglianze sull’ipoteca e sulle cartelle, la Corte dichiara improcedibile il ricorso.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 7847

Cassazione, sentenza n. 7847 del 16/04/2020

Sentenza n. 7847 del 16/04/2020

Il concessionario comunale impugnava la decisione che aveva annullato una cartella TARSU, fondata sull’assimilazione regolamentare di determinati rifiuti speciali agli urbani, per difetto di motivazione e mancata previa comunicazione delle mutate condizioni di tassabilità. La Cassazione giudica il motivo privo di specificità, perché cumulava genericamente violazioni di legge e vizi motivazionali senza riprodurre né la delibera comunale né i passaggi rilevanti dell’atto impugnato. Non potendo verificare sulla sola base del ricorso l’adeguatezza della motivazione della pretesa, la Corte dichiara l’impugnazione inammissibile.

  • Tributi locali
  • Riscossione
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 7846

Cassazione, sentenza n. 7846 del 16/04/2020

Sentenza n. 7846 del 16/04/2020

L’Amministrazione contestava l’annullamento dell’imposta di registro applicata alla quietanza del saldo, rilasciata nell’atto successivo che riconosceva l’avveramento della condizione sospensiva apposta a una compravendita immobiliare. La Cassazione precisa che l’esenzione riguarda soltanto le quietanze contenute nello stesso atto dell’obbligazione cui si riferiscono; quella successiva costituisce invece una disposizione distinta, soggetta all’aliquota dello 0,50% sul prezzo residuo. La Corte accoglie quindi il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, respinge l’originaria impugnazione del contribuente.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 7845

Cassazione, sentenza n. 7845 del 16/04/2020

Sentenza n. 7845 del 16/04/2020

Il contribuente contestava una cartella notificata una seconda volta, deducendo differenze rispetto al precedente atto e l’intervenuta decadenza o prescrizione del credito; la CTR aveva respinto l’appello richiamando anche altre pronunce. La Cassazione ritiene inammissibile la censura sulla notificazione, poiché l’impugnazione tempestiva della seconda cartella aveva sanato ogni eventuale vizio per raggiungimento dello scopo. Accoglie invece il motivo relativo a decadenza e prescrizione: il generico rinvio a decisioni concernenti un diverso atto equivale a motivazione sostanzialmente inesistente, sicché la sentenza è cassata con rinvio.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 7822

Cassazione, ordinanza n. 7822 del 14/04/2020

Riscossione - Esecuzione - Pignoramento - Conflitto tra giurisdizione ordinaria e tributaria.

Il conflitto riguardava l’opposizione a un pignoramento presso terzi fondato su cartelle per imposta regionale e canoni demaniali, contestato sia per l’asserita inesistenza del terzo pignorato sia per fatti incidenti sui crediti azionati. Le Sezioni Unite distinguono le questioni sulla forma e sulle modalità dell’atto esecutivo, riservate al giudice ordinario, da quelle relative alla pretesa tributaria maturate entro la valida notificazione della cartella o dell’intimazione, spettanti al giudice tributario. La domanda principale sull’invalidità del pignoramento per inesistenza del terzo appartiene pertanto alla giurisdizione ordinaria, mentre le subordinate seguono la natura e il momento dei fatti dedotti.

N. 7803

Cassazione, sentenza n. 7803 del 14/04/2020

Sentenza n. 7803 del 14/04/2020

Una contribuente, raggiunta dalla cartella dopo il giudicato sugli accertamenti relativi ai redditi del coniuge, negava che la solidarietà derivante dalla dichiarazione congiunta comprendesse maggiori imposte e sanzioni riferibili esclusivamente a quest’ultimo. La Cassazione conferma che la scelta della dichiarazione congiunta comporta responsabilità solidale anche per imposte, soprattasse, sanzioni e interessi successivamente accertati, pur restando consentito al coniuge contestare nel merito la pretesa dal primo atto che gliela renda conoscibile. Esclusi vizi propri della cartella e dichiarata nuova un’ulteriore censura sull’iscrizione provvisoria, la Corte rigetta il ricorso.

  • Dichiarazioni
  • IRPEF
  • Riscossione
  • Sanzioni
  • Processo tributario
N. 7802

Cassazione, sentenza n. 7802 del 14/04/2020

Sentenza n. 7802 del 14/04/2020

Una banca estera contestava il recupero IRES e IRAP di perdite su crediti e oneri connessi alla cessione di finanziamenti conclusi dalla stabile organizzazione italiana, che la CTR aveva ritenuto non deducibili in base alla convenzione contro le doppie imposizioni. La Cassazione conferma che la stabile organizzazione va considerata fiscalmente distinta dalla casa madre e che la disciplina convenzionale può limitare la deduzione degli oneri non attribuibili alla sua attività. Tuttavia, la CTR non aveva chiarito gli elementi fattuali che rendevano i costi estranei alla filiale: la relativa censura motivazionale è accolta e la decisione viene cassata sul punto.

  • IRES
  • IRAP
  • Estero
  • Imprese
  • Processo tributario
N. 7801

Cassazione, sentenza n. 7801 del 14/04/2020

Stabile organizzazione - Utili soggetti a tassazione - Attività - Caratteristiche.

La controversia riguarda la deducibilità, dal reddito della stabile organizzazione italiana di una banca estera, di perdite su crediti e oneri connessi alla cessione di finanziamenti. La Corte afferma che alla stabile organizzazione vanno attribuiti gli utili di un’impresa separata e indipendente, considerando funzioni, rischi e beni utilizzati; reputa però insufficiente e contraddittoria la motivazione con cui la CTR aveva escluso la riferibilità dei costi alla filiale. È quindi accolta la censura motivazionale, mentre risultano infondati i motivi sulla motivazione apparente e sull’omessa pronuncia.

N. 7800

Cassazione, sentenza n. 7800 del 14/04/2020

Ruolo - Mancata sottoscrizione - Natura vincolata - Vizi - Irrilevanza.

La cartella, derivante da controllo automatizzato, era contestata anche per la mancata sottoscrizione del ruolo e dell’atto, per vizi di notifica e per assenza di contraddittorio preventivo. La Corte stabilisce che l’omessa firma del ruolo non ne determina l’invalidità: opera la presunzione di riferibilità all’organo emanante e il contribuente deve offrire elementi specifici contrari; anche la cartella non richiede sottoscrizione. Confermata inoltre la sanatoria della notifica per tempestiva impugnazione e l’insussistenza dell’obbligo di contraddittorio, non essendovi incertezze dichiarative; il ricorso è rigettato.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
N. 7792

Cassazione, sentenza n. 7792 del 14/04/2020

Sentenza n. 7792 del 14/04/2020

La controversia concerne una cartella per INVIM dovuta su una compravendita, dopo giudicati differenti formatisi separatamente nei confronti di più debitori solidali. Il contribuente invocava l’estensione del giudicato più favorevole ottenuto da un coobbligato, ma la Corte chiarisce che tale effetto è impedito dal precedente giudicato sfavorevole formatosi direttamente nei suoi confronti; la solidarietà tributaria determina inoltre litisconsorzio soltanto facoltativo. Esclusa anche l’omessa pronuncia, poiché il rigetto era implicito nella motivazione della CTR, la Cassazione rigetta il ricorso e conferma l’inammissibilità dell’impugnazione della cartella.

N. 7791

Cassazione, sentenza n. 7791 del 14/04/2020

Sentenza n. 7791 del 14/04/2020

La contribuente contestava il riclassamento catastale disposto, su richiesta comunale, per un immobile compreso in una microzona ritenuta anomala; CTP e CTR avevano confermato la nuova rendita. La Corte richiede che l’avviso indichi in modo completo e specifico i presupposti della revisione, i dati e metodi impiegati e il collegamento tra riallineamento della microzona e nuova classe della singola unità, senza successive sostituzioni della causale. Poiché l’atto non spiegava tali elementi né il passaggio dalla classe 3 alla 5, accoglie tre motivi, cassa la decisione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario.

N. 117

Cassazione, sentenza n. 117 del 11/04/2020

Sentenza n. 117 del 11/04/2020

Una società aveva impugnato nel 1992 il ruolo relativo a diritti di prelievo agricolo all’importazione, mentre il Ministero sosteneva che la contestazione sull’esistenza del debito spettasse al giudice ordinario. Le Sezioni unite applicano la disciplina vigente al momento della domanda: il ricorso contro i ruoli formati per le entrate indicate dal d.P.R. n. 43 del 1988 era devoluto alle commissioni tributarie senza distinzione tra tributi, compresi i diritti doganali. Riuniti i ricorsi, rigettano quello incidentale, dichiarano la giurisdizione tributaria e rimettono gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione a una sezione semplice.

  • Riscossione
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7695

Cassazione, ordinanza n. 7695 del 6/04/2020

Processo tributario - Impugnazione- Unicità dell'impugnazione- Notifica della prima impugnazione - Ogni altro ricorso - Trasformazione in ricorso incidentale.

Società, soci e Agenzia impugnavano la stessa sentenza relativa alla ricostruzione di maggiori ricavi di un’attività alberghiera e di ristorazione. La Corte afferma che, notificata la prima impugnazione, quella successiva si converte in ricorso incidentale; precisa inoltre che il giudizio tributario è di impugnazione-merito e consente al giudice, entro i limiti dell’atto e delle allegazioni, di rideterminare la pretesa sulla concreta situazione aziendale. Ritenuta legittima la quantificazione operata dalla CTR e inammissibile la censura dei contribuenti come formulata, rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 7689

Cassazione, ordinanza n. 7689 del 6/04/2020

Accertamento - Rettifica con metodo analitico - induttivo - Valori OMI.

Gli avvisi recuperavano maggiori ricavi dalla vendita di sei immobili: per uno sulla base di un preliminare disconosciuto, per gli altri mediante accertamento analitico-induttivo sostenuto da più indizi, oltre ai valori OMI. La Corte afferma che, dopo il tempestivo disconoscimento della firma, il giudice tributario deve accertarne l’autenticità e, se ne ricorrono i presupposti, procedere alla verificazione; senza tale accertamento la scrittura non è utilizzabile. Conferma invece che i valori OMI, corroborati da presunzioni gravi, precise e concordanti, possono concorrere alla rettifica; accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e rinvia alla CTR.

  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • IVA
  • IRAP
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7666

Cassazione, ordinanza n. 7666 del 2/04/2020

IRAP --Dichiarazione integrativa - Termini di presentazione.

L’Agenzia aveva recuperato un credito IRAP utilizzato in compensazione, perché indicato soltanto in una dichiarazione integrativa trasmessa dopo il termine dell’anno successivo; i giudici di merito avevano accolto il ricorso della società. La Corte distingue il termine dell’integrativa favorevole all’Amministrazione da quello previsto per correggere errori dannosi al contribuente, ferma la possibilità di chiedere il rimborso o di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa. Poiché l’Agenzia aveva collegato l’inesistenza del credito solo alla tardività e non ne aveva contestato la prova documentale, il ricorso è rigettato.

N. 7662

Cassazione, ordinanza n. 7662 del 2/04/2020

Accertamento - Rettifica - Motivazione per relationem.

L’accertamento verso una società fallita recuperava maggiori ricavi e costi indeducibili, ricostruiti anche mediante movimenti bancari, richiamando il processo verbale della Guardia di Finanza e una sentenza di patteggiamento. La Corte esclude l’omessa pronuncia quando il rigetto delle doglianze risulti implicitamente dalla costruzione logico-giuridica della decisione e ribadisce che il giudice non deve confutare ogni allegazione. Ritiene inoltre legittima la motivazione per relationem dell’avviso, poiché l’Ufficio può condividere conclusioni già note al contribuente senza pregiudicare il contraddittorio; pertanto rigetta il ricorso.

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